Nella Gazzetta Ufficiale 27 dicembre 2023, n. 300, è stato pubblicato il Decreto Legislativo 7 dicembre 2023 n. 207 (“D.Lgs. 207/2023”) con cui il legislatore italiano ha inteso dare seguito alla Raccomandazione del Comitato europeo per il rischio sistemico (CESR) risalente al 22 dicembre 2011 (“Raccomandazione CESR/2011/3”).
Mediante tale documento programmatico, il CESR – allora presieduto da Mario Draghi – ha elaborato una serie di raccomandazioni volte a innalzare l’efficacia delle politiche macroprudenziali nazionali in un’ottica di complessivo miglioramento della stabilità finanziaria all’interno dell’Unione Europea.
Il CESR, difatti, pur prevedendo che “la responsabilità dell'adozione delle misure necessarie a mantenere la stabilità finanziaria risiede in primo luogo all’interno dei quadri nazionali”, ha contestualmente riconosciuto la necessità che l’attività delle autorità macroprudenziali nazionali (solitamente le banche centrali o le autorità di vigilanza finanziaria) debba essere coordinata attraverso l’emanazione di principi guida comuni, atti a garantire “un punto di equilibrio tra l’esigenza di coerenza tra gli approcci nazionali e la flessibilità necessaria a tenere in considerazione le specificità nazionali”[1].
La Raccomandazione CESR/2011/3 persegue l’obiettivo di procedere a tale attività di coordinamento, demandando comunque agli Stati Membri la responsabilità di adottare le misure necessarie a mantenere la stabilità finanziaria nell’UE attraverso l’implementazione, nei rispettivi quadri normativi nazionali, dei singoli mandati macroprudenziali.
In Italia, i principi dettati da tale normativa europea sono stati recentemente accolti e attuati con l’emanazione del D.Lgs. 207/2023. Tra le novità introdotte dal legislatore italiano si segnala, anzitutto, l’istituzione di un’autorità indipendente designata per la conduzione delle politiche macroprudenziali comunitarie all’interno del territorio nazionale: il Comitato per le politiche macroprudenziali (“Comitato”).
Il Comitato è composto dal Governatore della Banca d'Italia, che lo presiede, il Presidente della Consob, il Presidente dell’Ivass e il Presidente della Covip, in rappresentanza delle rispettive Autorità e, in ossequio a quanto previsto dalla Raccomandazione comunitaria relativamente agli obblighi di trasparenza e rendicontazione delle autorità macroprudenziali nazionali, è tenuto a presentare annualmente al Governo e alle Camere, entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, una relazione sulla propria attività[2].
L’attuazione del mandato macroprudenziale nazionale recata dal D.Lgs. 207/2023 riverbera significativi effetti anche sulla normativa di settore assicurativa, bancaria e finanziaria, attraverso l’introduzione e/o la modifica di talune disposizioni contenute, rispettivamente, nel D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle Assicurazioni Private), nel D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385 (TUB) e nel D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF).
Per quanto attiene – in particolare – alle modifiche apportate al TUB, tali interventi forniscono, in linea con quanto già previsto dal Regolamento (UE) 2016/1011 (“Regolamento Benchmark”), indicazioni specifiche circa l’eventualità in cui un indice di riferimento (c.d. benchmark finanziario) applicato ai contratti stipulati da banche e intermediari finanziari con la clientela subisca una variazione sostanziale o la totale cessazione[3].
Con ordine. Il Regolamento Benchmark pone in capo agli amministratori e agli utilizzatori di benchmark finanziari l’obbligo di presidiare il rischio che la modifica e/o la cessazione dei medesimi si traduca in un pregiudizio per i clienti e, più in generale, in una minaccia per la stabilità finanziaria.
In particolare, gli amministratori di indici finanziari sono tenuti a predisporre idonee procedure contenenti le azioni da intraprendere ove un benchmark si discosti radicalmente dai valori di riferimento e/o se ne debba cessare la produzione, e di aggiornare suddette procedure ogniqualvolta intervengano modifiche rilevanti agli indici (o alle famiglie di indici) a cui la procedura si riferisce[4].
Inoltre, viene imposto agli enti vigilati (diversi dagli amministratori) che utilizzano i benchmark finanziari nei propri contratti di adottare, sulla base delle procedure predisposte dagli amministratori, solidi piani scritti (c.d. piani di sostituzione) che precisino l’iter operativo da attuarsi in caso di sostanziali variazioni o cessazione degli indici di riferimento. Tali piani, se opportuno in relazione al caso di specie, devono inoltre designare uno o più indici di riferimento alternativi a cui fare riferimento per la sostituzione di quelli di cui sarebbe sospesa la fornitura, specificando le ragioni per cui suddetti indici rappresenterebbero alternative valide.
I soggetti obbligati, da ultimo, sono tenuti a fornire le procedure e i piani di sostituzione adottati e gli eventuali aggiornamenti all’Autorità su richiesta di quest’ultima, senza indebiti ritardi, e a rifletterli nella loro relazione contrattuale con i clienti.
Nel solco di quanto previsto dal Regolamento Benchmark, il D.Lgs. 207/2023 introduce nel TUB una disposizione ad hoc che prescrive gli obblighi che banche e istituzioni finanziarie non bancarie sono tenute ad attuare in ipotesi di variazione sostanziale o cessazione di un indice di riferimento utilizzato all’interno dei rispettivi contratti.
