Negotiated composition with creditors and simplified concordato (law-decree No. 118/2021): a «counter-reform» ?
Si tratta quindi di nuovi strumenti che (insieme a misure premiali relative ai debiti erariali) rappresentano un’opportunità per l’impresa al fine di indurre il debitore ad avviare tempestivamente un percorso di risanamento.
From 15 November 2021 a new preventive restructuring framework will apply which seems designed to replace the more stringent early warning measures provided for by the new Insolvency Code, whose entry into force is further postponed.
The framework, named «negotiated composition» applies on a voluntary basis, with the participation of an expert, does not provide for the involvement of the Tribunal except for the granting of protective measures and can guarantee several benefits to the debtor. In particular, if an agreement cannot be reached, the debtor can propose a «simplified concordato» (which does not require the vote of creditors, nor minimum percentages of satisfaction) instead of being reported to the Public Prosecutor as provided for by the new Insolvency Code: this is a crucial turning point that can provide the debtor with leverage in the negotiations with creditors.
These are therefore new instruments which (together with fiscal debt premium measures) represent an opportunity for the company to induce the debtor to start a timely recovery path.
Il rinvio dell’entrata in vigore del Codice della Crisi
L’art. 1 differisce l’entrata in vigore del Codice della Crisi al 16 maggio 2022, salvo che per le misure di allerta e composizione assistita dall’OCRI che sono rinviate al 31 dicembre 2023.
La composizione negoziata della crisi
I presupposti. Il presupposto oggettivo è definito all’art. 2 come «condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che rendono probabile la crisi o l'insolvenza». La soglia di accesso alla composizione negoziata si colloca quindi in un momento anteriore allo stesso stato di crisi, al primo manifestarsi di squilibri non puramente transitori. È ragionevole ritenere che possano accedervi anche le imprese che si trovino già in crisi, ed anche in stato di insolvenza.
Dal punto di vista soggettivo, della composizione assistita possono avvalersi tutti gli imprenditori, commerciali o agricoli, sopra o sotto soglia di fallibilità, purché regolarmente iscritti al registro delle imprese.
Costituisce ostacolo all’accesso (art. 23) la pendenza di domanda di concordato preventivo o di omologazione di accordi di ristrutturazione dei debiti (anche nella fase di c.d. «pre-accordo» ai sensi dell’art. 182-bis co. 6 l.fall.), ma non la pendenza dell’istanza per la dichiarazione di fallimento: l’art. 6 prevede infatti che la sentenza non può essere pronunciata, se il debitore ha chiesto misure protettive o cautelari.
L’istanza di nomina dell’esperto e l’avvio della procedura. La composizione negoziata è avviata dall’istanza di nomina di un esperto indipendente, iscritto in apposito elenco e professionalmente qualificato come previsto dall’art. 3. L’istanza può essere presentata solo dal debitore e si rivolge al segretario generale della Camera di Commercio. La nomina spetta ad una commissione che resta in carica due anni, composta da tre membri designati dal Prefetto, dal Presidente della Camera di Commercio e da un magistrato indicato dal Presidente del Tribunale, sezione specializzata delle imprese.
Non vi è quindi alcun intervento dell’OCRI, né misure di allerta che rendano obbligatorio l’avvio della composizione: è solamente previsto che il collegio sindacale segnali agli amministratori la sussistenza dei presupposti per l’avvio della procedura (art. 15); neppure è prevista, infine, la segnalazione al Pubblico Ministero in caso di insuccesso delle trattative.
L’istanza (art. 5) deve essere accompagnata da una nutrita documentazione (bilanci e situazione debitoria), tra cui spicca la «relazione chiara e sintetica sull'attività in concreto esercitata recante un piano finanziario per i successivi sei mesi e le iniziative industriali che intende adottare». Non si tratta di un piano vero e proprio, che potrà essere definito in seguito, ma deve contenere indicazioni sufficienti a consentire all’esperto di ritenere che «le prospettive di risanamento sono concrete» e di procedere quindi a convocare le altre parti alle quali indica «le possibili strategie di intervento».
Nel caso in cui, invece, l’esperto non ravvisi tali concrete prospettive, ne dà notizia all’imprenditore ed al segretario generale della Camera di Commercio per l’archiviazione dell’istanza, che non può essere ripresentata prima di un anno. Non sono previste possibili impugnazioni della determinazione dell’esperto, ed è quindi decisivo che già in questa fase il debitore abbia definito un’analisi strutturata della propria situazione economica e finanziaria e delle misure per affrontarla efficacemente: pena, appunto, il mancato avvio della composizione.
