Per far fronte alla carenza di liquidità di cui sta soffrendo l’intero tessuto produttivo del Paese quale conseguenza della crisi economica derivante dall’epidemia COVID-19 e delle misure di lockdown intraprese per contrastarne il diffondersi incontrollato, il Governo Italiano ha emanato il Decreto Legge 8 aprile 2020, n. 23 (di seguito, brevemente, il “Decreto Liquidità”), facendo seguito al recente Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020 (noto anche come “Decreto Cura Italia”), già oggetto di una nostra analisi al momento della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Il Decreto Liquidità opera in due direzioni convergenti e, in particolare:
1) da un lato, consente a SACE S.p.A. (“SACE”) di concedere garanzie destinate al sostegno anche delle imprese diverse dalle PMI e dalle Mid-Cap, con una controgaranzia statale a copertura delle esposizioni assunte; e
2) dall’altro lato, sostituendo integralmente l’art. 49 del Decreto Cura Italia, estende l’ambito di intervento del Fondo di Garanzia per le PMI, consente l’accesso al beneficio del Fondo sia alle imprese non in-bonis che alle imprese “Mid-Cap”[1], e innalza i tetti di garanzia prevedendo una sorta di automatismo nella concessione delle misure per determinate tipologie di finanziamento.
Il nuovo Decreto Liquidità amplia il campo di azione di SACE, prevedendo la possibilità di concedere garanzie in favore di banche, di istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e degli altri soggetti abilitati all’esercizio del credito in Italia per i finanziamenti concessi - sotto qualsiasi forma - alle imprese con sede in Italia.
Le garanzie emesse da SACE ai sensi del Decreto Liquidità sono a prima richiesta e irrevocabili. A sua volta, le obbligazioni di SACE derivanti da tali garanzie beneficiano della garanzia dello Stato a prima richiesta, incondizionata, irrevocabile e senza regresso.
SACE potrà assumere impegni fino a 200 miliardi di euro, di cui 30 miliardi dovranno essere destinati per interventi a sostegno delle PMI[2].
Si tratta comunque di un intervento dettato dall’emergenza e, come tale, limitato nel tempo: SACE potrà infatti rilasciare garanzie ai sensi del Decreto Liquidità solo sino al 31 dicembre 2020.
Inoltre, per le sue caratteristiche assimilabili a quelle di un aiuto di stato, l’efficacia delle disposizioni del Decreto Liquidità che disciplinano l’intervento di SACE è comunque subordinata all’approvazione della Commissione Europea ai sensi dell’art. 108 del TFUE.
Dal punto di vista oggettivo, a fronte di una formulazione molto ampia della norma, tale da ricomprendere nel proprio campo applicativo i finanziamenti concessi sotto qualsiasi forma, si prevede che l’importo del prestito assistito dalla garanzia (e dunque l’importo garantito) non potrà essere superiore al maggiore tra:
Le soglie indicate dovranno essere calcolate secondo i criteri indicati nel Decreto Liquidità, secondo cui deve farsi riferimento al valore del fatturato e ai costi del personale che l’impresa abbia, rispettivamente, prodotto e sostenuto in Italia mentre, qualora l’impresa appartenga ad un gruppo, il calcolo dovrà effettuarsi su base consolidata.
Inoltre, qualora l’impresa abbia iniziato la propria attività successivamente al 31 dicembre 2018, si dovrà fare riferimento ai costi del personale attesi per i primi due anni di attività, che dovranno essere documentati ed attestati dal rappresentante legale dell’impresa.
I finanziamenti ammissibili alla garanzia di SACE sono quelli:
Qualora la medesima impresa sia beneficiaria di più finanziamenti assistiti dalla garanzia di cui al Decreto Liquidità, ovvero da altra garanzia pubblica, gli importi di detti finanziamenti devono essere cumulati. Allo stesso modo, devono essere cumulati gli importi anche nel caso in cui altre imprese del medesimo gruppo dell’impresa richiedente siano beneficiarie di più finanziamenti assistiti dalla garanzia di cui al Decreto Liquidità.
