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    28.06.2019

    Port authority o imprese?


    UN TRIBUNALE HA SANCITO LA NATURA IMPRENDITORIALE DELLE ADSP

    La sentenza è importante ai fini delle norme antitrust, come spiega lo studio Nctm che ha assistito il terminalista Genoa Metal Terminal contro il Porto di Genova

     

    Le Autorità di sistema portuale, vale a dire gli enti pubblici non economici che gestiscono le infrastrutture degli scali italiani, sono a tutti gli effetti imprese ai fini della normativa Antitrust. Lo sostiene da tempo Bruxelles e lo conferma ora anche la giurisprudenza italiana. Dopo il parere spedito a Roma pochi mesi fa dalla Commissione Europea che definiva le Autorità portuali soggetto attivo come impresa e per questo obbligate a pagare le tasse sull'attività economica svolta, anche un tribunale italiano è per la prima volta intervenuto pronunciandosi a sostengo di questa tesi. Lo ha reso noto lo Studio Legale Nctm commentando una recente sentenza del Tribunale di Genova che «ha riconosciuto come un'Autorità di Sistema Portuale italiana, rispetto all'attività di concessione di aree demaniali dietro corrispettivo, debba essere considerata un'impresa ai fini della normativa antitrust. È la prima volta che la giurisprudenza italiana perviene al predetto riconoscimento». Il caso aveva a oggetto proprio il ricorso di un concessionario (il terminalista C. Steinweg-Genoa Metal Terminal) che riteneva di essere stato discriminato dalla port authority genovese nella misura in cui quest'ultima aveva realizzato una serie di interventi infrastrutturali a vantaggio di un concessionario concorrente (il Genoa Port Terminal del gruppo Spinelli) pur avendo ricevuto le stesse richieste di intervento anche dal concessionario attore. Secondo la tesi del ricorrente, quindi, la AdSP avrebbe tenuto una condotta discriminatoria tale da alterare ingiustificatamente gli equilibri concorrenziali all'interno del porto e per questo chiedeva un risarcimento di oltre 11 milioni di euro per ogni anno d'attività, che però non è stato concesso dal tribunale. «In Italia», hanno spiegato gli avvocati Alberto Torrazza e Ekaterina Aksenova, «eravamo rimasti ancorati al dato formale per cui, ai sensi della legge 84/94, le AdSP sono qualificate come enti pubblici non economici cui la predetta legge conferisce soltanto funzioni di enti regolatori, precludendo loro la possibilità di svolgere attività portuali».

     

     

    Sul punto, fino a oggi, si potevano annoverare precedenti significativi benché, secondo i legali di Nctm, riferiti a fattispecie che non riguardavano le Autorità di sistema portuale: «Si ricorda, ad esempio, la sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite con cui è stata riconosciuta la natura di impresa dell'Agenzia del Territorio rispetto all'attività di fornitura di servizi, consulenze e collaborazioni a terzi. Il Tribunale di Genova ha correttamente richiamato tale precedente per evidenziare che la nozione di impresa, nell'ambito del diritto comunitario della concorrenza, abbraccia qualsiasi entità che eserciti un'attività economica, a prescindere dal suo status giuridico e dalle modalità di finanziamento». In altri termini, «secondo il principio affermato dalla Suprema Corte, e fatto proprio anche dal Tribunale di Genova, la nozione di impresa sarebbe di carattere più economico che giuridico, con la conseguenza che il suo tratto caratteristico starebbe nell'esercizio organizzato e duraturo di un'attività economica sul mercato, a prescindere da come il soggetto che svolge detta attività sia formalmente qualificato». In questa prospettiva risulterebbe dunque irrilevante la qualifica formale di ente pubblico non economico. Questa impostazione, ricordano sempre gli avvocati, è quella già seguita dalla Corte di Giustizia dell'Ue che aveva già chiarito come «la nozione di impresa abbraccia qualsiasi entità che eserciti un'attività economica, a prescindere dallo status giuridico di detta entità e dalle sue modalità di finanziamento». Stabilito dunque che la qualifica di ente pubblico non economico non può rappresentare di per sé un ostacolo al riconoscimento delle AdSP come imprese, rimaneva da capire se le AdSP svolgano o meno un'attività economica. In questo senso è utile rifarsi nuovamente all'orientamento della Commissione Ue, secondo cui le Autorità di Sistema Portuale svolgono attività economica e sono qualificabili come imprese. «Lo sfruttamento commerciale di infrastrutture portuali e la costruzione di simili infrastrutture ai fini di sfruttamento commerciale costituiscono attività economiche», rilevano infatti gli avvocati Torrazza e Aksenova. La stessa Commissione ha precisato che le Autorità di Sistema Portuale esercitano un'attività economica in quanto «rilasciano concessioni o autorizzazioni (uso di un bene dietro pagamento di un canone) a imprese (generalmente) private per l'impiego commerciale del bene (infrastruttura portuale di base) e la fornitura di servizi (carico, scarico, pilotaggio, traino) a compagnie di navigazione». Secondo Torrazza e Aksenova «la sentenza del Tribunale di Genova potrebbe quindi rappresentare uno strumento in più nelle mani dei concessionari per far valere i propri diritti e opporsi a condotte delle AdSP che potrebbero apparire discriminatorie o comunque lesive dei principi della concorrenza».

     

    Tratto da MF