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    07.10.2016

    Tariffe dei servizi tecnico nautici: la revisione può essere solo biennale o sono ammissibili (ed auspicabili) deroghe?


    Nell'ultimo Marine Bullettin[1] abbiamo parlato  dei cd. servizi tecnico – nautici eserciti nei porti italiani e degli aspetti critici che le previsioni legislative e le prassi in materia presentano con specifico riferimento alla rappresentanza dell’utenza nella fase di formazione delle tariffe.

     

    Vogliamo oggi parlare di un altro importante aspetto in materia di formazione delle citate tariffe.

     

    Come noto, esse sono stabilite dal Ministero dei Trasporti e della Navigazione sulla base di un'istruttoria condotta congiuntamente dal Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto e dalle rappresentanze unitarie delle Autorità Portuali oltre che dei soggetti erogatori dei servizi e dell'utenza portuale[2].

     

    A tal fine, le Capitanerie di Porto, conducono, al termine di ogni biennio, nei porti di competenza, un’istruttoria volta all’analisi dell’organizzazione e l’esercizio dei diversi servizi tecnico – nautici, i cui esiti vengono comunicati al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e costituiscono i dati di riferimento attraverso cui l’Ente centrale provvede alla rimodulazione delle tariffe dei su detti servizi.

     

    Tradizionalmente la revisione della tariffa è biennale. Si è più volte eccepito che una revisione solo biennale non permette di provvedere, con la dovuta immediatezza, ad una rimodulazione delle tariffe che tenga conto, a titolo esemplificativo, di una variazione dei traffici che abbia comportato un aggravamento dei costi del concessionario. Se si attendono due anni per modificare la tariffa, si rischia che l’aumento della tariffa, rispetto al biennio precedente, sia cospicuo perché deve essere idoneo a recuperare ex post le perdite del concessionario maturate nel periodo in cui ha sofferto per la diminuzione del traffico e, quindi, dei servizi tecnico – nautici operati.

     

    Dobbiamo, al contempo, registrare un cambio di rotta accaduto in uno dei maggiori porti italiani, ove, preso atto della richiesta - formulata dalla società concessionaria di uno dei predetti servizi - di procedersi ad un aggiornamento anticipato delle voci economiche di cui alla allora vigente tariffario, la Capitaneria di Porto competente ha provveduto ad una nuova istruttoria, comprensiva di acquisizione di pareri dell’Autorità Portuale nonché delle rappresentanze degli utenti il servizio di rimorchio.

     

    Gli esiti di detta istruttoria sono stati riferiti dall’Autorità Marittima al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Nella nota di accompagnamento, si rappresentava la possibilità di accogliere in via immediata la richiesta di modifica delle voci economiche di cui alla tariffa applicata per il servizio di rimorchio e, soprattutto, di anticipare la successiva revisione alla prima scadenza annuale, senza attendere il consueto termine biennale.

     

    Questa proposta è stata fatta propria dal Ministero (che aveva fino a quale momento negato revisioni emergenziali al di fuori della cadenza biennale) il quale, ha espresso parere favorevole ad una revisione anticipata delle tariffe da applicarsi ai servizi tecnico – nautici eserciti nel porto.

     

    E’, quindi, significativo che si affermi esplicitamente l’inadeguatezza di un meccanismo di revisione delle tariffe a cadenza biennale. E’ forse l’ora che si addivenga ad una radicale revisione di un modello di determinazione della tariffa che tenga conto dei contrapposti interessi e che assecondi le regole del mercato?

     

    Se i servizi subiscono modifiche e le tariffe rimangono invariate, si crea una disfunzione che può andare ad incidere negativamente tanto sull’esercente il servizio quanto sull’utenza, la quale può vedersi costretta a pagare cifre non corrispondenti al servizio di cui ha usufruito.

     

    Auspichiamo che il caso riportato costituisca un valido precedente affinché si addivenga alla previsione, a livello generale, di un più costante ed efficace monitoraggio dei servizi tecnico – nautici prestati in tutti i porti italiani e ad una, conseguente, più frequente rimodulazione delle tariffe applicate per detti servizi.

     

    [1] Articolo di Alberto Torrazza.

     

    [2] Si veda, L. n. 84/94, art. 14, co 1 bis.

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