Come indicato, la vera novità rispetto al Decreto Cura Italia consiste nell’aver esteso l’intervento di SACE anche alle imprese – purché (i) alla data del 31 dicembre 2019 non siano in difficoltà ai sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014[5] e (ii) purché siano in bonis alla data del 29 febbraio 2020[6] – diverse dalle PMI, con percentuali di copertura differenziate a seconda del numero di occupati e del fatturato, che dovranno calcolarsi su base consolidata qualora l’impresa beneficiaria sia parte di un gruppo. Si prevede quindi che:
A fronte della concessione della garanzia, è richiesto che il soggetto finanziato assuma l’impegno – unitamente ad ogni altra impresa facente parte del medesimo gruppo con sede in Italia – a non distribuire dividendi e a non riacquistare azioni nel corso del 2020, ed a gestire i livelli occupazionali attraverso accordi sindacali. Il finanziamento, come detto, deve inoltre essere destinato a sostenere costi del personale, investimenti o capitale circolante impiegati in stabilimenti produttivi e attività imprenditoriali che siano localizzati in Italia, e di ciò il rappresentate legale dell’impresa dovrà dare idonea evidenza.
Si tratta naturalmente di previsioni che potrebbero riflettersi nella documentazione contrattuale che disciplina la concessione del finanziamento, e che dovranno essere adeguatamente valutate preventivamente alla richiesta di concessione della garanzia. Non è escluso che sia richiesto al soggetto finanziato e, ove rilevante, anche ai componenti il suo gruppo di (a) mantenere idonea documentazione al riguardo, in caso di successive verifiche ovvero (b) fornire al finanziatore tale documentazione a richiesta o in occasione delle erogazioni successive alla prima (come avviene nel caso di finanziamenti a “stato avanzamento lavori”).
Differenziato è anche il costo della garanzia, che consiste in una commissione annuale – da calcolarsi sull’importo garantito – pari a:
Pur non essendo un intervento a titolo gratuito, il legislatore mira a garantire che – a fronte del sostegno di SACE - vi sia una effettiva diminuzione del costo del finanziamento. Per beneficiare della garanzia è richiesto quindi che il soggetto finanziatore dimostri che il costo dei finanziamenti coperti dalla garanzia è inferiore rispetto al costo che lo stesso avrebbe richiesto per operazioni con le medesime caratteristiche, ma prive della garanzia. Ciò dovrebbe consentire un importante risparmio di spesa rispetto ad operazioni non assistite da garanzia SACE, soprattutto nei primi anni di concessione del finanziamento, quando il costo della garanzia è più basso.
Il legislatore ha deciso di differenziare i criteri per la concessione della garanzia SACE, con la previsione di ulteriori requisiti per le imprese con più di 5000 dipendenti in Italia e con valore del fatturato superiore ad 1,5 miliardi di euro.
Per le imprese che non superano le soglie dimensionali indicate:
Verificato l’esito positivo del processo deliberativo del soggetto finanziatore, SACE concede la garanzia ed i soggetti finanziatori procedono ad erogare il finanziamento richiesto.
Invece, qualora l’impresa beneficiaria abbia dipendenti o fatturato superiori alle soglie di cui sopra, il rilascio della garanzia è subordinato altresì ad una decisione assunta con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze. Si prevede quindi che:
Il Decreto Liquidità riprende le misure adottate dal Decreto Cura Italia per il Fondo di Garanzia per le PMI - il cui intervento viene ora previsto sino al 31 dicembre 2020 - e le rafforza ulteriormente, in primo luogo ampliando il novero dei soggetti ammessi a beneficiare della misura.
Viene quindi superato il dato occupazionale di cui alla definizione di PMI contenuta nella Raccomandazione della Commissione Europea n. 2003/361/CE del 6 maggio 2003, consentendo l’accesso alla misura anche alle imprese Mid-Cap, con numero di dipendenti non superiore a 499 (e quindi oltre il limite di 250 occupati di cui alla citata Raccomandazione).
