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    03.05.2024

    Sentenza della CGUE nella causa C-354/22 sulla vinificazione e l'etichettatura del vino


    IN SINTESI

    Un viticoltore può utilizzare il termine “azienda viticola” nell'etichettatura del suo vino, anche se il processo di coltivazione e pigiatura delle uve è avvenuto nell'azienda viticola di un altro viticoltore, a condizione che il processo di pigiatura avvenga sotto il controllo e la responsabilità del precedente viticoltore.

     

    LA CONTROVERSIA

    Con la decisione n. C-354/22, emessa il 23 novembre 2023, la Corte di giustizia dell'Unione europea (di seguito “CGUE”) ha interpretato l'articolo 54, paragrafo 1, secondo comma, del Regolamento Delegato (UE) 2019/33 della Commissione, del 17 ottobre 2018, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 (“Regolamento delegato 33/2019”), stabilendo che "Tali termini [cioè, quelli elencati nell'allegato VI] sono utilizzabili solo se il prodotto vitivinicolo è ottenuto esclusivamente da uve raccolte in vigneti sfruttati da tale azienda e la vinificazione è interamente effettuata in tale azienda.

    La decisione trae origine da una controversia tra il Land Rheinland-Pfalz (“il Land”) e un viticoltore tedesco di Zell, nella regione della Mosella (“il ricorrente”). Il ricorrente produceva vino con uve provenienti non solo dai suoi vigneti, ma anche da altri vigneti in affitto situati a circa 70 km di distanza dalla sua azienda vinicola, anch'essi coperti dalla stessa denominazione di origine protetta o indicazione geografica protetta.

    In base al contratto di locazione, il locatore coltivava i vigneti affittati alla ricorrente secondo le istruzioni di quest'ultima e, inoltre, affittava un impianto di torchiatura, che era a disposizione esclusiva dell’affittuario – per un periodo di 24 ore – per la lavorazione delle uve provenienti dai vigneti in affitto, secondo le pratiche enologiche del viticoltore affittuario. Il vino ottenuto veniva versato in tini e poi trasferito nell'azienda del ricorrente. Successivamente, il viticoltore etichettava tale vino utilizzando i termini “Weingut” (“azienda vinicola”) e “Gutsabfüllung” (“imbottigliamento dell'azienda”). Questi termini rientrano nell'articolo 54, paragrafo 1, del Regolamento Delegato 33/2019, in combinato disposto con l'allegato VI dello stesso.

    In tali circostanze, il Land ha ritenuto che il richiedente non potesse utilizzare l'indicazione “Weingut” e “Gutsabfüllung” per il vino prodotto nel modo sopra descritto, a causa i) della mancanza di autonomia di uno stabilimento permanente e ii) della circostanza che il richiedente non impiegava personale proprio per l'operazione di pressatura del vino.

    Pertanto, il ricorrente ha presentato un ricorso al Verwaltungsgericht Trier (un tribunale amministrativo) per far dichiarare che aveva il diritto di utilizzare queste due indicazioni. In prima istanza, il tribunale amministrativo ha accolto il ricorso. Tuttavia, il Land ha impugnato la decisione dinanzi al tribunale amministrativo superiore, che ha respinto il ricorso del viticoltore, sostenendo che le indicazioni ‘Weingut’ e ‘Gutsabfüllung’ possono essere utilizzate solo se la vinificazione è interamente svolta in un'azienda che costituisce un'unità operativa unica con uno stabilimento permanente utilizzato in modo permanente dal proprietario dell'azienda vitivinicola omonima e in cui il personale lavora sotto la sua direzione. 

    Il viticoltore ha quindi impugnato la decisione presso il Tribunale amministrativo federale, il quale ha successivamente sottoposto una domanda di pronuncia pregiudiziale alla CGUE.

    La Corte di giustizia non ha messo in dubbio che la vendemmia dei vigneti in affitto fosse effettuata dalla stessa azienda vitivinicola eponima (poiché i vigneti in affitto erano sfruttati secondo le richieste della ricorrente), ma si è soffermata sulla rilevanza dell'operazione separata di pressatura delle uve.

    Sulla base della situazione di fatto sopra descritta, la CGUE ha stabilito che l'articolo 54, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento delegato (UE) 33/2019 della Commissione deve essere interpretato nel senso che la pressatura di uve provenienti da vigneti in affitto che avviene in un impianto locato all'azienda viticola eponima per un breve periodo da un'altra azienda viticola non esclude che la vinificazione sia considerata interamente effettuata nell'azienda viticola eponima; ciò a condizione che l'impianto di pressatura sia esclusivamente a disposizione dell'azienda viticola eponima per il periodo necessario all'operazione di pressatura e che quest'ultima assuma la gestione effettiva, la stretta e continua sorveglianza e la responsabilità di tale operazione.

    La Corte è giunta a questa conclusione basandosi sui seguenti argomenti: i) per “azienda” si intende “l'insieme delle unità utilizzate per le attività agricole e gestite da un agricoltore situate nel territorio dello stesso Stato membro”, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 1307/2013, indipendentemente dalla sua proprietà; ii) il termine “gestita” non implica che l'agricoltore abbia un potere illimitato sulla superficie in questione quando la utilizza a fini agricoli; iii) per evitare che i clienti siano indotti in errore circa l'identità delle persone responsabili del processo di vinificazione, è sufficiente garantire che l'azienda assuma la gestione effettiva, la stretta e continua supervisione e la responsabilità dell'operazione.

    Nella stessa ottica, la CGUE ha affermato che la pressatura delle uve può essere eseguita dai dipendenti di un altro viticoltore, a condizione che il viticoltore (affittuario dell'impianto) diriga effettivamente il processo di pressatura, mantenga una stretta e continua supervisione e si assuma la responsabilità di tale operazione.

     

    CONCLUSIONI

    Se da un lato la decisione della CGUE fa chiarezza sulla possibilità di separare le fasi della vinificazione, dall'altro richiede che i viticoltori prestino attenzione alla sua organizzazione giuridica e fattuale. 

    Infatti, quando si utilizzano denominazioni o indicazioni protette per uve parzialmente raccolte e trasformate in vigneti di altre aziende, i viticoltori devono verificare attentamente i contratti di affitto per assicurarsi che la gestione formale ed effettiva, la supervisione e la responsabilità delle operazioni di trasformazione siano affidate all’affittuario.

     

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