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    01.07.2021

    TAR Lazio, sentenza 23 giugno 2021 n. 7549: annullate alcune disposizioni del Regolamento IVASS n. 40 del 2018, introdotte dal Provvedimento IVASS n. 97/2020 in materia di collaborazione orizzontale e di valutazione di coerenza.


    Con la sentenza n. 7549, pubblicata in data 23 giugno 2021, il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, accogliendo le istanze del Sindacato Nazionale Agenti di Assicurazione (“S.N.A.”), si è pronunciato circa la richiesta di annullamento delle seguenti disposizioni di cui al Provvedimento IVASS n. 97 del 4 agosto 2020 (“Prov. 97/20”):

    • 4, numero 12, lettera (b), modificativo dell'art. 42 del Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018 (“Reg. 40/18”), rubricato “Modalità di esercizio dell'attività da parte degli intermediari”;
    • 4, sub 18, numero 2, lettera (a), modificativo dell'art. 56 del Reg. 40/18 rubricato “Informativa precontrattuale”;
    • 4, comma 20, modificativo dell'art. 58 del Reg. 40/18, rubricato “Valutazione delle richieste ed esigenze del contraente”, nella parte in cui inserisce nello stesso il comma 4-bis.

    Più nel dettaglio, S.N.A. ha impugnato le summenzionate previsioni sulla base di censure tanto inerenti a profili procedimentali dell’adozione delle stesse, quanto sostanziali.

     

    In particolare, la ricorrente ha dedotto che:

    • la disposizione di cui all’art. 4, numero 12 del Prov. 97/20, in forza della quale si richiede che “La sottoscrizione dell’accordo di cui al comma 4 [in cui è formalizzato l’accordo di collaborazione orizzontale tra intermediari] è comunicata dagli intermediari alle rispettive imprese di assicurazione mandanti interessate”, sarebbe stata introdotta, senza previa pubblica consultazione sul punto, in violazione delle garanzie procedimentali di cui al comma 4 dell’art. 191 d.lgs. 209/2005 (“CAP”) [1].e non troverebbe comunque fondamento nella normativa primaria. Dunque, tale norma sarebbe stata adottata in violazione di legge;
    • la disposizione di cui all’art. 4 sub 18 numero 2 lettera (a) del Prov. 97/20, in forza della quale i distributori “rendono disponibile per il pubblico nei propri locali, anche avvalendosi di apparecchiature tecnologiche, oppure pubblicano su un sito internet ove utilizzato per la promozione e collocamento di prodotti assicurativi, dando avviso della pubblicazione nei propri locali: (a) l’elenco recante la denominazione della o delle imprese di assicurazione con le quali l’intermediario ha rapporti d’affari, anche sulla base di una collaborazione orizzontale o di lettere di incarico”, sarebbe stata introdotta nonostante l’accoglimento in sede di pubblica consultazione delle osservazioni contrarie formulate dalla ricorrente, integrando dunque un ulteriore violazione del disposto al citato art. 191 del CAP [2].. Pertanto tale norma sarebbe da considerarsi contraddittoria e adottata in eccesso di potere; in ultimo
    • la disposizione di cui all’art. 4, comma 20 del Prov. 97/20, nella parte in cui inserisce il comma 4-bis all’articolo 58 del Reg. 40/20, in forza della quale “Qualora i distributori ritengano che il prodotto sia coerente con le richieste ed esigenze del contraente o dell’assicurato, prima della sottoscrizione del contratto, lo informano di tale circostanza, dandone evidenza in un’apposita dichiarazione”, aggiungerebbe un appesantimento burocratico, senza valore aggiunto rispetto agli obblighi già previsti dai commi da 1 a 4 del citato articolo. Inoltre, tale disposizione confliggerebbe con il contenuto dell’IDD e del Regolamento UE n. 2016/97 e con il principio di proporzionalità in considerazione dei contratti che prevedono un premio di importo basso. Ne segue che tale norma sarebbe da considerarsi adottata in violazione di legge e in eccesso di potere.

    Il TAR ha accolto il ricorso di S.N.A.

     

    Segnatamente, ha riconosciuto la sussistenza di profili di violazione delle garanzie partecipative sottese all’attività di regolamentazione dell’Istituto previste all’articolo 191 del CAP in relazione alle disposizioni di cui al summenzionato art. 4 numero 12 e art. 4 sub 18 numero 2 lettera (a) del Prov. 97/20.

