In occasione dell’emergenza da virus COVID-19, con l’art. 106 del decreto legge recante misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19 n. 18 del 17 marzo 2020 (“Decreto”) il legislatore è intervenuto al fine di adottare una disciplina specifica volta a regolamentare i termini e le modalità di svolgimento della prossima stagione assembleare.
Come specificato nella relazione illustrativa al Decreto, la disposizione in esame è diretta, in particolare, a consentire alle società di convocare l’assemblea ordinaria entro un termine più ampio (i.e. 180 giorni) rispetto a quello ordinario stabilito dal Codice Civile, nonché a facilitare lo svolgimento delle assemblee nel rispetto delle disposizioni volte a ridurre il rischio di contagio.
1. Proroga del termine di convocazione delle Assemblee a 180 giorni
L’art. 106, comma 1, del Decreto prevede che, in deroga a quanto previsto per le società per azioni (art. 2364, co. 2, cod. civ., che impone la convocazione dell’assemblea ordinaria almeno una volta l’anno entro il termine di 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale, nonché per le società a responsabilità limitata (art. 2478-bis, cod. civ., che , fissa in 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale il termine entro il quale il bilancio d’esercizio deve essere presentato ai soci) o dalle diverse disposizioni previste a livello statutario, la convocazione dell’assemblea di approvazione del bilancio debba avvenire entro il termine di 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio.
2. Modalità di svolgimento delle Assemblee: voto elettronico (anche esclusivo)
Il Decreto prevede che, laddove specificato nell’avviso di convocazione delle assemblee, tutte le società per azioni [1] potranno prevedere, anche in deroga alle disposizioni statutarie, l’espressione del voto in via elettronica o per corrispondenza e l'intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione.
In aggiunta a quanto sopra, le società per azioni potranno prevedere che l’assemblea si svolga, anche esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l’identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l’esercizio del diritto di voto, senza la necessità che il presidente, il segretario o il notaio si trovino nel medesimo luogo[2].
Così come messo in luce dall’AMF [3], al fine di agevolare il voto a distanza, è necessario che gli emittenti provvedano alla trasmissione in streaming dei lavori assembleari sul loro sito web e comunichino in maniera adeguata al mercato tale circostanza.
Ai sensi dell’art. 106, comma 7, del Decreto, le disposizioni in tema di voto a distanza si applicheranno alle assemblee convocate entro il 31 luglio 2020 ovvero, se successiva, entro la data fino alla quale sarà in vigore lo stato di emergenza sanitaria sul territorio nazionale connesso all’epidemia da COVID-19 ai sensi della normativa applicabile.
3. Nomina del rappresentante designato
Il comma 4 dell’art. 106 del Decreto consente alle società con azioni quotate di designare per le assemblee ordinarie o straordinarie il rappresentante designato (ex art. 135-undecies, TUF), anche ove lo statuto disponga diversamente.
Gli emittenti potranno, altresì, prevedere nell’avviso di convocazione che l’intervento in assemblea si svolga esclusivamente tramite il rappresentante designato al fine di far svolgere le assemblee in totale assenza fisica dei soci, con la presenza del solo rappresentate designato.
L’avviso di convocazione deve, inoltre, indicare la procedura per il conferimento delle deleghe al soggetto eventualmente designato dalla società con messa disposizione sul sito web dell’emittente, entro il termine di pubblicazione dell’avviso di convocazione, del modulo per il conferimento della delega al rappresentate designato.
In deroga all’art. 135-undecies, comma 4, TUF - ai sensi del quale al rappresentate designato possano essere attribuite deleghe solo ai sensi e per gli effetti del medesimo articolo - il Decreto ha previsto che a quest’ultimo potranno essere conferite anche deleghe e/o subdeleghe ex 135-novies, TUF, in qualità di rappresentante semplice del singolo azionista.
La disciplina appena descritta troverà applicazione anche nei confronti degli emittenti ammessi alla negoziazione su un sistema multilaterale di negoziazione, fra cui l’AIM Italia, e alle società con azioni diffuse fra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell’art. 2-bis del Regolamento Emittenti Consob [4]. In tal caso, considerata la natura diversa dell’istituto disciplinato dall’art. 135-undecies, TUF, non dovrebbero trovare applicazione alla raccolta di deleghe tramite il rappresentante designato i limiti quantitativi di cui all’art. 2372, comma 6, cod. civ., che, per contro, operano in caso di conferimento della delega al rappresentante individuale del titolare del diritto di voto.
Quanto al divieto, di cui all’art. 2372, comma 5, cod. civ., di conferire la rappresentanza ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti della società, né alle società da essa controllate o ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti di queste, nell’incertezza della sua applicazione è preferibile che il rappresentante designato sia individuato in un soggetto terzo dotato delle necessarie competenze professionali.
Anche in questo caso, ex art. 106, comma 7, del Decreto, le disposizioni in tema di rappresentate designato si applicheranno alle assemblee convocate entro il 31 luglio 2020 ovvero, se successiva, entro la data fino alla quale sarà in vigore lo stato di emergenza sanitaria sul territorio nazionale connesso all’epidemia da COVID-19 ai sensi della normativa applicabile.
La nuova disciplina contenuta nell'art. 106 del Decreto permette anche una combinazione delle modalità sopra descritte onde per cui gli emittenti potranno prevedere che la partecipazione ai lavori assembleari avvenga solo attraverso mezzi di telecomunicazione e che i soci vi partecipino esclusivamente tramite il rappresentante designato evitando in tal modo spostamenti sul territorio dei soggetti interessati.
Il contenuto di questo articolo ha valore solo informativo e non costituisce un parere professionale. Per ulteriori informazioni contattare Lukas Plattner o Alessandra Stabilini.
[1] Così come le società in accomandita per azioni, le società a responsabilità limitata, le società cooperative e le mutue assicuratrici ai sensi del medesimo articolo del Decreto.
[2] Il Decreto prevede altresì che le società a responsabilità limitata potranno consentire, anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 2479, co. 4, cod. civ. e alle disposizioni statutarie, che l’espressione del voto avvenga mediante consultazione scritta o per consenso espresso per iscritto
[3] AMF, Communiqué de presse relatif aux assemblées générales de sociétés cotées, 6 marzo 2020.
[4] In aggiunta a quanto descritto le banche popolari, le banche di credito cooperativo, le società cooperative e le mutue assicuratrici, anche in deroga all’articolo 150-bis, comma 2-bis, del decreto legislativo 1° settembre 1993 n. 385 secondo cui lo statuto delle banche popolari determina, comunque nel numero non superiore a 20, il numero massimo di deleghe che possono essere conferite ad un socio, e all’articolo 2539, co. 1, Cod. Civ. che, con riguardo alle banche di credito cooperativo, stabilisce che ciascun socio può rappresentare sino ad un massimo di 10 soci, potranno designare per le assemblee ordinarie o straordinarie un rappresentante designato. Le medesime società potranno altresì prevedere nell’avviso di convocazione che l’intervento in assemblea si svolga esclusivamente tramite il predetto rappresentante. In tali casi, non troverà applicazione l’articolo 135-undecies, co. 5, del TUF, essendo, conseguentemente, esclusa la facoltà per il rappresentate designato di esprimere il voto in maniera difforme a quanto specificato nelle istruzioni.