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    10.05.2016

    Più dinamismo per la ricchezza immobiliare: il nuovo prestito vitalizio ipotecario


    Il 2 marzo 2016 è entrato in vigore il decreto attuativo (226/2015) della l. 2 aprile 2015, n. 44, con cui il Legislatore ha novellato la disciplina di una figura già presente nel nostro ordinamento, il prestito vitalizio ipotecario – introdotto dieci anni fa dal d.l. 30 settembre 2005, n. 203, convertito con modificazioni dalla c.d. legge finanziaria, l. 2 dicembre 2005, n. 248 – tipizzandolo e dandovi una disciplina più organica.

     

    Il prestito vitalizio ipotecario consente a persone che hanno già compiuto il sessantesimo anno di età e sono proprietarie di immobili residenziali di ottenere un finanziamento a medio o lungo termine con capitalizzazione annuale di interessi e spese e rimborso integrale in un’unica soluzione alla scadenza, ipotecando l’immobile medesimo. Il termine di scadenza non è, tuttavia, fisso, bensì correlato alla vita del finanziato. Il rimborso – da effettuarsi entro 12 mesi dalla morte del finanziato (o del più longevo dei finanziati, se si tratta di una coppia) – spetta quindi agli eredi, i quali potranno deciderne le modalità. In particolare, essi potranno ritenere di estinguere il debito con risorse proprie, liberando in questo modo l’immobile dalla garanzia ipotecaria, oppure venderlo, rimborsando così il finanziamento e trattenendo per sé l’importo in eccedenza derivante dalla vendita (con un meccanismo del tipo del c.d. patto marciano). Vi è poi la possibilità di accordarsi per iniziare il rimborso già prima della morte del finanziato, in questo caso a carico di quest’ultimo.

     

    Questo strumento fa fronte a un fenomeno sempre più frequente nella realtà economica italiana, compendiabile nell’espressione House rich, cash poor, ossia la presenza di un elevato numero di persone anziane con carenza di liquidità, ma proprietarie di immobili, che possono così essere mobilitati divenendo fonte di ricchezza da cui può trarre giovamento l’intera economia del nostro Paese.

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