Il vettore è raramente a conoscenza dell’effettivo contenuto del container, soprattutto se si considera che per prassi il container è stivato, caricato e sigillato dal caricatore. Questo argomento è stato al centro di un recente causa riguardante un furto, decisa dalla Corte d'Appello finlandese.
La Corte d’Appello ha riformato la sentenza di primo grado, statuendo in favore dell’assicuratore del carico, il quale aveva sostenuto che il vettore era da ritenersi responsabile, per il furto della merce sottratta dal container durante il viaggio.
La causa riguarda un container, contenente dispositivi elettronici, che alla destinazione finale in Russia non aveva più un terzo del carico al suo interno.
Come generalmente accade, il caricatore ha stivato, caricato e sigillato il container, dichiarando che esso conteneva dispositivi elettronici. Al gate di entrata in porto, venne dichiarato che il container era in buone condizioni e non vennero fatte osservazioni per quanto riguarda i sigilli.
All’arrivo del container al porto di destinazione in Finlandia, venne rilevata la mancanza di uno dei sigilli. Il vettore ha prontamente informato il caricatore, che ha riferito allo stesso che la Dogana finlandese avrebbe provveduto a sigillare la porta, prima della partenza del container per la destinazione finale in Russia. Dopo l’apposizione del sigillo da parte della Dogana finlandese, nessun’altra manipolazione venne effettuata.
Alla destinazione finale venne registrato l’ammanco di un terzo della merce. Non venne esperita un’indagine congiunta.
L'assicuratore ha proposto un'azione legale contro il vettore dinanzi alla Corte marittima di Helsinki. La richiesta si basava sul fatto che la mancanza del sigillo fu rilevata al porto di scarico e si è quindi ipotizzato che il furto fosse avvenuto durante il periodo durante il quale il bene si trovava nella disponibilità materiale del vettore marittimo.
In sua difesa, il vettore ha sostenuto che non poteva essere provato che il sigillo era ancora presente al momento dell’entrata nel porto di carico. Infatti, il filmato di videosorveglianza non ha confermato la presenza o assenza di tale sigillo.
Il container, all’interno del magazzino di stoccaggio, era stato posizionato al livello superiore di una pila di container con le porte poste contro gli altri contenitori, in modo da impedire la loro apertura. Purtroppo il filmato di videosorveglianza risultò essere stato cancellato e non è quindi stato possibile provare l’effettiva posizione del container all’interno del magazzino.
A bordo della nave, il container era stato caricato in una posizione che rendeva tecnicamente impossibile l’apertura delle porte.
Il vettore ha anche sostenuto che, se il container pesava effettivamente un terzo in meno rispetto al peso dichiarato, i controlli alla Dogana russa avrebbero dovuto rilevare questa discrepanza di peso.
La Corte marittima ha concluso che, sulla base delle prove presentate e del filmato di videosorveglianza, era plausibile che al gate-in non furono effettuati i controlli relativi alla presenza di tutti i sigilli e che già in quel momento il sigillo era mancante.
La Corte ha pertanto statuito in favore del vettore, sottolineando come non rientra tra i doveri del vettore il controllo della presenza dei sigilli.
Il codice marittimo finlandese prevede, al capitolo 13, articolo 6, una norma che è assai simile ai principi in materia di diligenza statuititi dalla giurisprudenza italiana. Esso stabilisce infatti che: “il vettore deve verificare, con ragionevole diligenza, che la merca sia imballata in modo tale da non subire danni o causare danni a persone o cose. Se la merce viene consegnata all’interno di un container o un articolo di trasporto simile, il vettore non è tenuto a controllare l’interno dello stesso, a meno che non ci sia motivo di temere che quest’ultimo sia stato caricato in modo errato”.
Decisione della Corte d’Appello
La Corte d'Appello ha riformato la decisione della Corte marittima sostenendo che il furto è avvenuto durante il periodo in cui poteva e doveva sussistere la responsabilità per custodia del vettore. La sentenza si basa ancora una volta su un principio di legge che è molto simile a quanto stabilito dalla giurisprudenza italiana in materia di responsabilità vettoriale. Il Codice marittimo finlandese al capitolo 13, articolo 25 precisa infatti che: "il vettore è responsabile per la perdita delle merci, perse o danneggiate, durante il periodo di sua responsabilità, sia a bordo che a terra, a meno che non dimostri che tale fatto non sia derivato da sua colpa o negligenza, né dalla colpa o negligenza di uno dei suoi sottoposti".
Non ammettendo la validità delle prove portate dal vettore per poter escludere la propria responsabilità, il risultato non poteva che essere negativo per il vettore stesso.
La Corte suprema finlandese non ha concesso al vettore di impugnare la decisione della Corte d’Appello.
Ancora una volta dobbiamo sottolineare il fatto che in caso di furto o ammanco è di importanza determinante ai fini della difesa del vettore poter contare su una ricostruzione puntuale e dettagliata delle condizioni in cui il viaggio è avvenuto onde poter fornire (e provare) le circostanze esimenti la responsabilità per custodia che altrimenti determina l’obbligo di risarcimento dei danno conseguenti.