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    10.11.2016

    Responsabilità precontrattuale: la natura contrattuale da contatto sociale qualificato secondo la recente pronunzia della Cassazione civile del 12.07.2016 n. 14188


    FATTISPECIE

     

    Il caso di specie riguarda la stipulazione di un contratto di appalto di servizi tra un privato e l’amministrazione appaltante. In seguito alla mancata approvazione ministeriale, non si è perfezionato il vincolo contrattuale, non essendo sufficiente la mera aggiudicazione pronunciata in favore del contraente.

     

    L’annullamento da parte del giudice amministrativo del contratto espone l’amministrazione al risarcimento dei danni per le perdite e i mancati guadagni subiti dal privato aggiudicatario.

     

    Secondo la giurisprudenza tralatizia, la responsabilità precontrattuale dell’amministrazione è di tipo extracontrattuale, con conseguente termine quinquennale di prescrizione dell’azione.

     

    Nella sentenza in esame, il giudice di legittimità configura, invece, la responsabilità dell’amministrazione come responsabilità di tipo contrattuale conseguente al cd. contatto qualificato tra le parti nella fase procedimentale anteriore alla stipula del contratto.

     

     PERCORSO ARGOMENTATIVO

     

    Osserva la Suprema Corte che la giurisprudenza meno recente ha sovente qualificato la responsabilità precontrattuale (non solo della pubblica amministrazione) in termini di responsabilità extracontrattuale. Da tale impostazione discendevano alcune notevoli conseguenze applicative: in primo luogo, era posto in capo alla parte lesa l’onere probatorio della colpa o del dolo del convenuto; in secondo luogo, il termine di prescrizione dell’azione era quinquennale; da ultimo, l’interesse negativo doveva orientare il criterio di liquidazione del danno.

     

    Dopo l’esposizione di teorie meno recenti e dopo un excursus storico e comparatistico, la Corte di Cassazione arriva alla parte più innovativa della sentenza: muovendo dalla disamina del concetto di ‘contatto sociale qualificato’, fonda la natura contrattuale della responsabilità precontrattuale. Il contatto sociale sarebbe, nelle parole della Corte, la “situazione nella quale, per effetto del rapporto che si è venuto a creare tra le parti e del conseguente affidamento che ciascuna di esse ripone nella buona fede, nella correttezza e nella professionalità dell’altra, si generano tra le stesse obblighi di protezione che precedono e si aggiungono agli obblighi di prestazione scaturenti dal contatto.”

     

    Da questa premessa, la Corte suprema configura il rapporto tra due parti, che non hanno ancora concluso un contratto ma tra cui esiste una relazione qualificata (connotata dall’affidamento), come “rapporto obbligatorio senza obbligo di prestazione”. In breve, il contatto sociale qualificato genera, sulla base dell’affidamento, obblighi di protezione e informazione che le parti devono osservare anche in assenza di un vincolo contrattuale; l’inosservanza di questi obblighi, che cagioni una lesione a una parte, ingenera una responsabilità di tipo contrattuale a carico della controparte.

     

    La novità risiede, dunque, nell’impiego del contatto sociale qualificato per giustificare la natura contrattuale della cd. culpa in contrahendo.

     

    PRINCIPII DI DIRITTO

     

    Due sono i principii di diritto individuati dalla Corte di Cassazione.

    1. Con riferimento ai contratti conclusi con la pubblica amministrazione, “il dispiegamento degli effetti vincolanti per le parti […] è subordinato all’approvazione ministeriale […] sicché, ai fini del perfezionamento effettivo del vincolo contrattuale, pur se formalmente esistente, non è sufficiente la mera aggiudicazione pronunciata in favore del contraente, come pure la formale stipula del contratto ad evidenza pubblica nelle forme prescritte dalla legge”.
    2. Per quanto riguarda la (eventuale) responsabilità dell’amministrazione, questa “deve essere, di conseguenza, configurata come responsabilità precontrattuale, ai sensi degli artt. 1337 e 1338 c.c., inquadrabile nella responsabilità di tipo contrattuale da ‘contatto sociale qualificato’, inteso come fatto idoneo a produrre obbligazioni, ai sensi dell’art. 1173 c.c., e dal quale derivano, a carico delle parti, non obblighi di prestazione ai sensi dell’art. 1174 c.c., bensì reciproci obblighi di buona fede, di protezione e di informazione, ai sensi degli artt. 1175 e 1375 c.c., con conseguente applicabilità del termine decennale di prescrizione ex art. 2946.”

    Scostandosi dai precedenti insegnamenti, la Corte ha così risolto positivamente il quesito sulla “ravvisabilità di una responsabilità contrattuale anche in assenza di un atto negoziale dal quale scaturiscano specifici obblighi di prestazione a carico delle parti, qualora tra le stesse venga comunque ad instaurarsi una relazione qualificabile come ‘contatto sociale qualificato’.”

     

     

     

    Il contenuto di questo articolo ha valore solo informativo e non costituisce un parere professionale.

     

    Per ulteriori informazioni contattare Christian Romeo (christian.romeo@advant-nctm.com)

     

     

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