L’art. 822 c.c., recita: “Appartengono allo Stato e fanno parte del demanio pubblico (…) le rade e i porti…(omissis)..”.
Tali beni rientrano nel novero di quelli che tecnicamente si definiscono beni del demanio “necessario”.
L’art.. 823 c.c. dispone poi che i beni del demanio necessario sono inalienabili.
E’ tuttavia tutt’altro che insolito imbattersi in aree di proprietà privata che sono situate all’interno dei porti della nostra Repubblica.
Come può conciliarsi questa situazione con il dettato legislativo?
Il quesito è tutt’altro che banale: basti pensare che gli eventuali atti di cessione e locazione che le abbiano ad oggetto sono nulli di diritto, per impossibilità dell’oggetto, essendo impossibile per un privato disporre di un bene del demanio pubblico.
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 15846 del 19 luglio 2011, ha affermato che: “il punto essenziale dell'indagine che riguarda la identificazione del bene come appartenente a tale categoria giuridica (dei beni demaniali marittimi, n.d.r.) è incentrato sull'elemento funzionale (idoneità del bene a realizzare gli interessi che attengono ai pubblici usi del mare)”.
Richiamato questo principio, come si fa a comprendere se un bene portuale in senso lato possa (debba) essere attribuito al demanio in ragione della sua natura di bene incorporato in un contesto geografico e operativo proprio della realtà portuale?
Qui di seguito indichiamo gli elementi che secondo una possibile tecnica interpretativa potrebbero essere a buon titolo utilizzati per comprendere se un determinato bene reale debba o meno essere considerato facente parte del demanio (portuale) necessario.
Detti elementi non debbono essere tutti presenti, ma è certo che una loro maggiore verificazione farebbe pendere il giudizio verso la demanialità del bene in esame con poche possibilità di dubbio.
In particolare, sono caratteri indicativi della demanialità di un’area portuale:
(i) l’essere quella area inserita nel perimetro del porto e ricompresa nello spazio doganale;
(ii) la contiguità ad altra area demaniale;
(iii) l’applicazione a detta area delle norme che normalmente si applicano in materia di operazioni o servizi portuali e che attribuiscono alle imprese, alle agenzie o ai terminalisti, rispettivamente regolati dagli artt. 16, 17 e 18 della legge portuale, la facoltà di ivi esercitare le attività tipiche ed ancillari ai traffici portuali;
(iv) l’assoggettamento di detta area al regime dettato dall’ISPS Code in materia di sicurezza.
Ebbene, cosa succede se la nostra area presenta le caratteristiche di cui sopra?
La Capitaneria di Porto dovrebbe attivare gli istituti previsti dagli articoli 32 e 33 del codice della navigazione e quindi procedere alla delimitazione o all’ampliamento del demanio.
Ferma restando la possibilità – in caso di nullità del contratto di compravendita – di ottenere la ripetizione dell’indebito entro il termine decennale, si può pensare ad un indennizzo a favore del privato che si vedesse spogliato del bene?
Non lo crediamo, a meno che questi possa provare che il suo “acquisto” sia avvenuto prima che le aree in questione si siano trovate vincolate territorialmente e funzionalmente alle operazioni portuali e, più in generale, siano divenute strumento utile, per dirla con la Suprema Corte, “a realizzare gli interessi che attengono ai pubblici usi del mare”.