YOUR
Search

    01.10.2025

    Procedimenti sanzionatori Consob e impegni del presunto trasgressore: prime applicazioni in tema di market abuse


    Con delibera n. 23597 del 4 giugno 2025, pubblicata in G.U. il 12 giugno 2025, la Consob ha novellato il Regolamento sui procedimenti sanzionatori, dando così anche attuazione all’art. 196-ter del TUF, introdotto dalla Legge Capitali (L. 21/2024).

    Come noto, la norma primaria ha introdotto uno strumento innovativo che consente di evitare l’irrogazione della sanzione amministrativa, a fronte dell’assunzione, da parte del presunto trasgressore, di impegni idonei a neutralizzare gli effetti pregiudizievoli della presunta violazione.

    Nel definire le regole procedurali per l’accesso all’istituto, la Consob ha chiarito che gli impegni sono “astrattamente ammissibili” rispetto a qualsiasi illecito di propria competenza, indipendentemente dalla materia coinvolta e dalla natura o dalla qualifica soggettiva dell’autore (persona fisica o giuridica). 

    L’accoglimento della proposta del soggetto interessato resta, tuttavia, subordinato al ricorrere di due condizioni cumulative: (a) la non particolare gravità della condotta; e (b) l’effettiva idoneità delle misure proposte a rimuovere gli effetti pregiudizievoli per il mercato e per gli investitori. 

    Le prime soluzioni adottate da Consob si risolvono in contribuzioni di somme a favore del fondo per la tutela stragiudiziale dei risparmiatori e degli investitori, nell’assunzione di obblighi di risarcimento e nella partecipazione a corsi formativi, lasciando, quindi, intravedere un’interpretazione piuttosto elastica del requisito di effettività riparatoria,  specie nei casi di illeciti di market abuse anche qualora addebitati a persone fisiche (v. Delibere n. 23629/2025; 23620/2025; 23621/2025; 23622/2025; 23619/2025; 23444/2025; 23445/2025). 

    Il provvedimento attuativo ha poi accolto alcune osservazioni emerse durante la fase di consultazione pubblica. I principali miglioramenti apportati a valle della consultazione riguardano: 

    (i) la facoltà di integrare la proposta entro i successivi trenta giorni su specifici aspetti che necessitano di maggiori approfondimenti; 

    (ii) l’estensione del termine per la presentazione di chiarimenti e precisazioni da 20 a 30 giorni, con possibilità di ulteriore proroga a seguito di motivata istanza; 

    (iii) la possibilità di audizione del proponente al fine di meglio definire i chiarimenti e le precisazioni da fornire; e 

    (iv) alcune precisazioni relative alla fase (eventuale) di consultazione con gli operatori di settore, volte a rafforzare le garanzie in tema di anonimato al ricorrere di determinati presupposti. 

    Le prime applicazioni da parte di Consob dell’istituto, applicabile a tutti i procedimenti sanzionatori avviati successivamente alla sua entrata in vigore (ossia dopo il 27 marzo 2024), fa prevedere un ampio ricorso all’istituto così come auspicato dal mercato.

    La presentazione di proposte “rimediali” non viene, infatti, riservata - come si poteva ipotizzare – ai casi di violazione da parte degli intermediari di misure di carattere organizzativo e procedurale, ma – e ciò si apprende con favore – risulta, altresì, possibile in caso di presunte violazioni commesse da persone fisiche, anche per ipotetiche condotte di abusi di mercato. L’effetto deflattivo di tale orientamento è certamente da lodare nello spirito di una Autorità di Vigilanza market friendly, soprattutto considerato che l’Italia risulta, purtroppo, ai primi posti nell’Unione Europea per irrogazioni di sanzioni amministrative, che spesso colpiscono condotte di lieve gravità che non creano alcun pregiudizio all’integrità del mercato. 

    Proprio in relazione a presunte violazioni della disciplina in tema di market abuse che si riscontrano i primi casi di utilizzo della normativa in tema di impegni. 

