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    16.09.2021

    Pubblicato Regolamento IVASS n. 48 del 2021 recante disposizioni in materia di maggiorazione del capitale di cui al Titolo III, articolo 47-sexies e al Titolo XV, articolo 216-septies del CAP


    In data 13 luglio 2021, IVASS ha pubblicato il presente Regolamento (“Reg. 48/21”), in attuazione della disciplina sul processo di adozione delle maggiorazioni di capitale (capital add-on) di cui agli articoli 47-sexies e 216-septies del D. Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle assicurazioni private, “CAP”), che hanno introdotto nella normativa domestica la disciplina comunitaria prevista dall’articolo 37 della direttiva Solvency II. Le disposizioni del Reg. 48/21 perseguono dunque l’obbiettivo di garantire che i requisiti patrimoniali regolamentari riflettano adeguatamente il profilo di rischio globale dell’impresa di assicurazione o riassicurazione ovvero del relativo gruppo di appartenenza tramite l’applicazione di misure eccezionali e temporanee in caso di irregolarità [1].

     

    Con il Reg. 48/21, IVASS, consapevole delle lacune della disciplina domestica previgente [2] e conformemente al framework europeo di riferimento, persegue un approccio principle based, individuando criteri operativi che consentano di compiere le necessarie valutazioni finalizzate all’imposizione di misure aderenti al profilo patrimoniale e di rischio delle imprese e proporzionate alle carenze effettivamente riscontrate.

     

    A tal fine, trovano ivi definizione criteri operativi volti a garantire l’efficienza delle misure di capital add-on quale strumento praticabile per la protezione dei contraenti e degli aventi diritto alla prestazione assicurativa, sviluppando - in sede di specificazione delle circostanze e dei fattori valutativi già definiti dalla normativa comunitaria - approcci coerenti e comuni per circostanze analoghe, al fine di assicurare il rispetto del principio del level playing field fra imprese. Inoltre, sempre nell’ottica di garantire la trasparenza dei processi e delle decisioni, si è proceduto alla formalizzazione della procedura di imposizione delle misure di capital add-on, specificandone altresì le modalità di modifica e revoca.

     

    Più nel dettaglio, IVASS, nella convinzione che il requisito di capitale rappresenti correttamente il profilo di rischio dell’impresa, delinea la disciplina del rimedio della maggiorazione di capitale, a cui sottoporre, in forza dell’articolo 3 del Reg. 48/21:

    • imprese di assicurazione e di riassicurazione con sede legale nel territorio della Repubblica italiana, ad eccezione delle imprese di assicurazione locali di cui al Titolo IV del Codice;
    • sedi secondarie nel territorio della Repubblica italiana di imprese di assicurazione e di riassicurazione con sede legale in uno Stato terzo;
    • imprese di riassicurazione con sede legale nel territorio della Repubblica Italiana; e
    • ultime società controllanti italiane. Se tali società sono a loro volta controllate da un’impresa di assicurazione o riassicurazione, una società di partecipazione assicurativa, o di partecipazione finanziaria mista con sede in uno Stato membro, le disposizioni si applicano nell’ipotesi in cui l’IVASS applichi la vigilanza a livello del sottogruppo nazionale, ai sensi dell’articolo 220-bis, comma 3, del Codice e dell’articolo 12 delle relative disposizioni di attuazione in materia di vigilanza sul gruppo, al fine di porre rimedio a circostanze di scostamento tra il requisito patrimoniale di solvibilità calcolato dall’impresa e quello individuato tenendo conto dell’effettivo profilo di rischio.

    Dunque, l’Istituto, con il Reg. 48/21, ponendosi l’obbiettivo di garantire un adeguato livello di protezione degli assicurati e degli aventi diritto alle prestazioni assicurative, nel rispetto della parità di trattamento tra le imprese medesime, prevede:

    • all’articolo 4, le caratteristiche della maggiorazione di capitale, definita come rimedio: (i) eccezionale, (ii) di ultima istanza e (iii) temporaneo;
    • agli articoli da 5 a 8, la procedura di valutazione dei presupposti dello scostamento significativo, tanto in termini di governance quanto in termini di aggiustamenti al tasso privo di rischio pertinente e misure transitorie, da svolgersi all’esito del controllo prudenziale di cui all’articolo 47-sexies del CAP ([3]);
    • agli articoli da 9 a 11, i criteri di calcolo della maggiorazione di capitale;
    • agli articoli da 12 a 15, gli aspetti procedurali per l’adozione, modifica e revoca delle decisioni da parte dell’Istituto in materia di capital add-on, declinandone la tempistica e la dialettica con l’impresa. Con particolare riguardo alle varie fasi, al contenuto degli atti e alle tempistiche delle procedure: (i) di comunicazione di avvio del procedimento per l’applicazione della maggiorazione di capitale all’impresa; (ii) di decisione di adozione della maggiorazione di capitale; (iii) di relazione trimestrale dell’impresa sui risultati ottenuti e (iv) di riesame;
    • all’articolo 16, che le disposizioni di cui sopra si applichino ove compatibili anche al gruppo consolidato ai sensi dell’articolo 216-septies del CAP.

    Per maggiori dettagli si rinvia al sito dell’IVASS: https://www.ivass.it/normativa/nazionale/secondaria-ivass/regolamenti/2021/n48/index.html

     

     

     

    Il presente documento è aggiornato al mese di agosto 2021. Il contenuto di questo elaborato ha valore meramente informativo e non costituisce, né può essere interpretato, quale parere professionale sugli argomenti in oggetto. Per ulteriori informazioni si prega di contattare Michele Zucca, Anthony Perotto, Guido Foglia e Antonia Di Bella.

     

     

     

     

     

    [1] Tali misure potranno infatti essere imposte da IVASS solo laddove le altre misure di vigilanza si rivelino inefficaci o inadatte e dovranno essere    mantenute solo finché l’impresa non abbia adeguatamente corretto gli scostamenti che ne hanno legittimato l’imposizione.

    [2] Si legge infatti nella Relazione al presente regolamento: “In particolare, i ‘fattori pertinenti’ indicati dall’articolo 277 degli Atti delegati, dei          quali tener conto ai fini della valutazione dell’esistenza di uno scostamento e del calcolo del conseguente capital add-on nelle ipotesi di         deviazione dagli standard di governance, appaiono non esaustivi e suscettibili di ulteriore declinazione. Inoltre l’articolo 286 degli Atti                   delegati richiama per le determinazioni dell’Autorità di vigilanza sul capital add-on in materia di governance l’applicabilità dei medesimi               elementi valutativi di cui all’articolo 277 solo “se appropriato”. Tale formulazione depone per un’interpretazione esemplificativa e non esaustiva della natura dell’elenco riportato al medesimo articolo 277.

    [3] In particolare, vengono introdotti tre livelli di gravità delle irregolarità relative alla governance e la maggiorazione è calcolata incrementando      il Requisito Patrimoniale di Solvibilità (SCR) - nel rispetto di soglie minime prestabilite per ciascun livello:

    • 1° livello: non si applica alcuna maggiorazione di capitale;
    • 2° livello: l’Istituto può applicare una maggiorazione di capitale incrementando il Requisito Patrimoniale di Solvibilità di almeno il 10% e fino al 20% (uguale o superiore al 10% e inferiore al 20%);
    • 3° livello: l’Istituto può applicare una maggiorazione di capitale incrementando il Requisito Patrimoniale di Solvibilità di almeno il 20% (uguale o superiore al 20%).