Ma la novità più importante consiste nell’estensione della misura alle imprese non in bonis, intendendosi per tali:
Il Decreto Liquidità incrementa ulteriormente le percentuali di copertura – già innalzate significativamente dal Decreto Cura Italia – prevedendo[10]:
a) previa autorizzazione della Commissione Europea, un incremento della percentuale di copertura della garanzia diretta al 100% per finanziamenti entro i 25.000 euro (ovvero, se inferiore, entro il 25% del fatturato del soggetto beneficiario) con preammortamento di almeno 2 anni e durata di almeno 6 anni;
b) previa autorizzazione della Commissione Europea (restando valide fino a tale autorizzazione le percentuali di cui al Decreto Cura Italia), un incremento della percentuale di copertura della garanzia diretta sino al 90% (rispetto all’80% del Decreto Cura Italia) dell’ammontare di ciascuna operazione finanziaria, ma con i seguenti sotto-limiti relativi:
c) solo per le imprese con un ammontare di ricavi non superiore a 3,2 milioni di euro, ed a condizione che la garanzia diretta venga cumulata con un’ulteriore garanzia concessa dal Confidi o da altro soggetto abilitato al rilascio di garanzie, una estensione della percentuale di copertura della garanzia diretta di cui alla lettera b) che precede sino al 100% dell’ammontare di ciascuna operazione finanziaria, ma solo per prestiti di importo non superiore al 25 per cento dei ricavi del soggetto beneficiario. Tale estensione è però subordinata a specifica autorizzazione della Commissione Europea;
d) previa autorizzazione della Commissione Europea (restando valide fino a tale autorizzazione le percentuali di cui al Decreto Cura Italia), un incremento della percentuale di copertura della riassicurazione sino al 100% (rispetto al 90% del Decreto Cura Italia) dell’importo garantito dal Confidi o da altro fondo di garanzia, a condizione però che le garanzie da questi prestate non eccedano, a loro volta, la percentuale massima di copertura del 90%, e non prevedano un premio che remuneri anche il rischio di credito assunto;
e) l’innalzamento dell’importo massimo garantito per singola impresa sino a 5 milioni di euro, salvi gli ulteriori limiti sopra indicati.
Significativi interventi hanno riguardato anche le garanzie concesse dal Fondo su portafogli di finanziamenti, di cui già beneficiavano anche le Mid-Cap. Per le garanzie su portafogli di finanziamenti (anche senza piano d’ammortamento) dedicati a imprese danneggiate dall’emergenza COVID-19, e costituiti per almeno il 20% da imprese aventi un rating non superiore alla classe “BB” di Standard’s and Poor’s (con valutazione rimessa al soggetto finanziatore), si prevede:
Per i portafogli di finanziamenti dedicati a imprese con rating diverso, ma danneggiate anch’esse dall’emergenza COVID-19, o comunque destinati per almeno il 60% a specifici settori/filiere colpiti dall’epidemia, sono mantenute le previsioni di cui al Decreto Cura Italia (innalzamento sino al 50% - e incrementabile di un ulteriore 20% in caso di pluralità di garanti - della garanzia del Fondo concessa a copertura della tranche junior).
Il Decreto Liquidità estende inoltre l’intervento del Fondo di Garanzia per le PMI anche alle operazioni che siano state già “perfezionate ed erogate” (i) successivamente al 31 gennaio 2020 e (ii) da non oltre 3 mesi rispetto dalla data di presentazione della richiesta.
Resta fermo l’accesso al Fondo di Garanzia per le operazioni di rinegoziazione e consolidamento effettuate con la stessa banca (a condizione che il soggetto finanziatore conceda nuova finanza per almeno il 10% del debito residuo), ma in tali casi la garanzia diretta è concessa nella misura dell’80%, e la riassicurazione nella misura del 90% dell’importo garantito dal Confidi o da altro fondo di garanzia (a condizione che le garanzie da questi rilasciate non superino, a loro volta, la percentuale massima di copertura dell’80 per cento). Inoltre, si prevede ancora l’estensione automatica della garanzia per le operazioni di sospensione ed allungamento di finanziamenti già garantiti dal Fondo.
Non sono state introdotte invece specifiche novità per il settore turistico alberghiero e delle attività immobiliari. Riprendendo quanto già previsto nel Decreto Cura Italia, si prevede, in deroga agli attuali limiti previsti dalla disciplina del Fondo, la possibilità di cumulare la garanzia del Fondo con altre forme di garanzia, purché si tratti di operazioni di finanziamento con durata minima di 10 anni e di importo superiore ad Euro 500.000.
Il contenuto di questo articolo ha valore solo informativo e non costituisce un parere professionale. Per ulteriori informazioni contattare Eugenio Siragusa o Giovanni de' Capitani.
[1] Il decreto interministeriale del 14 novembre 2017, adottato dal Ministero dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, definisce “Mid-Cap” le imprese, diverse dalle PMI, con un numero di dipendenti non superiore a 499;
[2] Strumento principale per il sostegno alle PMI resta però il Fondo di Garanzia per le PMI. Si prevede infatti che l’accesso alla garanzia SACE sia consentito per le sole PMI che abbiano già pienamente utilizzato la loro capacità di accesso al Fondo di Garanzia per le PMI.
[3] Qualora l’impresa abbia iniziato la propria attività successivamente al 31 dicembre 2018, si fa riferimento ai costi del personale attesi per i primi due anni di attività, come documentato e attestato dal rappresentante legale dell’impresa.
