La questione esaminata dalla Corte di Giustizia nel merito della causa C-394/14 prende avvio dalla domanda presentata da due passeggere che hanno chiesto il risarcimento del pregiudizio subito a seguito del ritardo di un volo che da Antalia (Turchia) le ha condotte a Francoforte e del successivo diniego del vettore aereo di versare un risarcimento alle ricorrenti[1].
Per respingere la domanda di risarcimento, sulla base della giurisprudenza della Corte in combinato disposto con gli articoli 5 e 7 del Regolamento n. 261/2004, la compagnia aerea sosteneva che il suddetto ritardo fosse imputabile ai danni subiti, la sera precedente, da un aeromobile della compagnia in partenza dall’aeroporto di Stoccarda.
Il velivolo - a causa della condotta tenuta da soggetti terzi, seppur incaricati dalla stessa compagnia aerea - sarebbe stato urtato da una scaletta mobile d’imbarco, con conseguenti danni strutturali ad un’ala, che rendevano necessaria la sostituzione dell’apparecchio. Conseguentemente, ricorrevano, secondo il vettore, le «circostanze eccezionali» di cui all’art. 5 del Regolamento n. 261/2004, che avrebbero legittimato la compagnia aerea a non corrispondere alcun risarcimento alle passeggere.
Il giudice tedesco chiedeva l’interpretazione della Corte di Giustizia in merito alle seguenti questioni pregiudiziali:
«1) Se la circostanza eccezionale di cui all’articolo 5 del Regolamento n. 261/2004 debba o meno riguardare in modo diretto il volo prenotato.
2) Nell’ipotesi in cui anche circostanze eccezionali sorte nell’ambito di voli precedentemente effettuati presentino rilevanza ai fini di un volo successivo, se le misure ragionevolmente esigibili che il vettore aereo operativo è tenuto ad adottare ai sensi dell’articolo 5 del Regolamento n. 261/2004 debbano mirare soltanto ad impedire il verificarsi della circostanza eccezionale oppure anche ad evitare un maggior ritardo.
3) Se siano da considerare circostanze eccezionali, ai sensi dell’articolo 5 del Regolamento n. 261/2004, gli interventi di terzi che operano sotto la propria responsabilità ed ai quali sono stati affidati compiti che rientrano nell’attività del vettore operativo.
4) In caso di soluzione affermativa della terza questione: se in sede di decisione sia rilevante da quale soggetto (società aerea, gestore aeroportuale, ecc.) sia stato incaricato il terzo».
La Corte, con l’ordinanza resa il 21 novembre 2014, ha ritenuto di esaminare le sole questioni proposte ai nn. 3 e 4, così determinando la portata semantica delle predette “circostanze eccezionali”.
Il ragionamento operato dai Giudici Europei parte dal presupposto che, stante i considerando 14 e 15, nonché l’articolo 5 e 7 del Regolamento in esame, il vettore aereo è liberato dall’obbligo di compensazione pecuniaria dei passeggeri se può dimostrare che la cancellazione o il ritardo del volo siano stati determinati da circostanze eccezionali che non si sarebbero potute evitare neppure adottando tutte le misure del caso, ossia qualora si siano verificate circostanze che siano sfuggite all’effettivo controllo del vettore aereo.
Al riguardo, la Corte ha stabilito che, trattandosi di una deroga al principio della compensazione pecuniaria dei passeggeri, il citato articolo 5 debba essere interpretato restrittivamente, per cui non tutte le circostanze eccezionali determinano un esonero. Spetta, di conseguenza, al vettore aereo che vuole avvalersene dimostrare che queste non si sarebbero comunque potute evitare anche a seguito dell’adozione di tutte le misure adeguate alla situazione, rispondenti, nel momento in cui si sono verificate tali circostanze eccezionali, a condizioni tecnicamente ed economicamente sopportabili per il vettore aereo.
Per quanto concerne, più in particolare, i problemi tecnici relativi ad un aeromobile, la Corte ha precisato che le circostanze possono essere considerate «eccezionali» unicamente se sono collegate ad un evento che non sia inerente al normale esercizio dell’attività del vettore aereo e che sfugga al suo effettivo controllo, a causa della sua natura o per la sua origine.
Afferma la Corte che «L’articolo 5 del Regolamento (CE) n. 261/2004 che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo deve essere interpretato nel senso che un evento quale, come nel procedimento principale, l’urto di una scaletta mobile d’imbarco di un aeroporto contro un aeromobile non può essere qualificato come «circostanza eccezionale», atta ad esonerare il vettore aereo dal suo obbligo di versare una compensazione ai passeggeri in caso di ritardo prolungato di un volo operato da detto aeromobile».
Pertanto, l’urto di un aereo con una scaletta mobile deve essere considerato un evento non estraneo al normale esercizio dell’attività di un vettore aereo.
Secondo il principio espresso dalla Corte, quindi, il vettore non può in alcun caso invocare a propria discolpa eventi direttamente o indirettamente connessi all’attività di trasporto aereo, con la conseguenza che va progressivamente restringendosi l’ambito di applicazione dell’esimente in favore delle compagnie aeree ad a vantaggio, ovviamente, dei passeggeri.
Ed infatti, le circostanze eccezionali possono a questo punto ricondursi, in sintesi, aI fatto imprevedibile ed inevitabile della natura (avverse imprevedibili condizioni atmosferiche), allo sciopero e/o ad eventi equiparati riferiti al personale di altra azienda, diversa dalla compagnia aerea responsabile del ritardo, che abbiano concretamente inciso sulla operatività del volo (ad es. sciopero improvviso dei controllori di volo), ovvero ad eventi bellici o terroristici che abbiano determinato la requisizione o la chiusura dello spazio aereo.
Dovranno invece escludersi, in quanto direttamente o indirettamente connessi al normale esercizio dell’attività del vettore aereo, circostanze quali problemi tecnici dell’aeromobile, ritardi nella manutenzione dello stesso o anomalie operative tali da pregiudicare la sicurezza del volo, vale a dire proprio gli eventi più spesso invocati dalle compagnie aeree al fine di escludere la propria responsabilità.
[1] E’ consolidato l’orientamento della giurisprudenza comunitaria per cui il vettore aereo è responsabile del danno, sotto forma di compensazione pecuniaria, qualora il ritardo superi il periodo determinato dal Regolamento CEE 261/04. Si v. ex multis le pronunce del 19.11.2009, C-402/07 e C-423/07; del 23.10.2012, C-581/2010 e C-629/2010; del 26.02.2013, C-11/2011.