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    31.10.2015

    Si può ancora parlare di costi minimi obbligatori nel trasporto merci?


    Come noto il sistema italiano dei c.d. «costi minimi di esercizio» in materia di autotrasporto è stato dichiarato incompatibile con la normativa europea dalla Corte di Giustizia con sentenza del 4 settembre 2014.

     

    Il Governo Italiano, con legge n. 190 del 23 dicembre 2014 (c.d. Legge di Stabilità 2015), ha incaricato il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, tenuto anche conto delle rilevazioni effettuate mensilmente dal Ministero dello Sviluppo Economico sul prezzo medio del gasolio per autotrazione, di pubblicare e aggiornare nel proprio sito internet i «valori indicativi di riferimento dei costi di esercizio dell'impresa di autotrasporto per conto di terzi».

     

    Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha quindi provveduto, a partire dal mese di gennaio 2015, a pubblicare i suddetti valori indicativi (ancora oggi reperibili sul suo sito internet all'indirizzo: http://www.mit.gov.it/mit/site.php?p=cm&o=vd&id=3990).

     

    I valori in questione sono stati determinati attraverso l'indicazione, su base astratta, di specifiche voci di costo[1].

     

    Tuttavia, neppure tali «valori indicativi» hanno incontrato il favore dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato la quale li ha ritenuti costituire «un sistema che di fatto può riprodurre il meccanismo dei costi minimi previsto nel precedente regime [...] reintroducendo un vincolo artificiale alla libera determinazione di prezzi e condizioni contrattuali» (cfr. parere AGCM pubblicato sul Bollettino n. 27 del 27 luglio 2015, pubblicato sul sito ufficiale dell'Autorità al seguente indirizzo: http://www.agcm.it/bollettino-settimanale/7807-bollettino-272015.html).

     

    A parere dell'Autorità, infatti, la decisione del Ministero configurava il rischio di agevolare un ampio coordinamento di settore, condizionando la libera contrattazione tra le parti e risultando in definitiva fortemente restrittivo della concorrenza.

     

    I valori indicati dal Ministero, per dirlo con parole dell'Autorità, comportavano «un’artificiosa fissazione della principale componente del prezzo» poiché forniscono agli operatori valori economici di riferimento e ne facilitano la concertazione su livelli potenzialmente superiori a quelli derivanti da scelte autonome dei singoli operatori, con effetti distorsivi della concorrenza anche con riferimento al commercio tra Stati membri dell’Unione Europea.

     

    A fronte di questa ennesima censura, il Ministero ha quindi cambiato radicalmente rotta e, con nota del 9 luglio 2015, ha pubblicato nuovi «valori indicativi di riferimento  dei costi di esercizio dell'impresa di autotrasporto per conto terzi» (http://www.mit.gov.it/mit/mop_all.php?p_id=23415).

     

    Pur mantenendo l'indicazione delle principali voci di costo applicabili, il Ministero ha fatto ricorso a elementi certi e oggettivi per la loro quantificazione.

     

    Ad esempio, per determinare il costo di acquisto degli automezzi viene fatto riferimento ai prezzi di listino delle case costruttrici e per il calcolo del costo della manodopera si rinvia ai contratti collettivi nazionali di lavoro.

     

    Tali modifiche sono state accettate dall'Autorità Garante che ne ha validato i contenuti in quanto non suscettibili di falsare il gioco della concorrenza (vedasi il comunicato pubblicato sul predetto Bollettino n. 27 del 27 luglio 2015 dell'Autorità).

     

    Il sistema dei costi minimi è stato quindi definitivamente archiviato e risultano caduti tutti i limiti capaci di turbare la libera determinazione dei corrispettivi del trasporto.

     

    La committenza e le imprese sono oggi libere di stabilire i corrispettivi in piena autonomia, senza soggiacere a vincoli di sorta.

     

    Nell'ambito della negoziazione dei contratti, potranno ovviamente essere prese in considerazione - a livello indicativo e non più vincolante - le voci di costo indicate dal Ministero.

     

    [1] Quali, ad esempio, il «costo acquisto trattore» pari a Euro 95.000, o il «costo del lavoro di un autista» pari a Euro 33.820.