Iniziamo una riflessione sul pilotaggio portuale che, per il suo rilievo operativo, è stato oggetto di grande attenzione, sia da parte della giurisprudenza nazionale e della Unione Europea, sia ad opera dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (“AGCM”), nell’ottica di una necessaria e con-tinua apertura del mercato alla concorrenza.
Il servizio di pilotaggio rientra fra i cd. servizi tecnico-nautici disciplinati dall’art. 14 della Legge n. 84/94, che li individua come servizi di interesse generale per la cui organizzazione è competente l’Autorità Marittima di concerto con l’Autorità di Sistema Portuale.
Sotto il profilo della concorrenza, l’AGCM, con la nota 5415/1997[1] a conclusione di un’Indagine Cono-scitiva nel Settore dei Servizi Portuali, ha evidenziato alcune criticità del mercato del pilotaggio, che rappresentano degli ostacoli all’implementazione della concorrenza in tale ambito.
Invero, secondo l’AGCM, pur se il servizio di pilotaggio contribuisce direttamente al conseguimento di livelli elevati di sicurezza nella navigazione, tale funzione non può giustificare “una aprioristica limitazione del numero degli operatori”. L’apertura alla concorrenza, infatti, ad avviso dell’Autorità, non osta al raggiungimento di un’efficienza economica nell’erogazione delle attività, assicurando al contempo la tutela della sicurezza.
In tal senso, si rileva che le restrizioni alla concorrenza derivanti da esigenze di “sicurezza” della navigazione non sempre sono caratterizzate dai requisiti di proporzionalità e, più o meno consapevolmente, finiscono spesso per fornire copertura regolamentare a posizioni di rendita monopolistica[2], posto che ciò sarebbe ammesso soltanto qualora le istanze di safety non fossero altrimenti assicurabili.
Peraltro, un costo ingiustificatamente elevato dei servizi portuali, favorito da un assetto monopolisti-co, potrebbe favorire uno spostamento del traffico dal trasporto marittimo verso altre modalità, come il trasporto su gomma, caratterizzate da esternalità negative in termini ambientali e di sicurez-za assai più rilevanti.
Al contempo, l’autoproduzione dei servizi tecnico-nautici può comportare problemi per l’equilibrio economico dei soggetti che svolgono tale attività in via principale e sostengono oneri di servizio uni-versale: in effetti, qualora un’impresa armatoriale o terminalista decidesse di produrre per conto proprio uno o più di tali servizi, di fatto sottrarrebbe reddito all'impresa esercente il servizio univer-sale, senza tuttavia sopportare i costi fissi relativi all’obbligo di una presenza costante.
Si tratta di delicati equilibri in un settore cruciale, che hanno giustificato la formulazione di ulteriori osservazioni da parte dell’AGCM nel 2011 , sulle “problematiche concorrenziali” riscontrabili in materia di servizi tecnico-nautici all’interno degli scali italiani, specificando che:
Al riguardo, l’AGCM ha avuto modo di esaminare anche i metodi di determinazione delle tariffe per il servizio di pilotaggio con un parere del 2013 , rilevando in specie che:
Alla luce di tali criticità, gli aspetti sui quali intervenire parrebbero molteplici e richiederebbero inter-venti tempestivi per assicurare l’efficienza del servizio in un contesto pienamente concorrenziale. In particolare, riteniamo opportuno approfondire le seguenti questioni:
Si tratta di problematiche molto rilevanti, che impattano sull’efficienza del servizio e sull’economicità dello stesso, e che pertanto vale la pena affrontare singolarmente nei prossimi numeri della newsletter.
Il contenuto di questo articolo ha valore solo informativo e non costituisce un parere professionale.
Per ulteriori informazioni contattare Franco Rossi.
[1] Vds. Chiusura indagine conoscitiva 5415 del 16/10/1997 in Bollettino n. 43/1997.
[2] Nelle sue argomentazioni, il Garante della Concorrenza e del Mercato ha trovato appoggio in due pronunce della Corte di Giustizia CE (ora dell’Unione Europea): la sentenza del 17 maggio 1994, Corsica Ferries/Corpo Piloti Porto di Genova, causa C-18/93 e quella del 18 marzo 1997, Diego Calì & Figli/Servizi Ecologici Porto di Genova, causa C-343/95.