In data 13 luglio 2021, IVASS ha pubblicato il presente Regolamento (“Reg. 48/21”), in attuazione della disciplina sul processo di adozione delle maggiorazioni di capitale (capital add-on) di cui agli articoli 47-sexies e 216-septies del D. Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle assicurazioni private, “CAP”), che hanno introdotto nella normativa domestica la disciplina comunitaria prevista dall’articolo 37 della direttiva Solvency II. Le disposizioni del Reg. 48/21 perseguono dunque l’obbiettivo di garantire che i requisiti patrimoniali regolamentari riflettano adeguatamente il profilo di rischio globale dell’impresa di assicurazione o riassicurazione ovvero del relativo gruppo di appartenenza tramite l’applicazione di misure eccezionali e temporanee in caso di irregolarità [1].
Con il Reg. 48/21, IVASS, consapevole delle lacune della disciplina domestica previgente [2] e conformemente al framework europeo di riferimento, persegue un approccio principle based, individuando criteri operativi che consentano di compiere le necessarie valutazioni finalizzate all’imposizione di misure aderenti al profilo patrimoniale e di rischio delle imprese e proporzionate alle carenze effettivamente riscontrate.
A tal fine, trovano ivi definizione criteri operativi volti a garantire l’efficienza delle misure di capital add-on quale strumento praticabile per la protezione dei contraenti e degli aventi diritto alla prestazione assicurativa, sviluppando - in sede di specificazione delle circostanze e dei fattori valutativi già definiti dalla normativa comunitaria - approcci coerenti e comuni per circostanze analoghe, al fine di assicurare il rispetto del principio del level playing field fra imprese. Inoltre, sempre nell’ottica di garantire la trasparenza dei processi e delle decisioni, si è proceduto alla formalizzazione della procedura di imposizione delle misure di capital add-on, specificandone altresì le modalità di modifica e revoca.
Più nel dettaglio, IVASS, nella convinzione che il requisito di capitale rappresenti correttamente il profilo di rischio dell’impresa, delinea la disciplina del rimedio della maggiorazione di capitale, a cui sottoporre, in forza dell’articolo 3 del Reg. 48/21:
Dunque, l’Istituto, con il Reg. 48/21, ponendosi l’obbiettivo di garantire un adeguato livello di protezione degli assicurati e degli aventi diritto alle prestazioni assicurative, nel rispetto della parità di trattamento tra le imprese medesime, prevede:
Per maggiori dettagli si rinvia al sito dell’IVASS: https://www.ivass.it/normativa/nazionale/secondaria-ivass/regolamenti/2021/n48/index.html
Il presente documento è aggiornato al mese di agosto 2021. Il contenuto di questo elaborato ha valore meramente informativo e non costituisce, né può essere interpretato, quale parere professionale sugli argomenti in oggetto. Per ulteriori informazioni si prega di contattare Michele Zucca, Anthony Perotto, Guido Foglia e Antonia Di Bella.
[1] Tali misure potranno infatti essere imposte da IVASS solo laddove le altre misure di vigilanza si rivelino inefficaci o inadatte e dovranno essere mantenute solo finché l’impresa non abbia adeguatamente corretto gli scostamenti che ne hanno legittimato l’imposizione.
[2] Si legge infatti nella Relazione al presente regolamento: “In particolare, i ‘fattori pertinenti’ indicati dall’articolo 277 degli Atti delegati, dei quali tener conto ai fini della valutazione dell’esistenza di uno scostamento e del calcolo del conseguente capital add-on nelle ipotesi di deviazione dagli standard di governance, appaiono non esaustivi e suscettibili di ulteriore declinazione. Inoltre l’articolo 286 degli Atti delegati richiama per le determinazioni dell’Autorità di vigilanza sul capital add-on in materia di governance l’applicabilità dei medesimi elementi valutativi di cui all’articolo 277 solo “se appropriato”. Tale formulazione depone per un’interpretazione esemplificativa e non esaustiva della natura dell’elenco riportato al medesimo articolo 277.”
[3] In particolare, vengono introdotti tre livelli di gravità delle irregolarità relative alla governance e la maggiorazione è calcolata incrementando il Requisito Patrimoniale di Solvibilità (SCR) - nel rispetto di soglie minime prestabilite per ciascun livello: