Tribunale Ordinario di Modena
Sezione terza civile e procedure concorsuali
IL TRIBUNALE
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:
Dott.ssa Emilia Salvatore - Presidente
Dott. Carlo Bianconi - Giudice rel.
Dott.ssa Camilla Ovi - Giudice
nel procedimento unitario n. r.g. 69-2/2022 promosso da:
s.r.l. (codice fiscale e partita IVA *** PEC: ***), con sede in ***
vista l'istanza ex art. 40 e 64-bis CCII avanzata dalla ricorrente, volta alla omologa di un piano di ristrutturazione (d'ora in poi PRO) contenente istanza ex art. 55 CCII volta alla proroga delle misure protettive in essere;
letto il parere del Commissario giudiziale;
osserva quanto segue.
***
La ricorrente, in esito al periodo concesso con decreto 22.5.2023, ex art. 44 CCII, depositava proposta, piano e attestazione di PRO.
Il collegio, pur dandosi atto del mancato richiamo, ad opera dell'art. 64-bis CCII, dell'art. 47 c. e 4 CCII, ritenendo iniquo e inopportuno (in primis per i diritti dei creditori) l'eventuale arresto immediato della procedura, con il presente provvedimento intende chiedere alla ricorrente alcuni chiarimenti.
In primo luogo, nella ottica della futura eventuale omologazione del PRO, la ricorrente sarà chiamata a integrare il piano con le previsioni di cui all'art. 87 CCII (ed in particolare con quanto previsto dalle lettere F ed I); è infatti chiaro che, seppur nella presente fase lo scrutinio del Tribunale deve incentrarsi sulla "mera ritualità" della proposta, e sulla corretta formazione delle classi (si richiama peraltro quanto stabilito dall'art. 7 comma 2 CCII), intuitive esigenze di tutela degli interlocutori impongono la chiarificazione di tali aspetti, al fine di consentire al Commissario la redazione di una relazione completa ex art. 105 CCII (norma richiamata nel PRO), e ai creditori di determinarsi in ordine al voto da esprimere.
In secondo luogo, con riferimento alle quattro classi "non votanti" (ed in particolare le classi 2, 3 e 4, essendo la classe 1 costituita da lavoratori dipendenti già integralmente soddisfatti), la ricorrente dovrà chiarire se l'importo di cui si prevede il pagamento sia o meno comprensivo degli interessi previsti dalla legge (art. 153 CCII, richiamato dall'art. 96 CCII, applicabile al PRO). È infatti chiaro che la mancata previsione del pagamento degli accessori determina il mancato pagamento "integrale", ciò che è ben possibile, ma conduce ad ammettere il voto di tali soggetti.
In terzo luogo, con riferimento alla Classe 7, ossia quella che ricomprende unicamente creditori giuridicamente chirografari, la ricorrente sarà chiamata ad approfondire il tema della omogeneità degli interessi economici vantati dai singoli creditori ivi inclusi. Se infatti dal punto di vista giuridico il rango chirografo accomuna tutti i partecipanti alla classe, dal punto di vista degli interessi economici è dato scorgere una almeno astratta disomogeneità tra essi; tale classe, infatti, ricomprende esemplificativamente:
la ricorrente è quindi chiamata a fornire idonee delucidazioni in ordine alla genuinità della classe così composta (anche avuto riguardo agli importi dei singoli, e al "peso ponderale" dei singoli creditori), ovvero in alternativa ad integrare la proposta con la previsione di ulteriori classi.
Ritenuto poi che le ulteriori questioni di dettaglio indicate dal Commissario nel suo parere potranno trovare approfondimento immediato (ove ritenuto), o in sede di "adunanza" dei creditori e successivo eventuale giudizio di omologa.
Osservato che la richiesta di proroga delle misure protettive può trovare accoglimento, anche alla luce del parere favorevole del Commissario, e in generale con riguardo alla tutela della massa dei creditori, attesa l'assenza di pregiudizio irreparabile alle parti interessate e il progresso nelle operazioni volte alla ristrutturazione. Opera, d'ora in poi, la "cornice" di cui all'art. 8 CCII, nei cui limiti verranno concesse eventuali ulteriori proroghe.
Tutto ciò premesso,
PQM
Visto l'art. 64-bis CCII;
dispone integrarsi la proposta, il piano e la attestazione con i chiarimenti di cui alla parte motiva, entro il 23.8.2023 ore 12.00;
visto l'art. 55, comma 5, CCII;
proroga ad ogni effetto di legge le misure protettive disposte con il decreto 22.5.2023 sino al 15.9.2023.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione:
Così deciso in Modena, nella Camera di Consiglio del 26.7.2023
Il Presidente
Dott.ssa Emilia Salvatore