[4] La ratio sembra dunque, coerentemente con gli annunci governativi, di immettere ulteriore liquidità nel sistema
[5] Ai sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, per “impresa in difficoltà” si intende un'impresa che soddisfa almeno una delle seguenti circostanze:
a) nel caso di società a responsabilità limitata (diverse dalle PMI costituitesi da meno di tre anni o, ai fini dell'ammissibilità a beneficiare di aiuti al finanziamento del rischio, dalle PMI nei sette anni dalla prima vendita commerciale ammissibili a beneficiare di investimenti per il finanziamento del rischio a seguito della due diligence da parte dell'intermediario finanziario selezionato), qualora abbia perso più della metà del capitale sociale sottoscritto a causa di perdite cumulate. Ciò si verifica quando la deduzione delle perdite cumulate dalle riserve (e da tutte le altre voci generalmente considerate come parte dei fondi propri della società) dà luogo a un importo cumulativo negativo superiore alla metà del capitale sociale sottoscritto. Ai fini della presente disposizione, per «società a responsabilità limitata» si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato I della direttiva 2013/34/UE (1) e, se del caso, il «capitale sociale» comprende eventuali premi di emissione;
b) nel caso di società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società (diverse dalle PMI costituitesi da meno di tre anni o, ai fini dell'ammissibilità a beneficiare di aiuti al finanziamento del rischio, dalle PMI nei sette anni dalla prima vendita commerciale ammissibili a beneficiare di investimenti per il finanziamento del rischio a seguito della due diligence da parte dell'intermediario finanziario selezionato), qualora abbia perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, a causa di perdite cumulate. Ai fini della presente disposizione, per «società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società» si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato II della direttiva 2013/34/UE;
c) qualora l'impresa sia oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfi le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori;
d) qualora l'impresa abbia ricevuto un aiuto per il salvataggio e non abbia ancora rimborsato il prestito o revocato la garanzia, o abbia ricevuto un aiuto per la ristrutturazione e sia ancora soggetta a un piano di ristrutturazione;
e) nel caso di un'impresa diversa da una PMI, qualora, negli ultimi due anni:
1) il rapporto debito/patrimonio netto contabile dell'impresa sia stato superiore a 7,5; e
2) il quoziente di copertura degli interessi dell'impresa (EBITDA/interessi) sia stato inferiore a 1,0;
[6] A tal fine l’impresa non deve risultare presente, alla data del 29 febbraio 2020, tra le esposizioni deteriorate della banca, come definite ai sensi della normativa europea.
[7] Ai sensi della Circolare n. 272 del 30 luglio 2008 della Banca d’Italia, sono classificate come Inadempienze Probabili quelle esposizioni per cui la banca ritenga improbabile “che, senza il ricorso ad azioni quali l’escussione delle garanzie, il debitore adempia integralmente (in linea capitale e/o interessi) alle sue obbligazioni creditizie. Tale valutazione va operata in maniera indipendente dalla presenza di eventuali importi (o rate) scaduti e non pagati”.
[8] Ai sensi della Circolare n. 272 del 30 luglio 2008 della Banca d’Italia, sono classificate come esposizioni Scadute o Sconfinanti Deteriorate le “esposizioni creditizie per cassa, diverse da quelle classificate tra le sofferenze o le inadempienze probabili, che, alla data di riferimento della segnalazione, sono scadute o sconfinanti”.
[9] Ai sensi della Circolare n. 272 del 30 luglio 2008 della Banca d’Italia, sono classificate come Sofferenze il “complesso delle esposizioni creditizie per cassa e “fuori bilancio” nei confronti di un soggetto in stato di insolvenza (anche non accertato giudizialmente) o in situazioni sostanzialmente equiparabili, indipendentemente dalle eventuali previsioni di perdita formulate dalla banca”
[10] Gli incrementi indicati avranno effetto solamente a seguito dell’approvazione della Commissione Europea ai sensi dell’art. 108 del TFUE. Fino ad allora, restano ferme le precedenti percentuali di cui al Decreto Cura Italia.
[11] Nel caso di imprese costituite a partire dal 1º gennaio 2019, l'importo massimo del prestito non può superare i costi salariali annui previsti per i primi due anni di attività.
[12] Per tali intendendosi, rispettivamente, il punto che determina la suddivisione tra la tranche junior e le tranches a questa sovraordinate (tranche senior e tranche mezzanine) e la percentuale data dal rapporto tra una determinata tranche sul valore nominale del portafoglio di finanziamenti.