La domanda potrebbe apparire banale, ma in determinate circostanze la risposta potrebbe non risultare così scontata. Se è vero infatti che tutti i titoli autorizzativi - e quindi anche le autorizzazioni ex art. 16 della legge portuale italiana (Legge 84/94) - hanno una data di “scadenza” che risulta dal titolo stesso, è altrettanto vero che, in una particolare ipotesi prevista dalla predetta legge, la data di “scadenza” dell’autorizzazione in parola (formalmente prevista) potrebbe in realtà essere superata in forza del dato normativo.
Ci riferiamo al caso in cui l’impresa autorizzata ex art. 16 della Legge italiana 84/94 sia un’impresa concessionaria ex art. 18 della medesima legge.
Come noto, le Autorità di Sistema Portuale possono assentire in concessione le aree demaniali e le banchine comprese nell’ambito portuale alle imprese autorizzate ex art. 16 della Legge italiana 84/94 (vds. art 18, I comma)[1]. Ebbene, ai sensi dell’art. 16, VI comma, della legge in esame, un'autorizzazione ex art. 16 “ha durata rapportata al programma operativo proposto dall'impresa ovvero, qualora l'impresa autorizzata sia anche titolare di concessione ai sensi dell'art. 18, durata identica a quella della concessione medesima”.
Ecco dunque il caso particolare cui si faceva prima riferimento e che rende la domanda di cui al titolo non così banale come potrebbe sembrare a prima vista.
In altri termini: alla luce della disposizione sopra riportata, parrebbe che - a prescindere dalla durata formalmente prevista da un titolo autorizzativo ex art. 16 della legge portuale italiana (che potrebbe essere di un anno, come di quattro, per esempio), la durata di tale titolo possa (rectius: debba) ritenersi estesa - per legge - fino alla scadenza della relativa concessione ex art. 18 nel caso in cui l’impresa autorizzata sia appunto un’impresa concessionaria.
Sul piano pratico, quanto sopra significherebbe che - fino a quando è in vigore la concessione ex art. 18 - il titolare della stessa non sarebbe tenuto a presentare istanze di rinnovo della propria autorizzazione ex art. 16 qualora la stessa, per ragioni contingenti, fosse formalmente di durata inferiore. In questo caso, infatti, l’impresa titolare della concessione ex art. 18, essendo per legge già autorizzata ex art. 16 fino alla scadenza della propria concessione, potrebbe limitarsi a fornire all’Autorità di Sistema Portuale competente soltanto le informazioni ed i documenti comprovanti “il rispetto delle condizioni previste nel programma operativo” (vds. art. 16, VI comma, Legge 84/94) e “il permanere dei requisiti in possesso al momento del rilascio della concessione e l'attuazione degli investimenti previsti nel programma di attività di cui al comma 6, lettera a)” (vds. art. 18, VIII comma, della stessa legge).
Quanto precede al fine di consentire al predetto ente di svolgere le proprie verifiche annuali - prescritte dalla legge in parola - con riferimento alle autorizzazioni ex art. 16 ed alle concessioni ex art. 18.
La “coincidenza” che la legge portuale italiana di fatto impone tra la durata dell’autorizzazione ex art. 16 e la durata della concessione ex art. 18 di una stessa impresa parrebbe del resto comprensibile e ragionevole. Come potrebbe infatti giovarsi - detta impresa - della propria concessione ex art. 18 se priva di autorizzazione a svolgere le operazioni portuali? Tanto è vero che, come già osservato, l’autorizzazione ex art. 16 rappresenta un presupposto della concessione ex art. 18.
Allo stesso tempo e per la medesima ragione, non si vede come l’attività di un’impresa concessionaria potrebbe essere vincolata al buon esito di uno o più procedimenti di rinnovo della propria autorizzazione ex art. 16 che dovesse eventualmente “scadere” durante il maggior periodo di durata del titolo concessorio.
Si tratterebbe, nel caso, di una vera e propria spada di Damocle posta sul concessionario e da questi verosimilmente inaccettabile in quanto incompatibile con le esigenze di certezza e programmazione che contraddistinguono la sua attività.
È vero che un’impresa concessionaria in regola con tutte le prescrizioni previste dalla legge non dovrebbe incontrare ostacoli nell’ottenere gli eventuali rinnovi della propria autorizzazione ex art. 16, ma - da un lato - questa impostazione parrebbe contraria alla legge e - dall’altro - assoggetterebbe comunque ogni volta (vale dire ad ogni rinnovo) l’operatività di detta impresa all’esito (per varie ragioni mai scontato) di un procedimento amministrativo. Ciò in evidente contrasto, come detto, con le esigenze di certezza e programmazione che contraddistinguono l’attività di un’impresa concessionaria.
Per completezza, segnaliamo in conclusione come in tutti gli altri casi - vale a dire ogniqualvolta l’impresa titolare dell’autorizzazione ex art. 16 non sia anche un’impresa concessionaria - la durata dell’autorizzazione in parola sia quella individuata dal titolo autorizzativo stesso e determinata, come previsto dalla legge, in relazione al programma operativo declinato dall’impresa (programma che dovrà all’uopo prevedere, in particolare, tanto le prospettive di traffico quanto un piano di investimenti).
Il contenuto di questo articolo ha valore solo informativo e non costituisce un parere professionale.
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[1] In questo senso si nota come le autorizzazioni ex art. 16 Legge 84/94 che ci occupano siano in pratica un presupposto delle concessioni ex art. 18 della stessa legge.