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    10.09.2019

    Un importante chiarimento della Corte di Giustizia dell’Unione Europea sul diritto previdenziale dei marittimi


    Il rapporto di lavoro marittimo è, per natura, contrassegnato da importanti elementi di internazionalità, che pongono l’operatore ed i marittimi frequentemente di fronte alla necessità di interfacciarsi con sistemi giuridici di altri Stati e ad interrogarsi su quale disciplina legale sia applicabile al rapporto di lavoro. Capita, invero, di frequente che lavoratori marittimi residenti in uno Stato vengano arruolati da armatori di un altro Stato per essere imbarcati su navi battenti bandiera di un paese terzo.

     

    Assumono particolare importanza, in questo contesto, le fonti sovranazionali e, tra esse, quelle di diritto internazionale (segnatamente, la Convenzione OIL sul lavoro marittimo del 2006) e comunitarie (i.a. il regolamento n. 883/2004/CE).

     

    Per quanto attiene al sistema previdenziale, il perno della disciplina in ambito unionale è il regolamento n. 883/2004/CE, che – a livello dell’Unione Europea, dello Spazio economico europeo e della Svizzera – introduce le cosiddette “norme di conflitto” comuni.

     

    Il regolamento non fornisce un regime di sicurezza sociale comune, ma si limita a coordinare i regimi nazionali, stabilendo principi comuni, volti ad individuare la normativa nazionale applicabile al caso concreto, con l’obiettivo dichiarato (i) di evitare situazioni di simultanea applicazione di più normative nazionali e (ii) di evitare che i soggetti rientranti nella sfera di applicazione del regolamento restino, per mancanza di norme applicabili al loro caso, senza tutela sociale.

     

    All’art. 11, comma 4°, il regolamento n. 883/2004/CE fornisce una specifica disciplina per i lavoratori marittimi, sancendo che:

     

    - l'attività svolta normalmente a bordo di una nave battente bandiera di uno Stato membro è considerata un'attività svolta in tale Stato membro;

     

    - nella misura in cui la persona che eserciti la propria attività a bordo di una nave battente bandiera di uno Stato membro (i) sia retribuita per tale attività da un’impresa con sede in un altro Stato membro e (ii) la persona risieda in tale Stato, l’attività è soggetta alla legislazione di quest’ultimo Stato membro.

     

    Il quadro normativo applicabile ai marittimi viene ora arricchito dalla pronuncia della Corte di Giustizia dell’8 maggio 2019 C-631/17, che estende il campo di applicazione del regolamento anche al di là delle ipotesi espressamente previste dalla citata norma.

     

    La Corte ha, ora, affrontato specificamente il caso:

     

    - di un lavoratore marittimo residente in Lettonia

     

    - arruolato da un armatore con sede nei Paesi Bassi

     

    - per svolgere la propria prestazione lavorativa a bordo di una nave battente bandiera bahamense per un viaggio in acque internazionali nel Mare del Nord.

     

    Con decisione dell’8 maggio 2019, la Corte di Giustizia ha dichiarato che la circostanza che l’attività lavorativa sia stata svolta al di fuori del territorio dell’Unione Europea (con la conseguente inapplicabilità della disciplina generale dei marittimi sopra succintamente riportata) non può essere considerata motivo sufficiente per escludere l’applicabilità del regolamento n. 883/2004/CE, se il rapporto di lavoro presenta un sufficiente collegamento con il territorio dell’Unione Europea.

     

    La Corte ha esplicato che il luogo di residenza del lavoratore marittimo in uno Stato membro (nel caso di specie, la Lettonia) e la circostanza che egli sia stato arruolato in un altro Stato membro (nel caso di specie, i Paesi Bassi) devono essere considerati motivo sufficiente per attrarre il rapporto di lavoro nell’ambito di applicazione del regolamento.

     

    Esaminando la disciplina di cui al regolamento, la Corte ha, quindi, osservato che (i) né la disciplina generale per i lavoratori marittimi (art. 11, comma 4°, del regolamento), (ii) né quella relativa ai casi particolari previsti agli artt. 12-16 del regolamento poteva trovare applicazione rispetto al caso specifico, atteso che esso era oggettivamente non riconducibile ad alcune delle ipotesi regolamentate. Non sussisteva neppure una delle ipotesi contemplate all’art. 11, comma 3°, lett. a)-d) del regolamento, che avrebbero permesso di ricondurre la fattispecie alla disciplina previdenziale di uno Stato membro.

     

    Sulla base di tale assunto, la Corte ha ritenuto applicabile la norma di chiusura di cui all’art. 11, comma 3°, lett. e), chiarendo che la locuzione “qualsiasi altra persona che non rientri nelle categorie di cui alle lettere da a) a d)” ha natura generale e non può essere interpretata in senso restrittivo, riferendola alle sole “persone non-attive” (come facevano ritenere le Note esplicative e la Guida pratica relativa alla legislazione applicabile nell’Unione europea, nello Spazio economico europeo e in Svizzera di cui infra).

     

    Applicando il criterio di collegamento di cui all’art. 11, comma 3°, lett. e) del regolamento, è stato individuato quale diritto applicabile quello dello Stato membro di residenza del lavoratore marittimo.

     

    Nel caso di specie (si ricorda un lavoratore residente in Lettonia, imbarcato da un armatore dei Paesi Bassi su una nave battente bandiera delle Bahamas per un viaggio nei Mari del Nord), la Corte ha, dunque, dichiarato applicabile il diritto previdenziale lettone.

     

    Meritevole di menzione è, infine, il chiarimento della Corte, secondo cui alle Note esplicative e alla Guida pratica relativa alla legislazione applicabile nell’Unione europea, nello Spazio economico europeo e in Svizzera (elaborate ed approvate dalla Commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale e che forniscono un’interpretazione dell’art. 11, comma 3°, lett. e) non può venire attribuita un’efficacia vincolante per la Corte di Giustizia e/o per le giurisdizioni nazionali. Secondo la Corte, Note esplicative e Guida pratica, infatti, costituiscono solo uno dei possibili canoni di interpretazione della normativa europea, senza, tuttavia, escludere possibili letture diverse.

     

     

     

     

     

     

     

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