Il ruolo dell’esperto. L’esperto indipendente è la figura centrale della composizione negoziata. A lui compete (v. anche ai paragrafi successivi per maggiori dettagli):
I doveri delle parti. Rilievo centrale hanno le innovative previsioni (art. 4) che stabiliscono doveri di collaborazione nella conduzione delle trattative per tutte le parti coinvolte, ben più specifici di quanto sarebbe desumibile dai principi vigenti e di quanto è dato riscontrare nelle prassi correnti. Si tratta dei seguenti doveri:
Le misure protettive e cautelari. L’intervento del Tribunale è previsto solo nel caso in cui il debitore richieda misure protettive o cautelari con la stessa istanza di nomina dell’esperto o nel corso delle trattative (art. 6). L’istanza viene pubblicata nel registro delle imprese e fa quindi venir meno il carattere di riservatezza della composizione.
Dal giorno della pubblicazione:
All’udienza (art. 7) il Tribunale (oltre a stabilirne la durata tra 30 e 120 giorni) può confermare o modificare il divieto di azioni individuali e può emettere i provvedimenti cautelari «necessari per condurre a termine le trattative». Da segnalare che le misure possono essere modulate secondo le esigenze del caso, non solo per quanto riguarda il contenuto e la durata, ma anche limitandole a determinate iniziative, creditori o categorie di creditori.
È importante rilevare poi che (a differenza di quanto avviene nel c.d. «pre-concordato») la norma dispone espressamente che «non sono inibiti i pagamenti»: si tratta di una regola che si spiega sia con il fatto che la composizione negoziata non è una procedura concorsuale e quindi non determina l’apertura del concorso dei creditori, sia in forza di opportunità di maggiore elasticità e proficuità della gestione.
L’esenzione dalle azioni revocatorie. L’art. 12 prevede che non sono soggetti all'azione revocatoria (esclusi però gli atti c.d. «anormali» di cui all'art. 67, co. 1) i pagamenti e le garanzie posti in essere dall'imprenditore dopo l’accettazione dell'incarico da parte dell'esperto, alla condizione però che siano «coerenti con l'andamento e lo stato delle trattative e con le prospettive di risanamento esistenti al momento in cui sono stati compiuti». È questa una circostanza che si presta a valutazioni e che quindi non sembra poter contribuire alla certezza dei rapporti tra il debitore ed i creditori: probabilmente si tratta di un compromesso inevitabile, in assenza di una supervisione e vigilanza da parte del Tribunale e del commissario giudiziale.
La gestione dell’impresa, i nuovi finanziamenti e la rinegoziazione dei contratti. Per le ragioni appena indicate, la gestione dell’impresa in pendenza della composizione negoziata resta affidata, sia per l’ordinaria che per la straordinaria amministrazione, al debitore (art. 9). A questo proposito, la norma detta però alcuni criteri a cui la gestione deve essere ispirata, ribadendo anche (a scanso di qualsiasi equivoco) che restano ferme le responsabilità dell’imprenditore al riguardo:
Tuttavia, per quanto riguarda gli atti di straordinaria amministrazione e pagamenti «non coerenti» con le trattative e le prospettive di risanamento, è stabilito un dovere di preventiva informazione da parte del debitore all’esperto. Quest’ultimo, se ritiene che l’atto «può arrecare pregiudizio ai creditori, alle trattative o alle prospettive di risanamento», lo segnala per iscritto al debitore ed all’organo di controllo: se gli atti sono compiuti nonostante il dissenso, l’esperto informa l’organo di controllo e il giudice che ha disposto misure protettive, per la revoca delle stesse. Inoltre, l’esperto iscrive il proprio dissenso nel registro delle imprese, ciò che fa venir meno il beneficio dell’esonero da revocatoria per quanto riguarda gli atti così compiuti (art. 12 co. 3) oltre che a darne evidenza a tutte le parti ed ai creditori, con le conseguenze pratiche del caso (cioè che, verosimilmente, i creditori non saranno disponibili a proseguire le trattative).
Diverse disposizioni all’art. 10 sono finalizzate a garantire la continuità aziendale in pendenza del tentativo di composizione negoziata, in aggiunta al divieto di sospendere le prestazioni o di risolvere i contratti, di cui si è già detto (art. 6):
La conclusione delle trattative. La durata delle trattative è prevista dall’art. 5 co. 7 in 180 giorni, al termine dei quali «l’incarico dell’esperto si considera concluso». Le trattative possono però proseguire, fino ad ulteriori 180 giorni, se tutte le parti lo richiedono e l’esperto vi acconsente.
L’art. 11 prevede quindi i possibili esiti della procedura, alla conclusione del termine di cui sopra. Il debitore può alternativamente:
Le ipotesi previste riguardano quindi il caso sia di conclusione con successo delle trattative, che comportano una definizione negoziata della crisi, sia soluzioni transitorie (come la convenzione di moratoria), sia infine di esito negativo, che può indurre il debitore ad accedere ad uno degli strumenti di risanamento o procedure concorsuali vigenti.
