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    26.07.2018

    La sintesi dei prospetti finanziari lunga al massimo sette pagine 


    Gli standard tecnici elaborati dall’Esma in attesa dell’adozione dalla Ue

    Accolta la richiesta di una maggiore elasticità avanzata dagli stakeholders

    La European market securities regulation (Esma), al fine di attuare il cosiddetto Regolamento prospetto (Regolamento Ue 2017/1129), che disciplina la redazione dei prospetti informativi per l’ammissione di titoli alle negoziazioni su mercati regolamentati e le offerte al pubblico, ha recentemente elaborato i tecnhical standards (si veda «Il Sole 24 Ore» del 20 luglio) concernenti vari aspetti regolatori (Esma 31-62-1002 del 17 lu- glio 2018).

     

    L’approvazione dei technical standards è avvenuta a valle di una consultazione pubblica con gli stakeholders del settore, che ha consentito all’Esma di ponderare le varie opzioni in gioco. Tuttavia, resta in linea generale confermato l’impianto originario, seppur con talune precisazioni.

     

    I technical standards dell’Esma disciplinano innanzitutto le informazioni finanziarie fondamentali relative all’emittente che in base al Regolamento prospetto dovranno essere contenute nella nota di sintesi (articoli 2-9). In questo senso, l’Esma ha stabilito un set informativo minimo per le diverse categorie di emittenti e strumenti finanziari, assicurando comunque la possibilità di inserire informazioni ulteriori a discrezione dell’emittente, nonché la possibilità di inserire i cosiddetti indicatori alternativi di performance, assecondando così quanto emerso durante la consultazione nel quale è emerso l’impulso verso una maggiore flessibilità per gli emittenti nella scelta di quali informazioni aggiuntive inserire, lasciando loro libertà in merito, fermo restando il massimo di sette pagine della nota di sintesi. L’Esma ha, dunque, rimosso il numero massimo di informazioni finanziarie fondamentali che possono essere inserite “sua sponte” da ciascun emittente.

     

    Per il resto, viene confermata l’impostazione originaria, che prevede anche la possibilità di utilizzare misure alternative nel caso in cui le informazioni obbligatorie non siano applicabili.

     

    Più ridotto e meramente tecnico è stato l’intervento dell’Esma in tema di leggibilità automatica dei dati (articoli 10-11), che rende possibile la classificazione dei prospetti nel meccanismo di stoccaggio utilizzato dalla stessa Esma per pubblicare i prospetti.

     

    Più incisiva è la disciplina dei regulatory technical standards in tema di diffusione della “pubblicità” (articoli 12-15), come previ- sta dall’articolo 22 del Regolamento Prospetto.

     

    L’Esma ha specificato come le comunicazioni pubblicitarie debbano contenere un rinvio al prospetto e ha indicato alcune avvertenze che dovranno essere contenuti nella documentazione pubblicitaria. Tale misura è stata criticata in quanto superflua o limitante le modalità pubblicitarie, se non controproducente nell’ottica di una maggior chiarezza per gli investitori, ma viene conservata dall’Esma anche nella versione definitiva nell’ottica di una miglior tutela degli investitori retail.

     

    Ancora, l’Esma prevede, in caso di pubblicazione di un supplemento al prospetto dovuta a novità o errori nella versione preesistente, la corrispondente pubblicazione di una versione corretta dei documenti pubblicitari. L’Esma conferma poi la necessità che gli annunci pubblicitari siano coerenti con il Prospetto.

     

    I tecnhical standards hanno affrontato anche la questione dei supplementi al prospetto (articoli 16), specificando in quali situazioni ci si trovi in presenza di un fatto nuovo significativo, errore o imprecisione rilevanti a tali fini.

     

    Rispetto a tale tema, l’Esma ha precisato che il diritto di revoca degli ordini garantito dall’articolo 23, comma 2 del Regolamento prospetto è applicabile solo alle offerte al pubblico.

     

    Per il resto, l’Esma ha mantenuto la casistica già precedentemente in vigore (articolo 2 del Regolamento UE 382/2014 che ha integrato la direttiva 2003/71/ CE), soddisfacendo gli auspici di continuità normativa degli stakeholders che hanno partecipato alla consultazione.

     

    Ulteriori ipotesi sono state previste nel caso di pubblicazione di dati previsionali e cambiamenti inerenti le affermazioni sul capitale circolante.

     

    La consultazione non ha infine inciso sulle proposte regole in tema di pubblicazione, che continuano a riguardare solo la pubblicazione su siti online, ferma restando l’importanza del monitoraggio dei cambiamenti tecnologici in corso.

     

    Il progetto circa gli Rts di cui sopra è stato inoltrato da Esma alla Commissione Europea ai fini dell’adozione degli stessi.

     

     

     

    Tratto da il Sole 24 Ore - Norme & Tributi

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