La tua ricerca

    22.02.2018

    Arbitrato sull'azione di responsabilità per redazione di un bilancio falso


    La Suprema Corte di Cassazione, con riferimento ad un’azione di responsabilità promossa contro gli amministratori e il sindaco di una s.r.l. anche per violazione dei principi in materia di redazione del bilancio d’esercizio, è recentemente tornata tanto sulla questione della ripartizione (di competenza) tra arbitri e giudice ordinario quanto su quella del limite all’arbitrabilità rappresentato dall’avere la controversia ad oggetto diritti disponibili.

     

    Questi i fatti:

    • lo statuto di una s.r.l. stabilisce che “qualunque controversia insorgente tra i soci ovvero tra i soci e la società che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale può essere rimessa al giudizio di tre arbitri (…). Il presente articolo è vincolante per la società e per tutti i soci inclusi coloro la cui qualità di socio è oggetto della controversia. Sono rimesse al giudizio arbitrale, secondo le modalità sopra esposte, anche le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci, ovvero nei loro confronti e in tale caso il giudizio a seguito dell'accettazione dell'incarico è vincolante per costoro”;
    • alcuni soci della s.r.l. agiscono in responsabilità verso gli amministratori e il sindaco dinnanzi, non al collegio arbitrale, ma al Tribunale;
    • i convenuti sollevano eccezione d’incompetenza del Tribunale, ritenendo che la sopra riprodotta clausola compromissoria – nella parte in cui prevede che “sono rimesse al giudizio arbitrale, secondo le modalità sopra esposte, anche le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci, ovvero nei loro confronti” – istituisse un obbligo di adire gli arbitri, impedendo l’azione dinnanzi al giudice ordinario;
    • il Tribunale accoglie l’eccezione dei convenuti e viene dunque, sul punto, proposto dagli attori regolamento di competenza (si rammenta che il riparto tra arbitri e giudice ordinario è ormai, come noto, questione di competenza: art. 819-terp.c.).

    Alla luce di quanto sopra, la Sesta Sezione della Suprema Corte (Cass., 6/11/2017, n. 26300, est. Marulli) si è soffermata, innanzitutto, sul tema dell’interpretazione della clausola compromissoria, mandando esente da cassazione la pronuncia declinatoria resa dal Tribunale.

     

    La Corte, in proposito, ha ribadito il proprio orientamento (fra le altre: Cass., 21/11/2013, n. 26135) secondo cui l’indagine in ordine alla portata di una clausola compromissoria statutaria va condotta alla stregua degli ordinari canoni di ermeneutica contrattuale (artt. 1362 ss. c.c.); e, proprio in considerazione della corretta applicazione di questi canoni da parte del giudice di merito, ha affermato che, nella fattispecie, la clausola compromissoria prevedeva una mera facoltà di adire il collegio arbitrale solo se si fosse trattato di “controversia insorgente tra i soci ovvero tra i soci e la società che abbia ad oggetto diritti disponibili”, ma non per le “controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci, ovvero nei loro confronti”, rispetto alle quali vi era invece un vero e proprio vincolo (nel primo caso la clausola di cui si è detto, infatti, utilizza l’espressione “può essere rimessa”; nel secondo, diversamente, l’espressione “sono rimesse”).

     

    I giudici di legittimità hanno rinvenuto conferma che la volontà delle parti fosse in questa direzione prendendo come termine di paragone l’archetipo normativo rappresentato dall’art 34 d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 5. Tale disposizione stabilisce (comma 4°) che “gli atti costitutivi possono prevedere che la clausola abbia ad oggetto controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero nei loro confronti”; ne ha quindi dedotto che, nel caso di specie, le parti – a livello statutario – avessero voluto precisare quanto stabilito da detta norma, nel senso appunto di istituire un obbligo, e non una mera facoltà, di adire il collegio arbitrale.

     

    Ciò premesso, ancor più interessante ai nostri fini è la seconda questione affrontata dal Supremo Collegio, la quale – come anticipato – riguarda il limite all’arbitrabilità rappresentato dall’avere la controversia ad oggetto diritti disponibili.

     

    Posto infatti che tra gli inadempimenti contestati ai convenuti con l’azione di responsabilità vi era anche la violazione dei principi in materia di redazione del bilancio – e posto che questi principi, come è difficilmente contestabile, presiedono ad interessi collettivi (dei soci e) dei terzi – i ricorrenti avevano censurato la decisione del Tribunale anche sul presupposto che la stessa avrebbe violato le norme di cui agli artt. 806 c.p.c. (arbitrabilità delle sole controversie “che non abbiano per oggetto diritti indisponibili”) e 34, comma 1°, d.lgs. n. 5/2003 (arbitrabilità delle sole controversie “che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale”).

     

    Detta censura, tuttavia, è stata ritenuta infondata dalla Suprema Corte.

     

    Questa – se da una parte ha ribadito che non è compromettibile la controversia avente ad oggetto l’impugnazione della deliberazione di approvazione del bilancio per difetto di verità, chiarezza e precisone (fra le altre: Cass., 13/10/2016, n. 20674) – dall’altra parte ha osservato che la censura dei ricorrenti si presentava viziata da “un evidente errore di impostazione”.

