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    18.03.2020

    ANTITRUST | Aiuti di Stato. La Commissione europea vara un <i>temporary framework</i> di aiuti alle imprese per fare fronte all’emergenza da COVID-19


    La Commissione ha adottato in data odierna, venerdì 20 marzo, una Comunicazione in materia di aiuti di Stato che disciplina le condizioni alle quali gli Stati membri potranno erogare misure di aiuto a favore delle imprese in difficoltà a causa dell’emergenza sanitaria in corso.

     

    Nell’anticipare ieri (giovedì 19 marzo) il contenuto delle misure la Commissaria alla Concorrenza Vestager ha formulato una precisa dichiarazione di intenti: “the Commission will enable Member States to use the full flexibility foreseen under State aid rules to tackle this unprecedented situation”.

     

    La Comunicazione prevede delle misure ad hoc, pensate per fare fronte all’attuale contingenza, sul modello della Temporary Framework adottata nel 2009, agli inizi della crisi economico-finanziaria, per sostenere le imprese dell’UE, adottata sulla base dell’art. 107(3) lett. b) TFUE, la deroga del Trattato che consente l’erogazione di aiuti per rimediare a un grave turbamento dell’economia degli Stati membri.

     

    La versione finale della Comunicazione[1] è stata presentata venerdì 20 marzo dalla Commissione, contenente le condizioni alle quali gli Stati membri potranno erogare: (i) regimi di aiuto tramite sovvenzione dirette (o vantaggi fiscali) sino a 800.000 euro a singola impresa; (ii) garanzie dello Stato su prestiti bancari; (iii) prestiti a condizioni agevolate; (iv) aiuti alle banche da veicolare ai clienti; (v) assicurazioni del credito all’esportazione a breve termine.

     

    Imprese beneficiarie potranno essere soltanto quelle entrate in difficoltà successivamente al 31 dicembre 2019, per escludere sovvenzioni non correlate alle difficoltà derivanti dall’emergenza Covid-19.

     

    La Comunicazione, che dovrebbe restare in vigore sino al 31 dicembre 2020, non sostituisce ma si affianca agli strumenti già a disposizione degli Stati per la concessione di aiuti in linea con le regole europee.

    Già lo scorso venerdì 13 marzo, la Commissione ha adottato una Comunicazione[2] nella quale si è dichiarata pronta ad autorizzare rapidamente aiuti erogati da singoli Stati membri sulla base di vari strumenti già esistenti e ha fatto riferimento:

     

    (a) agli orientamenti sugli aiuti di Stato al salvataggio e alla ristrutturazione delle imprese in difficoltà (che contiene una disciplina ad hoc sulle PMI in difficoltà);

    (b) agli aiuti a imprese per eventi eccezionali, ex art. 107(2) b TFUE e

    (c) agli aiuti volti a porre rimedio a un grave turbamento dell’economia, ex art. 107(3) b) TFUE.

     

    In particolare, la Commissione ha riconosciuto che in Italia vi sono le condizioni per erogare aiuti “a ovviare ai danni arrecati da calamità naturali oppure da altri eventi eccezionaliex art. 107(2) b TFUE e ha posto enfasi su alcuni settori economici particolarmente colpiti dall’emergenza, come quello relativo al turismo, ai trasporti, alberghiero e della ristorazione.

     

    La peculiarità di tale norma del Trattato, raramente applicata in passato, è che le misure erogate sulla base di essa sono considerate a priori non produttive di effetti distorsivi sulla concorrenza.

     

    Di particolare interesse è l’affermazione secondo la quale eventuali aiuti alle banche, sotto forma di garanzie e liquidità, potranno essere anch’essi concessi sulla base della base giuridica appena menzionata e non saranno considerate come un “sostegno finanziario pubblico straordinario” ai sensi e per gli effetti della Direttiva 2014/59 (“BRRD”). In altre parole, l’aiuto pubblico non dovrebbe far scattare i controversi meccanismi previsti dalla BRRD per la risoluzione degli enti creditizi (bail-in, etc.).

     

    Si tratta di misure che gli Stati potranno erogare sia sotto forma di regimi di aiuto (per specifici settori, specifiche categorie di imprese), sia sotto forma di aiuti individuali (a favore di singole imprese), particolarmente colpiti dall’emergenza e che la Commissione promette di esaminare e approvare in via d’urgenza, nell’arco di pochi giorni o ore dalla formale notifica.

     

    In generale, occorrerà vedere come gli Stati membri utilizzeranno gli ampi margini concessi della Commissione. Il d.l. del 17 marzo 2020 (c.d. “Cura Italia”) con il quale il Governo ha mobilitato risorse pari a 25 miliardi di euro, contiene per larga parte misure non ricadenti nella nozione di aiuto ai sensi dell’art. 107(1) TFUE, perché non selettive (ad es. la sospensione dei termini degli adempimenti fiscali e previdenziali per la generalità delle imprese), a beneficio di attività non economiche (ad es. Servizio sanitario nazionale) o costituenti vantaggi ai consumatori. Per altre misure, la loro rispondenza ai criteri contenuti nelle norme in materia di aiuti andrà verificata con maggiore attenzione, anche se è evidente che l’interlocuzione tra Governo e Commissione sul merito delle misure (ad es. sul rafforzamento del Fondo di Garanzia PMI e sulle altre misure di sostegno alle PMI) sia già stata proficuamente avviata.

     

    Da segnalare, infine, che la Commissione ha annunciato la mobilitazione di alcune risorse da attingere direttamente dal budget UE (fondi strutturali e di coesione), tra i quali 37 miliardi di euro da veicolare agli Stati attraverso il c.d. “Coronavirus Response Investment Initiative”.

     

    Il contenuto di questo articolo ha valore solo informativo e non costituisce un parere professionale.

    Per ulteriori informazioni contattare Bernard O’Connor, Luca Toffoletti o Francesco Mazzocchi.

     

     

     

     

     

    [1] https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_496

    [2] https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_459

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