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    10.04.2016

    Diritto all’oblio, right to be forgotten, reputazione e riservatezza: prime note a margine della sentenza del tribunale civile di roma n. 23771/2015 in tema di diritto all’oblio


    La sentenza del Tribunale Civile di Roma del 3 dicembre 2015, è una delle primissime pronunce rese dalla giurisprudenza italiana in tema di diritto all’oblio successivamente alla nota sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea sul caso “Google Spain”.

     

    Come è noto, nel maggio 2014 la Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha fortemente innovato -  con la storica sentenza “Google Spain” (Decisione del 13.5.2014, Caso C-131/12) - i principi che regolano la materia del c.d. diritto all’oblio (ovvero “right to be forgotten”) nell’ambito della tutela della reputazione e della riservatezza, con particolare riferimento alle potenzialità lesive della rete internet. In tale sede la Corte ha riconosciuto un vero e proprio diritto del soggetto interessato a richiedere che le informazioni riguardanti la propria persona vengano rimosse e/o deindicizzate dai risultati delle ricerche nominative che possano essere effettuate attraverso i motori di ricerca online, e ciò ogniqualvolta le suddette informazioni siano “non adatte, irrilevanti o non più rilevanti”.

     

    In particolare la Corte ha riconosciuto ai cittadini il diritto di richiedere tale rimozione e/o deindicizzazione anche direttamente ai gestori dei motori di ricerca ed in relazione a tutti quei link che rimandino a pagine/siti contenenti informazioni sulla persona interessata non aventi più rilevanza e/o attualità (specialmente in casi concernenti notizie risalenti riguardo il passato giudiziario dell’interessato).

     

    Orbene la sentenza in commento di recente resa del Tribunale di Roma ha ad oggetto un caso analogo a quello affrontato dalla CGUE. Un avvocato infatti aveva agito in giudizio per richiedere al gestore del noto motore di ricerca Google la “deindicizzazione” di 14 URL che venivano mostrate tra i risultati delle ricerche effettuate a partire dal proprio nominativo e che rimandavano tutte a pagine web contenenti notizie e informazioni relative a vicende giudiziarie che avevano coinvolto il richiedente tra il 2012 ed il 2013.

     

    In primo luogo la pronuncia riconosce espressamente che la vicenda oggetto di giudizio si inquadra nell’ambito del trattamento dei dati personali e nel c.d. diritto all’oblio, da intendersi quale peculiare espressione del diritto alla riservatezza e del legittimo interesse di ciascuno a non rimanere indeterminatamente esposto ad una rappresentazione non più attuale della propria persona derivante dalla reiterata pubblicazione di una notizia (ovvero nella specie il permanere della sua indicizzazione sui motori di ricerca), con pregiudizio alla propria reputazione e riservatezza (attesa l’attenuazione dell’attualità della notizia e dell’interesse pubblico all’informazione con il trascorrere del tempo dall’accadimento del fatto).

     

    Nel rigettare la richiesta di “deindicizzazione” il Giudice ripercorre e fa proprie le motivazioni ed argomentazioni della Corte di Giustizia Europea, analizzando gli elementi costitutivi del diritto all’oblio e le condizioni (e i limiti) della relativa tutela nel nostro ordinamento.

     

    In primo luogo viene ribadito il principio in forza del quale la tutela della riservatezza, sancita dagli artt. 7 e 8 della Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea, consente al cittadino di chiedere che l’informazione diffusa in internet non venga messa più a disposizione del grande pubblico in virtù della sua inclusione nell’elenco dei risultati. I diritti fondamentali di cui ai predetti articoli della Carta prevalgono in linea di principio, non soltanto sull’interesse economico del gestore del motore di ricerca, ma anche sull’interesse di tale pubblico ad accedere all’informazione suddetta. Tuttavia, precisa il Giudice, i diritti fondamentali di cui agli artt. 7 e 8 della Carta sono destinati a cedere innanzi al superiore interesse pubblico a conoscere tali informazioni laddove, per ragioni particolari, come l’attualità della notizia ovvero il ruolo ricoperto dal richiedente nella vita pubblica, siano di interesse pubblico: in tale circostanza l’ingerenza nei diritti fondamentali del richiedente è giustificata dall’interesse preponderante del pubblico ad avere accesso all’informazione, anche mediante motore di ricerca.

     

    Ne consegue che la persona interessata può richiedere al gestore del motore di ricerca la deindicizzazione dei risultati soltanto quando le notizie da essi veicolate, seppur veritiere, possono arrecare danno all’interessato non essendo più attuali nell’interesse pubblico in ragione tempo trascorso dalla data del fatto; tempo che, nel caso di specie, il Giudice ha ritenuto troppo esiguo (appena 2 anni) affinché potesse sorgere in capo al richiedente un diritto all’oblio.

     

    A tal proposito, il Giudice ha fatto espresso richiamo alle linee guida elaborate dal nostro Garante Privacy anche all’indomani della sentenza “Google Spain” (vedasi, in particolare, i provvedimenti nn. 618/2014 e 153/2015) secondo cui la predetta analisi deve incentrarsi principalmente sul ruolo che l’interessato riveste nella vita pubblica (qui, un libero professionista iscritto in un pubblico albo), sulla natura pubblica o privata delle informazioni (qui, afferenti a provvedimenti giudiziari), e infine sul fattore temporale, dal momento che di norma deve essere cospicuo il lasso di tempo che è necessario affinché l’informazione, se vera e d’interesse al tempo della pubblicazione, possa perdere di attualità.

     

    Parimenti interessante è l’aspetto che il Tribunale di Roma ha ritenuto che, anche laddove sussistano i requisiti di tutela, l’interessato sia comunque onerato ad indicare e localizzare specificamente – attraverso l’identificazione degli indirizzi URL - i contenuti che voglia far rimuovere, non potendo altrimenti esigere dall’internet provider qualsivoglia cancellazione e/o deindicizzazione; con ciò, il Tribunale ha in sostanza fatto proprio, in via analogica, l’orientamento che si è già affermato nella giurisprudenza di merito più recente in tema di violazione a mezzo internet del diritto d’autore e dei diritti della proprietà intellettuale (si veda da ultimo, in tal senso, Trib. Torino, ord. 18.9.2015).

     

    In conclusione, la sentenza inaugura una giurisprudenza che – per la delicatezza e l’attualità della tematica relativa alla tutela della riservatezza e della reputazione sul web – è, nel prossimo futuro, destinata ad arricchirsi di ulteriori pronunce rese dai Tribunali italiani.

     

     

     

     

     

     

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