     

    Ciò perché i ricorrenti avevano allegato la violazione delle norme in materia di bilancio non già per far dichiarare l’invalidità dello stesso, ma solo “quale indice della violazione da parte degli intimati degli obblighi loro imposti dalla legge e dall’atto costitutivo”: ne derivava che la controversia non aveva “per oggetto diritti indisponibili” (come sarebbe stato se fosse stato impugnato il bilancio) bensì diritti disponibili (il diritto al risarcimento del danno).

     

    Così decidendo, la Corte di Cassazione, per un verso, si è uniformata al proprio indirizzo (fra le altre: Cass., 19/02/2014, n. 3887; Cass., 18/05/2007, n. 11658; Cass., 02/09/1998, n. 8699), secondo cui l’azione di responsabilità – essendone, di regola, ammessa la rinuncia e la transazione (artt. 2393, comma 6°, c.c.; 2476, comma 5°, c.c.) – ha ad oggetto necessariamente diritti disponibili, pur se posta a tutela di un interesse collettivo. Soggiungiamo che il limite della disponibilità dei diritti dovrebbe probabilmente considerarsi rispettato anche se l’atto costitutivo della s.r.l., come ammesso dall’incipit dell’art. 2476, comma 5°, c.c., diversamente disponga circa la rinunciabilità e transigibilità dell’azione, nel senso di escluderle; ciò almeno nelle ipotesi in cui, nonostante l’esclusione, lo statuto preveda comunque la devoluzione dell’azione al collegio arbitrale: in questi casi l’autonomia statutaria ha sì limitato la disponibilità dei diritti, ma non sino al punto d’escludere l’attribuzione dell’azione alla giustizia privata.

     

    Per altro verso, la Corte di Cassazione – nel ribadire la non arbitrabilità delle controversie aventi ad oggetto l’impugnazione delle deliberazioni di approvazione del bilancio – ha ulteriormente contribuito a chiarire, a beneficio degli operatori, un punto oggetto, come noto, di dibattito in dottrina e in giurisprudenza, dal momento che in alcune occasioni la giurisprudenza di merito, senza soverchie esitazioni, si era dichiarata propensa all’arbitrabilità (anche) delle impugnative di bilancio.

     

     

     

     

     

     

     

    Il contenuto di questo articolo ha valore solo informativo e non costituisce un parere professionale.

    Per ulteriori informazioni contattare Daniele Griffini o Valentina Riboldi.

    CJEU | Restriction of the Freedom of Estab…
    Art. 49 and 54 TFEU, Recital 2 of Directive (EU) 2019/2121 of the European Parli…
    Approfondisci
    ADVANT | Litigation and Disputes in France, Germany and Italia. An overview Q&A
    Companies doing business in the European Union are, now more than ever, likely to face commercial disputes in multiple jurisdictions across Europe, each of which have their own specific procedural and subs…
    Approfondisci
    ADVANT FAQs on Climate Change Litigation
    Companies are under increasing social, regulatory and economic pressure in almost all sectors to contribute to the reduction of greenhouse gas emissions ("GHG emissions") and to think about their contribut…
    Approfondisci
    Diritti tv, per il consulente della Lega Serie A servono chiarimenti su offerta Sky
    A 13 giorni dalla scadenza delle offerte, il legale solleva dubbi su quella della pay tv di Comcast. La decisione del Cagliari di non votare all'Assemblea di Lega spacca esattamente in due il fronte delle …
    Approfondisci
    From the Co-Chairs
    From the Co-Chairs Angelo Anglani and Tim Strong Dear friends, This is not the usual message from the Co-Chairs, which at this time of the year very much looks forward to our Annual Litigation Forum.…
    Approfondisci
    Coronavirus, Racanelli: "Seri dubbi su processi da remoto"
    "I processi da remoto? Ho seri dubbi sulla loro fattibilità e faccio miei i rilievi delle Camere penali". Antonello Racanelli, procuratore aggiunto del Tribunale di Roma e già componente del Csm si sofferm…
    Approfondisci
    Cinque lezioni che impariamo da UniQLegal
    di Nicola di Molfetta UniCredit diventa anche uno studio legale. O meglio, investe in un progetto professionale dedicato alla gestione del contenzioso bancario e, in prospettiva, alla consulenza. La not…
    Approfondisci
    Ecco come sarà UniQLegal
    di Ilaria Iaquinta È la società tra avvocati per azioni a cui hanno dato vita UniCredit, La Scala e Nctm. MAG ha intervistato i promotori del progetto e si è fatto raccontare tutti i dettagli dell'inizia…
    Approfondisci
    Nctm e La Scala in Spa con UniCredit socio di capitale
    La nuova realtà investirà per le future esigenze delle banche di Alessandro Galimberti Se non è un punto di svolta nel mercato di servizi legali, è qualcosa che gli somiglia molto. Due tra le più autor…
    Approfondisci