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    26.05.2020

    Quale giudice è competente per le controversie individuali di lavoro marittimo? Con l’ordinanza n. 5739 del 3 marzo 2020, la Corte di Cassazione ritorna sul tema


    Con l’ordinanza n. 5739 del 3 marzo 2020, la Corte di Cassazione torna sul tema della competenza territoriale del Giudice del lavoro, chiamato a decidere sulle controversie in materia di diritto del lavoro marittimo.

     

    La pronunzia ci dà l’occasione per delineare brevemente i principi fondamentali, sulla base dei quali va individuata la competenza territoriale dei giudici chiamati a decidere sulle controversie giuslavoristiche con la cosiddetta “gente di mare”.

     

    È un principio oramai generalmente accettato che – nel sistema delle fonti del diritto italiano – il diritto del lavoro marittimo rivesta la caratteristica di norma speciale (cfr. art. 1 del codice della navigazione) che, in quanto tale, prevale sulle norme aventi carattere generale. Nello specifico ambito del diritto del lavoro marittimo le norme aventi carattere generale possono, dunque, trovare applicazione solamente nei casi in cui (a) il diritto del lavoro marittimo non regolamenti la materia e (b) la relativa lacuna nella regolamentazione non possa essere colmata mediante il ricorso ad altre disposizioni della normativa speciale.

     

    Questo principio viene espressamente ribadito anche dall’ordinanza in commento, nella quale si chiarisce che la disciplina del lavoro marittimo “è da sempre connotata da particolari caratteri di specialità rispetto alla disciplina applicabile al lavoro comune”.

     

    In forza del menzionato principio di specialità, non solo la disciplina sostanziale del diritto del lavoro marittimo si distingue significativamente dal diritto del lavoro ordinario, ma vigono altresì regole speciali per la determinazione della competenza territoriale del Giudice chiamato a pronunziarsi sulle controversie giuslavoristiche con i lavoratori marittimi.

     

    Il nostro codice della navigazione individua, con l’art. 603 del Codice della Navigazione i criteri di collegamento speciali per la determinazione di tale Giudice, competente a conoscere dei rapporti di lavoro con la gente di mare.

     

    Ciò viene confermato anche nell’ordinanza in commento, nella quale – riprendendo il principio enunciato dalle Sezioni Unite della Cassazione (Cass. civ, Sez. Unite, n. 17443/2014 e Cass. civ., Sez. Unite, n. 5944/1982) – si ribadisce che per le “controversie individuali di lavoro marittimo … la competenza territoriale del giudice deve individuarsi in base ai criteri di collegamento fissati dall’art. 603 cod. nav.”.

     

    La norma del codice della navigazione costituisce, dunque, a tutt’oggi il perno per l’individuazione dei criteri di collegamento territoriale e, dunque, per l’individuazione del Giudice competente, benché – con sentenza n. 29 del 1976 – la Corte Costituzionale sia intervenuta sulla predetta norma dichiarandola parzialmente incostituzionale.

     

    La pronuncia della Consulta riguardava, infatti, il solo riconoscimento della giurisdizione in capo al comandante di porto, ma non travolgeva i criteri di collegamento territoriale individuati dalla norma. Neppure, la disciplina dell’art. 603 cod. nav. può ritenersi esplicitamente o implicitamente abrogata dalla legge n. 533 del 1973, che ha innovato la disciplina delle controversie di lavoro ed i criteri di collegamento dettati dall'art. 413, comma 2 e ss., cod. proc. civ..  In forza del sopra richiamato principio di specialità, tale disciplina rimane, infatti, inapplicabile ai rapporti di lavoro marittimo.

     

    Pertanto, i criteri di collegamento previsti dall’art. 603 cod. nav. è a tutt’oggi vigente.

     

    Ciò detto, è opportuno soffermarsi brevemente sui criteri di collegamento individuati dall’art. 603 cod. nav., che prevede due fori tra loro alternativi per le cause di lavoro inerenti al contratto di arruolamento:

    • quello del Tribunale del luogo dove è stato instaurato, eseguito o cessato il rapporto di lavoro marittimo e
    • quello del Tribunale del luogo nella cui circoscrizione è iscritta la nave.

    Con riferimento al primo dei due fori alternativi, la Suprema Corte di Cassazione ha, peraltro, specificato che il Giudice del luogo della cessazione del rapporto va individuato con riferimento al luogo in cui il lavoratore avrebbe dovuto trovarsi nel momento della verificazione dell'effetto estintivo, in esecuzione del contratto. Ciò rileva soprattutto per i periodi intercorrenti tra lo sbarco ed il successivo reimpiego, per i quali detto luogo coincide con il domicilio del lavoratore marittimo, ovvero il luogo in cui questi attende le successive comunicazioni dell'armatore in ordine alla prosecuzione del rapporto di lavoro (sul punto, si veda Corte di Cassazione, ordinanza n. 5944 del 11 novembre 1982).

     

    Per le controversie di lavoro marittimo, non trovano, dunque, applicazione i criteri di competenza territoriale ordinari previsti all’art. 413 del codice di procedura civile, ma quelli speciali individuati dall’art. 603 del codice della navigazione.

     

    Il Giudice territorialmente competente è, dunque, alternativamente (a) quello del luogo in cui il rapporto di lavoro marittimo è instaurato, eseguito o cessato oppure (b) quello del luogo di iscrizione della nave.