    Interessanti in proposito risultano gli impegni considerati idonei dalla Consob: si va dal versamento di un importo – di entità variabile – a favore del Fondo per la tutela stragiudiziale dei risparmiatori e degli investitori alla partecipazione a corsi di formazione in tema di abusi di mercato; a tali misure si aggiungono, soprattutto in caso di contestazioni per insider trading, obblighi di astensione dalle negoziazioni sui mercati o di condurre un’operatività limitata per un determinato lasso di tempo, con eventuale liquidazione del portafoglio detenuto, o impegni di reportistica periodica alla Consob sull’operatività che verrà realizzata. 

    L’istituto promette quindi di rappresentare un vero punto di svolta in materia di sanzioni amministrative comminate dalla Consob e assumere notevole rilevanza soprattutto in relazione ai procedimenti per market abuse, da sempre connotati da sanzioni particolarmente afflittive e conseguenze rilevanti – anche sotto il profilo reputazionale – per i soggetti sanzionati.

    Segnaliamo che l’accoglimento degli impegni proposti da parte di Consob importa la pubblicazione del provvedimento e degli impegni. 

    La Consob, peraltro, in occasione della valutazione delle prime proposte, non ha ritenuto di far ricorso allo strumento della consultazione con gli operatori di settore, fase eventuale della procedura che aveva destato qualche dubbio nel corso delle consultazioni, soprattutto in ragione della platea non chiaramente definita dei soggetti potenzialmente coinvolti. 

    In definitiva, possiamo archiviare – quanto meno per ora – le perplessità sorte nell’iter di definizione della disciplina, in attesa di conferma se le future applicazioni dell’istituto confermino le prime (positive) impressioni finora maturate. 

    ADVANT Nctm strengthens its debt capital markets practice with Federico Morelli
    ADVANT Nctm announces the entry of partner Federico Morelli and the expansion of…
    Read more
    ADVANT Nctm Continues to Grow: Three New Partners to Strengthen the Team
    ADVANT Nctm announces the promotion of three new partners: Giuseppe Buono (Banki…
    Read more
    Borsa Italiana: Amendments to Euronext Growth Milan Rules
    On 17 November 2023, by notice No. 43747 (“Notice”), Borsa Italiana S.p.A. (“Borsa Italiana”) informed the market of the introduction of certain significant amendments to the Euronext Growth Milan Issuer R…
    Read more
    Mar and SME Growth Markets: EU regolation on liquidity contracts published
    On 18 October 2022, Delegated Regulation (EU) 1959/2022 adopted by the European Commission on 13 July 2022 (“Regulation”) was published in the Official Journal of the European Union and came into effect fr…
    Read more
    Differences between harmonized company law and domestic rules: the phenomena of “gold plating” and “circumvention” of EU law
    First of all I would like to thank Fondazione Courmayeur and Centro Nazionale di Prevenzione e Difesa Sociale for the excellent organisation, while also giving a heartfelt thank you also to Paolo Montalent…
    Read more
    The new insider list of companies whose instruments are admitted to trading on Euronext Growth Milan
    From 4 August 2022, Implementing Regulation (EU) 2022/1210 adopted by the European Commission last 13 July 2022 ("Regulation"), laying down implementing technical standards for the application of Regulatio…
    Read more
    Listing Act: EU Commission consultation to achieve simplification for SMEs
    Preamble Last 19 November the European Commission launched a public consultation [1] in order to assess possible changes to the reference regulatory framework for companies listed on regulated mark…
    Read more
    Borsa Italiana approves amendments to AIM Italia Issuers Regulation and Related Party Rules
    On 25 June 2021, Borsa Italiana S.p.A. (“Borsa Italiana”), by notice No. 22008 [1] (“Notice”), notified the market of the introduction of certain amendments to the AIM Italia Issuers Regulation (“Issuers R…
    Read more
    The provisions for adaptation of the Consolidated Finance Law to the Prospectus Regulation and public offerings of securities
    Preamble With Legislative Decree No. 17 of 3 February 2021, issued by virtue of Article 9 of the 2018 European delegation law (Law No. 117 of 2019), the Italian legislator amended domestic regulations a…
    Read more