Tra questi ultimi vi sono esiti fondati su una definizione negoziata della crisi (piani attestati di risanamento e accordi di ristrutturazione dei debiti) e quindi coerenti con il contesto della nuova procedura, ma ve ne sono anche altre di carattere giudiziale (concordato preventivo, fallimento, liquidazione coatta, amministrazione straordinaria) che prescindono in varia misura da forme di consenso dei creditori.
Un tema può riguardare il concordato preventivo, se si considera che l’accesso alla composizione negoziata potrebbe costituire una sorta di «anticamera» ulteriore rispetto alla fase preconcordataria: da un lato ne risulterebbe una dilatazione della fase di definizione della proposta concordataria e, secondo alcune opinioni, la composizione negoziata non potrebbe essere avviata se fin dall’inizio il debitore ha l’obiettivo di accedere al concordato, in particolare al nuovo concordato semplificato; dall’altro lato si deve rilevare però che l’accesso al concordato è uno degli esiti espressamente previsti, senza limitazioni, dalla nuova legge, che prevede anche in tal caso la conservazione degli effetti degli atti autorizzati dal Tribunale (art. 12).
L’esito negativo delle trattative, in ogni caso, a differenza della composizione assistita del Codice della Crisi, non prevede alcuna segnalazione al pubblico ministero, né tanto meno l’esperto è tenuto ad altri adempimenti se non alla redazione della propria relazione finale e – nel caso – alla trasmissione della stessa al giudice che abbia disposto misure protettive o cautelari, ma solo per la dichiarazione di cessazione dei relativi effetti. Resta però salva la facoltà del giudice di rilevare l’insolvenza (se in effetti sussistente) e trasmettere gli atti al pubblico ministero ai sensi dell’art. 7 l.fall.
La relazione finale dell’esperto (art. 5 co. 8). La legge non detta analiticamente i contenuti della relazione, che si possono tuttavia desumere dal sistema della nuova disciplina:
Per quanto riguarda gli effetti collegati alla relazione finale, vanno richiamati, in caso di esito positivo delle trattative:
In caso invece di esito negativo, oltre alla dichiarazione in merito alla sussistenza delle condizioni per l’accesso al concordato semplificato, va richiamata la cessazione degli effetti delle misure protettive e cautelari, che spetta al giudice che le ha disposte sulla scorta della relazione.
Le misure premiali. Un rilevante incentivo all’accesso alla composizione negoziata è rappresentato dalle misure premiali di carattere esclusivamente tributario (art. 14), segnalando che (a differenza delle analoghe misure previste dal Codice della Crisi) non sono condizionate ad un tempestivo accesso alla procedura. Si tratta dei seguenti benefici:
Resta ferma la disponibilità della transazione fiscale ex art. 182-ter l.fall. solo nell’ambito degli accordi di ristrutturazione dei debiti e del concordato preventivo, che pure costituiscono uno degli esiti possibili della composizione negoziata.
La composizione negoziata di gruppo. Alcune disposizioni ricalcate su quelle del Codice della Crisi in tema di procedure concorsuali di gruppo sono dettate dalla nuova legge. L’appartenenza al gruppo è individuata in relazione all’esercizio di attività di direzione e coordinamento. Possono partecipare anche le imprese che non si trovano in stato di squilibrio.
È prevista la presentazione di un’unica richiesta di nomina dell’esperto per tutte le imprese del gruppo, rivolta alla Camera di Commercio ove si trova la sede dell’impresa che esercita la direzione e coordinamento secondo quanto risulta dal registro delle imprese.
I finanziamenti infragruppo sono consentiti dopo l’avvio della composizione negoziata e non sono soggetti alla postergazione legale se l’esperto è stato informato e non ha iscritto il proprio dissenso.
Al termine della composizione, può essere stipulato un unico «contratto» o «accordo» di cui all’art. 11, lett. a) e c) od un’unica convenzione di moratoria per tutte le imprese del gruppo.
Il concordato semplificato
Di grande rilievo si prospetta il nuovo concordato semplificato, accessibile solo all’esito della composizione negoziata alla duplice condizione che (i) le trattative si siano svolte secondo correttezza e buona fede e (ii) le soluzioni negoziali – il «contratto» o l’«accordo» di cui all’art. 11, lett. a) e c), l’accordo di ristrutturazione dei debiti ex art. 182-bis l.fall. – non siano risultate praticabili. Complessivamente, se ne potrebbe desumere, secondo un’opinione, che una soluzione negoziale sia stata genuinamente perseguita dall’imprenditore e che quindi lo stesso non abbia inteso in realtà perseguire sin dall’inizio il concordato semplificato.
Quest’ultimo rappresenta una soluzione decisamente favorevole nella prospettiva del debitore, benché verosimilmente in secondo piano rispetto ad una definizione negoziale che gli consenta di conservare la titolarità dell’impresa.
