Proseguiamo la nostra analisi del Regolamento UE 2017/352 “che istituisce un quadro normativo per la fornitura di servizi portuali e norme comuni in materia di trasparenza finanziaria dei porti”, andando ad esaminare le premesse che pongono i princìpi generali in materia di servizi portuali[1], con particolare riferimento ai requisiti per la prestazione degli stessi ed alla eventuale “limitazione” del numero di prestatori di servizi portuali in un porto europeo.
Riteniamo infatti opportuno - prima di addentrarci nell’esame delle norme dettate dal Regolamento - dedicare questo spazio ad una riflessione preliminare sui princìpi generali dettati in tema di servizi portuali. Questo in quanto tali principi denotano lo spirito e gli obiettivi che hanno mosso il legislatore europeo, alla luce dei quali le norme specifiche andranno sempre interpretate.
In primo luogo osserviamo come, al considerando 11, il legislatore europeo scelga di richiamare direttamente i princìpi generali - già enunciati nei trattati istitutivi dell’Unione Europea - secondo cui i prestatori di servizi portuali dovrebbero essere liberi di fornire i loro servizi nei porti marittimi europei.
Nondimeno, nella medesima premessa, viene enunciata la facoltà degli enti di gestione dei porti di imporre determinate condizioni all’esercizio di tale libertà. Più in particolare, ad avviso del legislatore europeo, “nell’interesse di una gestione dei porti efficiente, sicura e corretta sul piano ambientale”[2] l’ente di gestione del porto dovrebbe avere la facoltà di imporre ai prestatori di servizi portuali il possesso di “requisiti minimi necessari a garantire la fornitura dei servizi in modo adeguato”.
Secondo quanto previsto dal Regolamento, detti requisiti minimi dovrebbero presentare specifiche caratteristiche: (i) consistere di una serie di condizioni chiaramente definite; (ii) essere trasparenti, obiettivi e non discriminatori; (iii) essere proporzionati e pertinenti ai fini della fornitura dei servizi portuali.
È convinzione del legislatore europeo che un sistema di requisiti minimi possa contribuire a garantire un “elevato livello di qualità dei servizi portuali”. Nondimeno, detto sistema non dovrebbe, quale effetto della sua applicazione, “introdurre ostacoli nel mercato”[3].
Allo scopo di rendere efficiente e non discriminatorio il sistema di selezione dei prestatori di servizi portuali, il legislatore europeo ritiene opportuno che, ove sia richiesta la conformità a requisiti minimi, la procedura promossa dall’ente di gestione del porto - al fine di concedere il diritto di fornire servizi portuali - debba essere, a sua volta, trasparente, obiettiva, non discriminatoria e proporzionata.
Una previsione di particolare interesse è quella secondo cui i prestatori di servizi portuali, su richiesta dell’ente di gestione del porto, dovrebbero essere in grado di dimostrare la propria capacità di erogare servizi a “un numero minimo di navi, mettendo a disposizione il personale e le attrezzature necessarie”[4].
Attraverso l’enunciato considerando, infatti, il legislatore europeo introduce un requisito di capacità operativa del prestatore di servizi portuali.
Quanto alla limitazione del numero di prestatori di servizi portuali, il Regolamento ne prevede la facoltà in capo agli enti di gestione dei porti ove dette limitazioni siano legate a scarsità di spazi portuali, a caratteristiche dell’infrastruttura portuale o alla natura del traffico portuale oppure, infine, all’esigenza di garantire la sicurezza e la sostenibilità ambientale delle operazioni portuali[5].
La suddetta limitazione dovrebbe essere giustificata da motivi chiari ed oggettivi e non dovrebbe introdurre ostacoli “sproporzionati”[6] al mercato.
L’ente di gestione del porto, ad avviso del legislatore europeo, dovrebbe comunicare la propria intenzione di limitare il numero dei prestatori di servizi portuali “in anticipo” e tale limitazione dovrebbe essere “pienamente giustificata” in modo da permettere ai soggetti interessati di formulare osservazioni[7].
Quanto alla selezione dei prestatori di servizi portuali, l’ente di gestione del porto dovrebbe comunicare la propria intenzione di procedere in tal senso anche su Internet e tale pubblicazione dovrebbe contenere le necessarie informazioni sulla procedura di selezione e, in particolare, sui criteri di aggiudicazione[8] della fornitura di servizi portuali.
Previsione di particolare interesse è quella di cui al considerando 22 secondo cui “Al fine di garantire trasparenza e parità di trattamento, le modifiche apportate alle disposizioni di un contratto durante il periodo della sua validità dovrebbero essere considerate alla stregua di una nuova aggiudicazione di contratto quando mutano sostanzialmente la natura del contratto rispetto a quello inizialmente concluso e sono, sostanzialmente, atte a dimostrare la volontà delle parti di rinegoziare i termini essenziali di tale contratto”.
In altre parole, secondo il legislatore europeo, ogni volta che vengono rimessi in discussione i termini essenziali del contratto che regola il rapporto tra ente di gestione del porto e prestatore di servizi portuali, non può configurarsi un rapporto a due, ma tale rinegoziazione deve essere portata a conoscenza di altri operatori, i quali potrebbero meglio incontrare le mutate esigenze di prestazione di un determinato servizio portuale.
Infine, il Regolamento si occupa di quei paesi dell’Unione in cui l’accesso al mercato per i prestatori di servizi di movimentazione merci e servizi passeggeri è garantito mediante appalti pubblici. Preso atto che la Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha già affermato le autorità competenti sono vincolate al rispetto dei principi di trasparenza e non discriminazione quando concludono siffatti contratti, il considerando 39 lascia liberi gli Stati interessati di scegliere se applicare il quadro delineato dal nuovo Regolamento o se continuare ad applicare la normativa nazionale in vigore, sempre nel rispetto dei principi fondamentali di cui alla giurisprudenza dell’Unione Europea.
Nel prossimo numero chiuderemo questa prima parte dell’analisi del Regolamento dedicata all’esame dei principi generali andando a scoprire quelli dettati in materia di trasparenza finanziaria e diritti di uso dell’infrastruttura portuale. Dopo di che, inizieremo ad entrare nel dettaglio delle norme poste dal Regolamento.
Il contenuto di questo articolo ha valore solo informativo e non costituisce un parere professionale.
Per ulteriori informazioni contattare Barbara Gattorna.
[1] Il Regolamento in esame (art. 1) si applica “alla fornitura delle seguenti categorie di servizi portuali («servizi portuali»), sia all’interno dell’area portuale, sia sulle vie navigabili di accesso al porto: (i) rifornimento di carburante; (ii) movimentazione merci; (iii) ormeggio; (iv) servizi passeggeri; (v) raccolta dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico; (vi) pilotaggio; (vii) servizi di rimorchio”.
[2] Considerando n. 13
[3] Considerando n. 13
[4] Considerando n. 14
[5] Considerando n. 19