Le dinamiche del traffico nei porti, specie in quelli italiani, sono spesso caratterizzate da accese lotte commerciali tra gli operatori terminalisti.
E’ altrettanto noto che tali accese lotte spesso sfocino in altrettanto dure lotte giudiziarie.
In questo articolo ci si intende soffermare sulle conseguenze che alcuni interessanti principi affermati dal Consiglio di Stato – in una controversia che ha visto confrontarsi due noti terminalisti del porto di Livorno – potrebbero avere anche su altri porti italiani.
In particolare, nel citato caso esaminato dal Consiglio di Stato, la questione controversa riguardava la possibilità per un terminal operator commerciale di poter svolgere attività portuali a favore dei passeggeri (sino a tale momento svolte dalla locale stazione marittima del porto di Livorno).
Ciò premesso, il Consiglio di Stato ha stabilito che:
In tale contesto lo svolgimento delle attività di imbarco e sbarco dei passeggeri, ivi comprese le operazioni di carico a bordo del vettovagliamento e dell'altro materiale funzionale al viaggio devono ritenersi di esclusivo appannaggio della stazione marittima.
Nessun altro soggetto concessionario può legittimamente svolgere tali attività secondo il Consiglio di Stato.
Si noti che la sentenza in questione ha preso le mosse da una fattispecie relativa al traffico dei passeggeri crocieristi, ma sembra potersi ritenere che, il principio sia pacificamente estensibile per analogia anche ad altre tipologie di traffico passeggeri.
Ad esempio quello dei passaggeri trasportati dai traghetti ro/pax o cruise ferry.
E’ noto che l'acronimo ro/pax (roll-on / roll-off passenger) descriva una nave ro/ro costruita per il trasporto di veicoli merci e con alloggio passeggeri. Tecnicamente questo ricomprende tutti i traghetti dotati di una rampa di accesso ad un ponte per il ricovero dei mezzi sulla nave e della possibilità di alloggiare passeggeri; ma in pratica, le navi con servizi per oltre 500 passeggeri sono spesso indicati come cruise ferries.
A questo punto, resta da vedere se le stazioni marittime saranno interessate ad “attaccare” i concessionari terminalisti che, pur non potendo, gestiscano ugualmente il traffico passeggeri trasportato da navi ro/pax e cruise ferry.
Tenuto poi conto che numerose stazioni marittime sono partecipate da autorità portuali, la possibile controversia con altri concessionari terminalisti (ovvero l’assunzione di provvedimenti da parte dell’autorità portuale), si potrebbe ulteriormente caratterizzare per interessanti profili antitrust….