Il 2 agosto 2026 segnerà un passaggio chiave per l'Unione Europea: con l'entrata in vigore dell'articolo 4 dell'AI Act, la formazione sull'Intelligenza Artificiale diventa un requisito strutturale per l'accesso ai contesti economici, professionali e istituzionali.
Non si tratta più di una competenza opzionale, ma di una condizione sempre più necessaria per partecipare ai processi di trasformazione in corso. Questo passaggio si colloca in una fase di evoluzione anche normativa.
Nelle ultime settimane, l'attenzione delle imprese si è concentrata sul rinvio previsto dal Digital Omnibus per alcune disposizioni dell'AI Act. «È comprensibile, ma rischia di generare un equivoco: il rinvio riguarda prevalentemente i sistemi di AI ad alto rischio e non equivale a una sospensione generalizzata del Regolamento», spiegano Giulio Uras e Marco Cappa, entrambi counsel di ADVANT Nctm. «Il 2 agosto 2026 è ormai vicino. Da quella data troveranno applicazione gli obblighi di trasparenza previsti dall'AI Act. I sistemi che interagiscono direttamente con gli utenti, come chatbot e assistenti virtuali, dovranno rendere evidente la propria natura artificiale. Analogamente,i contenuti generati o manipolati mediante AI, inclusi deepfake e sintesi vocali, dovranno essere adeguatamente identificati. La priorità, oggi, è duplice: classificare e governare. Le imprese devono anzitutto comprendere quali sistemi di AI utilizzanoe quale disciplina sia loro applicabile. In questa prospettiva si inseriscono le recenti linee guida della Commissione europea sulla classificazione dei sistemi ad alto rischio, attese da tempo dagli operatori. Molte organizzazioni, tuttavia, impiegano già strumenti di AI in processi rilevanti senza averne mai valutato formalmente caratteristiche, finalità e rischi. Sul piano della governance, le realtà più avanzate stanno introducendo procedure strutturate per identificare, classificaree monitorare i sistemi utilizzati, con responsabilità chiaramente attribuite e criteri condivisi di valutazione del rischio. Senza questo presidio organizzativo, anche il successivo percorso di compliance rischia di essere inefficace».
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