Tali previsioni, compendiate nel nuovo articolo 118-bis TUB, dovranno essere rispettate dai soggetti obbligati per tutta la durata del rapporto contrattuale col cliente e le regole ivi incluse si applicheranno a tutti i contratti aventi a oggetto le operazioni e i servizi disciplinati dal Titolo VI del TUB (i.e. operazioni e servizi bancari e finanziari, credito al consumo e servizi di pagamento), in materia di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti con i clienti, anche ove diversi dai contratti finanziari di cui all’articolo 3, paragrafo 1, numero 18), del Regolamento Benchmark[5].
Banche e intermediari, in particolare, dovranno pubblicare sul proprio sito internet i piani di sostituzione adottati ai sensi del Regolamento Benchmark e portare gli stessi (e i relativi aggiornamenti) a conoscenza della clientela almeno una volta all'anno, o alla prima occasione utile, con le modalità previste per l’informativa periodica in corso di rapporto (cfr. art. 119, TUB).
È inoltre necessario che le clausole contrattuali aventi a oggetto i tassi di interesse vengano predisposte in maniera tale da individuare le modifiche dell'indice di riferimento o l'indice sostitutivo che verrà utilizzato nel caso in cui cessi o sia variato sostanzialmente l'indice di riferimento originariamente previsto dal contratto.
I soggetti obbligati devono necessariamente comunicare al cliente, entro trenta giorni dal verificarsi di una variazione sostanziale o della cessazione dell'indice di riferimento, le modifiche che intendono apportare all’indice ovvero l'indice sostitutivo che verrà utilizzato[6]. La proposta di modifica (unilaterale) avente a oggetto il benchmark finanziario si deve intendere approvata dal cliente ove egli non receda, senza spese, dal contratto entro due mesi dalla ricezione della comunicazione.
Ove, a seguito della richiamata comunicazione, il cliente manifesti, entro due mesi, la propria intenzione di recedere dal rapporto, le banche e gli intermediari finanziari, in sede di liquidazione del rapporto, dovranno applicare le condizioni contrattuali precedentemente previste, tenendo conto, con riferimento al tasso di interesse, dell'ultimo valore disponibile dell'indice di riferimento.
Da ultimo, il nuovo articolo 118-bis del TUB sancisce l’inefficacia delle modifiche e/o della sostituzione dell'indice di riferimento adottate senza l’osservanza dell’iter descritto nella disposizione stessa.
Banche e intermediari finanziari sono tenuti a conformarsi alle prescrizioni soprarichiamate entro un anno dalla data di entrata in vigore del D.Lgs. 207/2023 (i.e. entro il 10 gennaio 2025):
Le modifiche apportate al TUB dal D.Lgs. 207/2023 determinano pertanto un significativo impatto su banche e intermediari finanziari, che dovranno pianificare e attuare le iniziative necessarie a pervenire alla tempestiva implementazione dei presidi imposti dal nuovo articolo 118-bis del TUB anche sulla contrattualistica relativa ai rapporti in essere.
Il contenuto di questo elaborato ha valore meramente informativo e non costituisce, né può essere interpretato, quale parere professionale sugli argomenti in oggetto. Per ulteriori informazioni si prega di contattare Danilo Quattrocchi, Eugenio Siragusa e Giuseppe Buono.
[1] Cfr. considerando n. 4 della Raccomandazione CESR /2011/3.
[2] Cfr. Articolo 1, comma 9, D.Lgs. 207/2023. La Raccomandazione CESR/2011/3, sul punto, raccomanda agli Stati Membri di sottoporre l’autorità macroprudenziale all’obbligo di rendere conto, in ultima istanza, al parlamento nazionale. Sempre in tema di trasparenza e rendicontazione prevista per i comitati nazionali per le politiche macroprudenziali si prevede che gli Stati Membri debbano: garantire che le decisioni di politica macroprudenziale e le loro motivazioni siano tempestivamente rese pubbliche, salvo che ciò comporti rischi per la stabilità finanziaria, e che le strategie di politica macroprudenziale siano stabilite e pubblicate dall’autorità macroprudenziale. Inoltre, la Raccomandazione CESR/2011/3 riconosce all’autorità macroprudenziale il potere di rendere dichiarazioni, pubbliche e non, in materia di rischio sistemico, e garantisce che l’autorità macroprudenziale nonché il relativo personale siano legalmente tutelati quando agiscano in buona fede.
[3] Per quanto attiene alle modifiche apportate dal D.Lgs. 207/2023 al TUF, il nuovo comma 5-bis, dell’articolo 4-septies.1, si limita a specificare che il Comitato è l'autorità competente a valutare se “una clausola di riserva di uno specifico tipo di accordo originariamente convenuta non rispecchi più, oppure rispecchi con differenze significative, il mercato o la realtà economica che l'indice di riferimento in via di cessazione intendeva misurare e se l'applicazione di tale clausola possa costituire una minaccia per la stabilità finanziaria”, oltre che imporre al Comitato di rendere pubblici gli elementi considerati alla base della menzionata valutazione di cui al primo periodo.
[4] Cfr. articolo 28, paragrafo 1, del Regolamento Benchmark.
[5] Vale a dire qualsiasi “contratto finanziario” ai sensi della disciplina comunitaria in materia di credito al consumo.
[6] È necessario che la comunicazione alla clientela avvenga in forma scritta o mediante altro supporto durevole preventivamente accettato dal cliente.