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    02.11.2022

    Prenotazione unica di volo diviso in diversi segmenti: quale è il luogo di esecuzione della prestazione dedotta in giudizio?


    Con la sentenza resa il 3 febbraio 2022 nella Causa n. C-20/21[1], la Corte di Giustizia dell’Unione Europea (la “Corte”) si è nuovamente pronunciata in merito all’individuazione del “luogo di esecuzione” della prestazione nel caso di prenotazione unica di un volo diviso in diversi segmenti.

     

    Il perimetro normativo di riferimento è rappresentato dall’articolo 7, punto 1, lettera B), secondo trattino[2], del regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2012, riguardante la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale per la domanda di compensazione pecuniaria proposta sulla base del Regolamento (CE) n. 261/2004.

     

    Ai sensi della richiamata norma, la competenza giurisdizionale, nel caso di prestazione di servizi, va individuata in relazione allo Stato Membro nel quale i servizi sono stati, o avrebbero dovuto essere, prestati.

     

    Ci si interroga, dunque, se i singoli segmenti di volo - che coinvolgano diversi Stati Membri - possano essere considerati come “luogo della prestazione”, così da rendere possibile la presentazione di ricorsi anche presso l’autorità giudiziaria del luogo ove si è effettuato lo scalo intermedio o, diversamente, se debbano ritenersi competenti esclusivamente i giudici del luogo di partenza e di destinazione finale.

     

    Come evidente, trattasi di fattispecie ricorrenti e molto frequenti nel trasporto aereo internazionale di persone e merci.

     

    Detta problematica era già stata affrontata in passato quando, nella causa C-606/19[3], la Corte era stata chiamata a pronunciarsi su una controversia che traeva origine dal procedimento principale instaurato da due passeggeri, i quali avevano effettuato un’unica prenotazione comprendente tre segmenti di viaggio: (i) un volo che collegava Amburgo (Germania) a Londra (Regno Unito), operato dalla compagnia aerea British Airways; (ii) un volo di collegamento tra Londra e Madrid (Spagna); ed (iii) un ultimo volo tra Madrid e San Sebastian (Spagna); queste ultime due tratte operate dalla compagnia aerea Iberia.

     

    Poiché l’ultima tratta svoltasi, come detto, interamente nel territorio spagnolo era stata cancellata in assenza di adeguato preavviso, i passeggeri avevano adito il Tribunale circoscrizionale di Amburgo (Germania), che - dubitando della propria competenza a decidere, in quanto Tribunale astrattamente individuato sulla base del luogo di partenza del primo segmento di volo – aveva rimesso la questione alla Corte.

     

    La Corte, investita della controversia, con ordinanza del 13 febbraio 2020, aveva precisato che “il «luogo di esecuzione» […] nel caso di un volo caratterizzato da un’unica prenotazione confermata per l’intero tragitto e suddiviso in più segmenti, può essere costituito dal luogo di partenza del primo segmento di volo, qualora il trasporto su tali segmenti di volo sia effettuato da due distinti vettori aerei e il ricorso per compensazione pecuniaria […] tragga origine dalla cancellazione dell’ultimo segmento di volo e sia diretto contro il vettore aereo incaricato di quest’ultimo segmento”, confermando, così, la competenza a decidere del Tribunale rimettente.

     

    La predetta impostazione è stata nuovamente ribadita nella Sentenza del 3 febbraio 2022 nella Causa n. C-20/21, qui in commento, aggiungendo nuovi elementi interpretativi.

     

    La vicenda in esame trae origine da una prenotazione unica presso la compagnia aerea Lufthansa AG per un volo da Varsavia (Polonia) a Malé (Maldive), con coincidenza a Francoforte (Germania), effettuata da alcuni passeggeri[4].

     

    A causa di un decollo tardivo del volo relativo alla prima tratta, i passeggeri atterravano in ritardo a Francoforte, perdendo così il volo di coincidenza per Malé e raggiungendo la destinazione finale con un ritardo superiore alle quattro ore.