     

    In primo luogo, il Giudice amministrativo ha rilevato, che l’art. 4 numero 12, inserito nel Prov. 97/20, non era stato incluso, a suo tempo, all’interno dello schema della pubblica consultazione; ciò integra una violazione procedimentale delle garanzie partecipative previste dal CAP.

     

    Inoltre, il TAR ha riscontrato contraddittorietà nell’attività regolamentare dell’IVASS con riguardo alla modifica dell’art. 56 del Reg. 40/18 (relativamente all’obbligo di pubblicazione dell’elenco collaborazioni orizzontali in sede di informativa precontrattuale). Infatti, l’Istituto, pur accettando senza riserve osservazioni contrarie all’adozione di tale obbligo, in occasione della Pubblica Consultazione, ha poi proceduto al suo inserimento nel Prov. 97/20. A tal proposito, è stato specificato che, conformemente con la precedente giurisprudenza dello stesso Tribunale, “il ricorso alla procedura di consultazione previsto dall’art. 191 “costituisce per il soggetto pubblico non una facoltà ma un vero e proprio obbligo, ex art. 97 Cost”” [3].. Dunque, “le prescrizioni partecipative poste dall’art. 191 del C.A.P. per l’adozione dei regolamenti Ivass, lungi dall’integrare la previsione di una generica consultazione con finalità latamente informativa dell’Autorità emanante, devono essere assimilate[4]..

     

    Infine, il TAR ha rilevato che parimenti, anche le disposizioni di cui all’art. 4 numero 20 del Prov. 97/20, nella parte in cui inserisce il comma 4-bis nell’articolo 58 del Reg. 40/20, paiono censurabili in termini sostanziali in quanto, a fronte di un ulteriore aggravio burocratico della procedura di distribuzione, non sembrano offrire ulteriore o migliore tutela per la clientela. Specificamente, il Tribunale ha affermato che l’art. 58 del Reg. 40/18 prevede già l’obbligo in capo all’intermediario di offrire contratti assicurativi coerenti alle esigenze della clientela. Pertanto, la previsione di un ulteriore obbligo di consegnare al cliente, prima della sottoscrizione, un documento attestante la coerenza del prodotto non avrebbe la funzione di assunzione di responsabilità dell’intermediario, che è già responsabile per la loro effettiva coerenza, né rafforzerebbe utilmente la tutela della clientela.

     

    La pronuncia, accogliendo il ricorso di S.N.A. e annullando le disposizioni di cui sopra, va nuovamente ad alterare l’assetto regolamentare della compliance in materia di distribuzione assicurativa recentemente modificato dall’impugnato provvedimento, efficace solo dal 31 marzo 2021. Resterà da vedere se l’Istituto impugnerà tale decisione di fronte al Consiglio di Stato e se gli intermediari assicurativi, che negli ultimi mesi hanno aggiornato i loro processi interni per conformarli alla nuova regolamentazione, assisteranno alla conferma della sentenza del TAR o se l’eventuale decisione del Consiglio di Stato ripristinerà le annullate disposizioni del Prov. 97/20.

     

     

     

    Il contenuto di questo elaborato ha valore meramente informativo e non costituisce, né può essere interpretato, quale parere professionale sugli argomenti in oggetto. Per ulteriori informazioni si prega di contattare Michele Zucca, Anthony Perotto e Guido Foglia.

     

     

     

     

     

    [1] Vedi art. 191, comma 4 del CAP: «I regolamenti sono adottati nel rispetto di procedure di consultazione aperte e trasparenti che consentano la conoscibilità della normativa in preparazione e dei commenti ricevuti anche mediante pubblicazione sul sito Internet dell'Istituto. All'avvio della consultazione l'IVASS rende noto lo schema del provvedimento ed i risultati dell'analisi relativa all'impatto della regolamentazione, che effettua nel rispetto dei principi enunciati all'articolo 12 della legge 29 luglio 2003, n. 229, e delle disposizioni regolamentari dell’IVASS».

    [2] In merito alle osservazioni promosse da S.N.A. si veda: Provvedimento IVASS n. 97 del 4 agosto 2020, Esiti della pubblica consultazione, Roma, 4 agosto 2020, Osservazione n. 81, https://www.ivass.it/normativa/nazionale/secondaria-ivass/esiti-pubb-cons/2020/provv-97epc/Esiti_Provvedimento_97_2020.pdf.

    [3] Si veda: TAR Lazio, Roma, sez. I, 27 ottobre 2010, n. 33031.

    [4] Così recita la pronuncia in rassegna: TAR Lazio, Roma, sez. II Ter, 23 giugno 2021, n. 7549.