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    03.12.2020

    Tempi di crisi? Tempi di opportunità! - Numerosi provvedimenti di interesse per il settore marittimo e portuale


    Com’è oramai noto, con il Decreto Legge n. 104 del 14 agosto 2020 (il cosiddetto “Decreto Agosto”) il governo italiano ha introdotto numerose misure di sostegno e di rilancio dell’economia, volte a contrastare gli effetti della pandemia sull’economia nazionale. Alcune delle misure adottate sono specificamente dedicate al settore marittimo, altre sono applicabili alla generalità dei rapporti di lavoro e, dunque, anche al settore portuale.

     

    Il seguente contributo è volto a dare una veloce panoramica delle misure, quale aiuto per orientarsi nella nuova normativa.

    • Decontribuzione cabotaggio: Al fine di mitigare gli effetti derivanti dalla recente crisi epidemiologica per le imprese esercenti attività crocieristica e di cabotaggio, l’ 88 del Decreto Agosto introduce – limitatamente al il periodo 1° agosto - 31 dicembre 2020 – un sistema di decontribuzione per le imprese armatoriali di unità o navi iscritte nei registri nazionali. In particolare, l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali (di cui all'articolo 6 del Decreto Legge n. 457/1997) viene esteso a tutte le navi iscritte nel primo registro ed adibite ad attività di cabotaggio, anche crocieristico, bunkeraggio, nonché a deposito ed assistenza alle piattaforme petrolifere nazionali.
    • Fondo per la compensazione dei danni subiti dal settore del trasporto marittimo: Con l’ 89 del Decreto Agosto, viene istituito – presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – un fondo con una dotazione iniziale di 50 milioni di euro per l’anno 2020. Tale fondo è destinato a compensare la riduzione dei ricavi tariffari relativi ai passeggeri trasportati nel periodo dal 23 febbraio al 31 dicembre 2020 (rispetto alla media dei ricavi registrata nel medesimo periodo del precedente biennio), colmando così l’assenza di misure di sostegno al settore del trasporto passeggeri via mare rilevabile nella precedente legislazione d’emergenza. Il sostegno è volto alle imprese armatoriali che operano con navi di bandiera italiana, iscritte nei registri alla data del 31 gennaio 2020 ed impiegate nei trasporti di passeggeri e combinati di passeggeri e merci via mare.
    • Indennità per i lavoratori marittimi: L’ 10 del Decreto Agosto introduce un aiuto in favore dei lavoratori marittimi che (a) nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2020 e il 17 marzo 2020, hanno cessato involontariamente il contratto di arruolamento o di altro rapporto di lavoro dipendente, (b) dopo aver svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo periodo e (c) non sono titolari di altro contratto di arruolamento o di altro rapporto di lavoro dipendente, né di NASPI, né di indennità di malattia o di pensione. Su specifica domanda, tali lavoratori accedono ad un'indennità pari ad Euro 600 per ciascuno dei mesi di giugno e luglio 2020.
    • L’impiego di guardie giurate a bordo del naviglio mercantile battente bandiera italiana: Con l’ 38 del Decreto Agosto viene estesa la vigenza della deroga che consente l’impiego di guardie giurate a protezione degli equipaggi nelle aree a rischio pirateria, benché il personale impiegato a tal fine non abbia ancora frequentato i predetti corsi teorico-pratici. La deroga viene estesa sino al 30 giugno 2021.

    Sin qui, i provvedimenti specificamente dedicati al settore marittimo…  Estendendo questa veloce panoramica anche al settore portuale, bisognerà fare riferimento anche ai provvedimenti che – benché non specificamente dedicati a tale settore – trovano comunque applicazione alle attività da svolgere nelle aree portuali.

    • Esonero dai contributi previdenziali per aziende che non richiedono trattamenti di cassa integrazione: L’ 3 del Decreto Agosto introduce un esonero contributivo per le imprese che – avendo precedentemente usufruito degli ammortizzatori sociali introdotti con il cosiddetto “Decreto Cura Italia” – non si avvarranno dell’estensione degli strumenti di sostegno al reddito introdotta dal Decreto Agosto. L’esonero contributivo, della durata massima di 4 mesi, è usufruibile sino al 31 dicembre 2020. La decontribuzione non riguarda i contributi INAIL. Nei limiti della contribuzione previdenziale complessivamente dovuta, l’esonero è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente. La norma diventata operativa, a seguito dell’autorizzazione della Commissione Europea avvenuta con decisione C (2020) 7926 del 10 novembre 2020.
    • Esonero dai contributi previdenziali in caso di assunzioni a tempo indeterminato: Le imprese che, nel periodo intercorrente tra il 15 agosto ed il 31 dicembre 2020, provvedono (a) ad assumere lavoratori con contratto a tempo indeterminato o (b) a stabilizzare personale trasformando il loro contratto a termine in contratto a tempo determinato, beneficiano – a norma dell’ 6 del Decreto Agosto – di un esonero contributivo per un periodo massimo di 6 mesi e nel limite massimo di Euro 4.030 (riparametrato ed applicato su base mensile). Anche qui l’esonero non comprende i premi assistenziali dovuti all’INAIL, ma è cumulabile con altri esoneri o riduzioni (nei limiti della contribuzione previdenziale complessivamente dovuta). La disciplina non trova applicazione in caso di riassunzione di lavoratori che nei sei mesi antecedenti l’assunzione erano già titolari di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato o di apprendistato con il medesimo datore di lavoro.
    • Agevolazione contributiva per l'occupazione in aree svantaggiate - Decontribuzione Sud: Quale misura di sostegno al mezzogiorno, le imprese che nell’anno 2018 avevano una sede di lavoro situata in Regioni (i) che presentavano un PIL pro capite inferiore al 75% della media EU27 o comunque compreso tra il 75% ed il 90% ed (ii) un tasso di occupazione inferiore alla media nazionale, possono beneficiare di un esonero contributivo nella misura del 30% per il periodo dal 1° ottobre ed il 31 dicembre 2020. L’esonero non riguarda i contributi assistenziali dovuti all’INAIL ed è cumulabile con altri esoneri o riduzioni, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta. La misura è diventata operativa a seguito dell’autorizzazione della Commissione Europea con decisione C (2020) 6959 del 6 ottobre 2020.

    A prescindere dalla novità introdotte con il Decreto Agosto, rimangono ovviamente applicabili anche gli strumenti già preesistenti a tale norma, tra cui si possono menzionare l’incentivo strutturale all’occupazione giovanile stabile, l’incentivo assunzioni nel mezzogiorno, il bonus occupazionale giovani eccellenze, l’incentivo per l’assunzione di beneficiari del reddito di cittadinanza, l’incentivo per apprendistato, l’incentivo IO Lavoro, l’incentivo per vittime di violenza di genere, l’incentivo assunzioni lavoratori in CIGS e l’incentivo assunzioni donne ed over 50.

     

    Ulteriori misure saranno previste nella legge relativo al Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e il bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023, approvata dal Consiglio dei Ministri il 16 novembre 2020 e che è in procinto di essere promulgata. Vi terremo aggiornati.

     

     

     

    Il contenuto di questo elaborato ha valore meramente informativo e non costituisce, né può essere interpretato, quale parere professionale sugli argomenti in oggetto. Per ulteriori informazioni si prega di contattare il vostro professionista di riferimento.