     

    Pertanto, i passeggeri si rivolgevano all’Amtsgericht Frankfurt (Tribunale circoscrizionale di Francoforte), al fine di ottenere il risarcimento del danno sulla base dell’art. 7 del regolamento n. 261/2004.

     

    Con sentenza del 29 aprile 2020, il predetto giudice, viste le disposizioni del regolamento (UE) n. 1215/2012, così come interpretate dalla Corte, si riteneva non competente a conoscere della controversia, dal momento che né il luogo di partenza (Varsavia - Polonia), né quello di arrivo del volo (Malè - Maldive), erano situati nell’interno della propria giurisdizione.

     

    Detta sentenza veniva impugnata dinanzi al giudice del rinvio, il Landgericht Frankfurt am Main (Tribunale del Land di Francoforte), che ha quindi investito la Corte della questione, sostenendo di potersi ritenere competente esclusivamente qualora il luogo di arrivo del primo segmento del volo di cui trattasi, ossia Francoforte, potesse essere qualificato come «luogo di esecuzione» dell’obbligazione derivante dal contratto di trasporto in discussione.

     

    La Corte, a fronte di tale richiesta, ha aggiunto un importante tassello all’evoluzione interpretativa dell’art. 7, punto 1, lettera b), secondo trattino, del regolamento (UE) n. 1215/2012, sostenendo che, ai sensi della disposizione in esame, il luogo di esecuzione “deve essere interpretato nel senso che, nel caso di un volo caratterizzato da una prenotazione unica, confermata per l’intero tragitto, e diviso in due o più segmenti di volo nei quali il trasporto è effettuato da vettori aerei distinti, quando un ricorso per compensazione pecuniaria, proposto sulla base del regolamento n. 261/2004, trae origine unicamente da un ritardo nel primo segmento di volo causato da un decollo tardivo ed è diretto nei confronti del vettore aereo incaricato di effettuare detto primo segmento di volo, il luogo d’arrivo di tale segmento non può essere qualificato come «luogo di esecuzione» ai sensi della disposizione richiamata”.

     

    In particolare, ritiene la Corte che, nel caso di specie, in assenza di elementi che possano giustificare, ai fini dell’economia processuale, l’esistenza di un legame sufficiente di prossimità tra i fatti della controversia e la competenza del giudice del luogo dello scalo, il «luogo di esecuzione», ai sensi dell’articolo 7, punto 1, secondo trattino, del regolamento n. 1215/2012 deve individuarsi nel luogo di partenza del primo segmento di volo, in quanto uno dei luoghi di prestazione principale dei servizi oggetto del contratto di trasporto aereo di cui trattasi.

     

     

    Il contenuto di questo elaborato ha valore meramente informativo e non costituisce, né può essere interpretato, quale parere professionale sugli argomenti in oggetto. Per ulteriori informazioni si prega di contattare Filippo Di Peio.

     

     

     

     

    [1] Per il testo completo della sentenza: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A62021CJ0020&qid=1650809885468.

    [2] L’articolo in questione prevede che “Una persona domiciliata in uno Stato membro può essere convenuta in un altro Stato membro: a) in materia contrattuale, davanti all’autorità giurisdizionale del luogo di esecuzione dell’obbligazione dedotta in giudizio; b) ai fini dell’applicazione della presente disposizione e salvo diversa convenzione, il luogo di esecuzione dell’obbligazione dedotta in giudizio è: […] nel caso della prestazione di servizi, il luogo, situato in uno Stato membro, in cui i servizi sono stati o avrebbero dovuto essere prestati in base al contratto”.

    [3] Per il testo completo della sentenza: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A62019CO0606&qid=1649873181751.

    [4] In particolare: la tratta Varsavia-Francoforte era operata da LOT Polish Airlines, mentre la tratta Francoforte-Malè da Lufthansa AG.