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    08.11.2021

    Salute e sicurezza in ambito marittimo-portuale (ancora) in attesa dei decreti di armonizzazione con il Testo Unico


    Ad oltre 13 anni dall’entrata in vigore del Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro (il D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008), gli operatori del settore marittimo-portuale sono ancora in attesa dell’emanazione dei decreti che – entro 56 mesi dall’entrata in vigore del Testo Unico – avrebbero dovuto armonizzare e coordinare il menzionato Testo Unico con la normativa specialistica applicabile alle attività lavorative espletate rispettivamente a bordo delle navi, in ambito portuale e sulle navi della pesca.

     

    Se, da un lato, la peculiarità e la specificità dei rischi delle attività lavorative in ambito marittimo-portuali giustificano la persistenza di una disciplina specialistica, distinta da quella generale, dall’altro lato, un intervento legislativo sarebbe, tuttavia, opportuno, per risolvere i numerosi problemi interpretativi esistenti e per meglio coordinare le regole generali con la disciplina specialistica.

     

    In mancanza di tale coordinamento, ad oggi, il perno della disciplina in materia di salute e sicurezza sul lavoro nel settore marittimo-portuale è ancora dato dai decreti emanati nel 1999 che sono di chiara ispirazione del D.Lgs. n. 626/1994 (ovvero della normativa vigente prima dell’entrata in vigore del Testo Unico). In particolare, le tematiche in materia di salute e sicurezza sul lavoro (i) per le attività lavorative a bordo delle navi mercantili sono regolate dal D.Lgs. n. 271/1999, (ii) per le attività lavorative in ambito portuale sono regolate dal D.Lgs. n. 272/1999 e (iii) per le attività lavorative a bordo delle navi da pesca sono regolate dal D.Lgs. 298/1999.

     

    Il quadro normativo è complicato dal fatto (a) che in diversi punti, i menzionati decreti del 1999 contengono dei rinvii espressi al D.Lgs. n. 626/1994 (ovvero la disciplina oramai abrogata e sostituita dal Testo Unico) e (b) che il Testo Unico prevede, al primo capoverso dell’art. 3, che “nell’ambito … dei mezzi di trasporto aerei e marittimi, le disposizioni del presente decreto legislativo sono applicate tenendo conto delle effettive particolari esigenze connesse al servizio espletato o alle peculiarità organizzative”.

     

    Secondo il Testo Unico, i dubbi interpretativi avrebbero dovuto essere dissipati mediante l’emanazione di decreti ministeriali, destinati a “dettare le disposizioni necessarie a consentire il coordinamento” tra il Testo Unico e la disciplina specialistica della salute e sicurezza relativa alle attività lavorative svolte rispettivamente (i) a bordo delle navi, (ii) in ambito portuale e (iii) per il settore delle navi da pesca.

     

    Purtroppo, come detto poc’anzi, a distanza di 10 anni dalla scadenza del termine previsto nel Testo Unico per l’emanazione dei decreti ministeriali (i decreti avrebbero dovuto essere emanati entro il 9 dicembre 2011), tale coordinamento non è ancora avvenuto. La disciplina esistente in materia di salute e sicurezza sul lavoro nel settore marittimo-portuale si presenta, dunque, estremamente articolata e complessa e, non di rado, la normativa esistente è foriera, come detto, di numerosi dubbi interpretativi.

     

    Non meraviglia, pertanto, che la giurisprudenza (soprattutto quella penale) abbia tentato di fare ciò che il legislatore ha omesso di fare, pretendendo – con un’evidente forzatura interpretativa – di applicare parte della disciplina del Testo Unico anche in ambito marittimo-portuale. L’orientamento appare tuttavia criticabile sotto un duplice profilo: da un lato, sia il principio della prevalenza della legge speciale su quella generale che il principio di tassatività e sufficiente determinatezza della legge penale sollevano legittimi dubbi sull’orientamento. Dall’altro lato, lo stesso orientamento giurisprudenziale prevede l’estensione interpretativa del Testo Unico esclusivamente sotto il profilo penale e nell’ottica della gestione di problematiche afferenti a sinistri già avvenuti, mentre esclude qualsivoglia interpretazione estensiva del Testo Unico in ambito extra-penale e con riferimento a tematiche di prevenzione e degli obblighi e strumenti specificamente previsti.

     

    Più che risolutivo degli esistenti dubbi interpretativi, l’orientamento giurisprudenziale, dunque, sembrerebbe aggiungere un livello ulteriore di complessità ad un quadro normativo già estremamente complesso.

     

    Il coordinamento tra il Testo Unico ed i decreti in materia di salute e sicurezza sul lavoro nel settore marittimo-portuale neppure è avvenuto con l’emanazione – ad opera dell’allora Ministero dei Trasporti (oggi Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili) – delle cosiddette “Direttive Operative” (circolare n. 09/SM del 28 novembre 2006), con cui il dicastero aveva tentato di dare alcune risposte alle numerose richieste di chiarimenti ricevute da operatori su problematiche di interpretazione e di applicazione del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271 (i.e. la legge speciale su salute e sicurezza per lavorazioni a bordo di navi mercantili). Se la circolare è sicuramente d’ausilio per la gestione di specifiche questioni operative sollevate dal D.Lgs. n. 271/1999, essa non vale, tuttavia, a sostituire la decretazione di armonizzazione prevista dal Testo Unico.

     

    Ci si auspica, dunque, che il legislatore, seppure tardivamente, possa assolvere presto al proprio obbligo e possa introdurre la disciplina di armonizzazione e coordinamento preannunciata nel Testo Unico e da lungo tempo attesa.

     

     

     

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