Di seguito i caratteri principali del nuovo concordato semplificato:
Nella fase di liquidazione (art. 19) si applica la disciplina del concordato con cessione dei beni:
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08/11/2021
Marine, Transport & Logistics
As was to be expected, one of the sectors most hit by the crisis triggered by the global pandemic associated with the Covid-19 spread has been, and still is, the air transport sector.
In November 2020, the IATA (International Air Transport Association) predicted an unprecedented loss in revenues for the air transport market, quantifiable in a net loss of around 93.3 billion euros in 2020 alone[1]. The forecast for the current year is likewise not so optimistic, with an estimated loss for European airlines of 18.6 billion Euros.[2]
In such context, particularly relevant is the initiative of the European Commission, approved by the European Parliament and adopted also by the Council, to introduce a derogation, until 24 October 2020, from the so-called “historical precedence” requirements concerning slots, which oblige airlines, in accordance with the “use it or lose it” principle, to operate at least 80% of their slots to be able to fully reuse them in the next equivalent scheduling period.
As is known, a “slot” is “the permission […] to use the full range of airport infrastructure necessary to operate an air service at a coordinated airport on a specific date and time for the purpose of landing or take-off as allocated […]”[3].
At European level, the reference legislation is Council Regulation (EEC) No 95/93 of 18 January 1993 on common rules for the allocation of slots at Community airports, issued to address the growing imbalance, registered in the Nineties, between the expansion of the air transport system in Europe and availability of adequate airport infrastructure.
The first waiver of the “use it or lose it” rule was introduced by Regulation (EU) No 2020/459 of the European Parliament and Council of 30 March 2020, through an amendment to Regulation (EEC) No 95/93. Originally, the waiver was supposed to apply until the end of the 2020 summer season (24 October); however, the continuation of the pandemic and the consequent traffic reduction led the Commission to extend the validity of the provision until the end of the winter season 2020/2021 (28 March 2021). This was a full waiver, as the slots were considered “as having been operated by the air carrier to which they were initially allocated”.
Then, on 11 February 2021, the European Parliament approved a proposal to modify the “use it or lose it” principle submitted by the European Commission. According to Article 10-bis of Regulation (EEC) No 95/93, as amended by Regulation (EU) 2021/250, in respect of the reallocation of slots for the summer season 2021 (from 29 March 2021 to 30 October 2021), paragraph 3 reads: «if an air carrier demonstrates to the satisfaction of the coordinator that the series of slots in question has been operated, as cleared by the coordinator, by that air carrier for at least 50 % of the time during the scheduling period for which it has been allocated, the air carrier shall be entitled to the same series of slots for the next equivalent scheduling period».
The above is therefore no longer a full waiver, but rather a quantitative revision, in favour of airlines, of the “use it or lose it” principle.
Furthermore, pursuant to paragraph 5 of Article 10-bis, the European Commission shall be entitled for one year to adopt delegated acts in accordance with Article 12-bis of Regulation (EEC) No 95/93, which may amend the 50% percentage value within a range between 30% and 70%. In making such amendments, the Commission shall take into account: «data published by Eurocontrol on traffic levels and traffic forecasts»; «the evolution of air traffic trends during the scheduling periods, taking into account the evolution observed since the start of the COVID-19 crisis», and «indicators relating to demand for passenger and cargo air transport, including trends regarding fleet size, fleet utilisation, and load factors».
Said “quantitative” derogation was recently confirmed by the Commission on 23 July 2021 also for the winter season 2021/2022 (therefore, up to 27 March 2022). This means that until then carriers will be required to operate at least 50% of a single series of the slots they hold in order to be granted historical precedence rights to the same slots in the next equivalent scheduling period.
The above decision did not meet with the approval of operators: IATA itself criticised the decision not to re-establish the full waiver of the historical precedence principle, as allegedly such decision does not take into account the real situation of the air transport market and prevents the flexibility that the sector needs, considering, inter alia, the fact that winter demand is always lower than summer demand.
There is a very high risk that airlines, with a view to retaining their historical slot rights, may be forced to fly empty planes or planes with very few passengers, which would seem in stark contrast with the carbon reduction targets recently set by the European Commission in the so-called “Fit for 55” package of proposals on energy and climate.
The evolution of the pandemic and the progress of the Covid-19 vaccination campaign in the coming months may give important indications regarding the adequacy or not of the 50% slot utilisation rate. In the event of a worsening of the overall picture, however, the possibility of invoking the justified non-use exception in order to cope with any unforeseen circumstances (e.g. restriction of airspace or closure of borders) will still apply.
This article is for information purposes only and is not, and cannot be intended as, a professional opinion on the topics dealt with. For further information please contact Fabio Marelli