Eredità e partecipazione in società: qual è il momento a partire dal quale gli eredi acquisiscono il diritto a proseguire l’azione sociale di responsabilità precedentemente promossa dal de cuius?
1.Premessa
Con la sentenza n. 2624 depositata in data 29 gennaio 2024, la Cassazione Civile si è pronunciata in merito a due temi che intersecano tanto il diritto societario quanto il diritto successorio: da un lato, la circolazione mortis causa delle partecipazioni di società a responsabilità limitata; dall’altro lato, la legittimazione degli eredi del socio defunto ad esercitare i diritti sociali connessi alle medesime partecipazioni.
La pronuncia in commento suscita interesse perché, combinando tra loro i princìpi del diritto societario e processuale con quelli del diritto delle successioni, chiarisce, in caso di decesso del socio di s.r.l., quale sia il momento a partire dal quale gli eredi acquisiscono il diritto a proseguire l’azione sociale di responsabilità ai sensi dell'art. 2476 c.c. precedentemente promossa dal de cuius.
2. Il caso di specie
In primo grado l’attore, socio di una s.r.l., esperiva l’azione di responsabilità ai sensi dell'art. 2476, comma 3, c.c., nei confronti dell’amministratore unico. Nelle more del giudizio, quest’ultimo convenuto, e la società, litisconsorte nel giudizio, dichiaravano la morte dell’attore (non rilevata dal legale di parte attrice) onde provocare l’interruzione del processo ai sensi dell’art. 300, comma 1, c.p.c.
Senonché, all’udienza successiva si costituivano in prosecuzione, ai sensi dell’art. 300, comma 2, e art 302 c.p.c., le eredi universali del socio deceduto, benché a tale data non avessero ancora provveduto all’iscrizione presso l’ufficio del Registro delle Imprese ai sensi dell'art. 2470 c.c. dell’acquisto mortis causa delle quote del de cuius.
In ragione di tale mancata iscrizione alla data della costituzione, i convenuti eccepivano l’inammissibilità e l’inefficacia dell’atto di impulso delle eredi, a loro dire compiuto in carenza di legittimazione attiva perché non (ancora) aventi la qualità di “socie”, acquisibile solo con l’incombente di cui all’art. 2470 c.c. (ottemperato dalle stesse solo mesi dopo, allorché la causa era, però, ormai stata trattenuta – e poi rimessa – in decisione).
Il Tribunale riteneva, invece, sussistente la legittimazione processuale attiva delle eredi a proseguire il processo (appunto, non dichiarato interrotto) e, infine, condannava l’amministratore unico a pagare le somme di cui alle domande attore.
La sentenza veniva, allora, impugnata dinanzi alla Corte d’Appello di Milano nella sola parte del rigetto delle eccezioni attinenti alla legittimazione delle eredi a proseguire il giudizio, appello che la Corte territoriale rigettava ritenendo: (i) che l’azione di responsabilità nei confronti degli amministratori costituisce un diritto esclusivo della società che può esser fatto valere dal socio in qualità di sostituto processuale della società; (ii) che le eredi, sulla base dell’accettazione dell’eredità, con efficacia retroattiva al momento dell’apertura della successione, avevano acquistato la qualità di soci e, pertanto, potessero promuovere l’azione di responsabilità ai sensi dell’art. 2476, comma 3, c.c. in detta qualità, quali sostitute processuali straordinarie della società.
L’amministratore soccombente, pertanto, presentava ricorso per cassazione.
3. Tra il diritto societario e il diritto successorio: l’art. 2476, comma 3, c.c. e l’art. 459 c.c. Il quesito sottoposto alla Suprema Corte.
L’art. 2476, comma 3, c.c. consente a ciascun socio di proporre l’azione sociale di responsabilità secondo uno schema che, in rito, è riconducibile alla figura della sostituzione processuale ai sensi dell'art. 81 c.p.c., per cui il socio assume la posizione di sostituto processuale straordinario della società stessa.
Viene, inoltre, in rilievo l’art. 2470 c.c., il quale dispone che il trasferimento delle partecipazioni ha effetto di fronte alla società dal momento del deposito dell’atto di trasferimento presso l’Ufficio del Registro delle Imprese.
Ne deriva che, se, da un lato, l’acquisto mortis causa della qualità di socio presuppone il solo trasferimento iure haereditario della titolarità della partecipazione mediante delazione e successiva accettazione dell’eredità da parte del delato (che così acquista la qualità di erede), dall’altro lato, affinché tale erede acquisti anche la qualità di socio “di fronte alla società” occorre altresì che l’atto successorio di trasferimento sia depositato presso l’Ufficio del Registro delle Imprese ai sensi dell'art. 2470 c.c.
Ma come si coordina, allora, l’art. 2470 c.c. con gli assiomi del diritto successorio e, in particolare, con l’art. 459 c.c. secondo cui: «l’eredità si acquista con l’accettazione. L’effetto dell’accettazione risale al momento nel quale si è aperta la successione»? Se è vero che, con una fictio iuris, l’erede diventa titolare delle sostanze ereditarie retroattivamente, sin dall’istante in cui si è aperta la successione, allora accettando in eredità una quota societaria egli diventa senz’altro “socio” con la medesima efficacia retroattiva? Se sì, è nel medesimo momento che egli acquista (retroattivamente) anche la legittimazione ad esercitare i diritti sociali, tra cui la legittimazione all’azione ex art. 2476, comma 3, c.c.?
4. Il principio di diritto
Con la sentenza in epigrafe, la Suprema Corte ha risposto enunciando il seguente principio di diritto: «i chiamati all'eredità del de cuius acquistano (retroattivamente) la partecipazione sociale al momento dell'accettazione dell'eredità, ma sono legittimati all'esercizio dei diritti sociali solo a seguito del deposito per l'iscrizione del loro acquisto nel registro delle imprese: ed in definitiva, prima di tale momento, gli eredi non possono nemmeno interferire con l'operato dell'amministratore, in quanto terzi rispetto alla società. Anche il diritto ad agire per responsabilità nei confronti degli amministratori, tra gli altri diritti sociali, pur nella sua peculiarità, si concretizza in capo all'erede del socio, dunque, solo con l'adempimento delle formalità di cui si è detto».
Quindi il trasferimento iure haereditario della titolarità della quota è condizione necessaria, ma non sufficiente per l'esercizio dei diritti sociali in capo agli eredi: essi da un lato acquistano retroattivamente la partecipazione sociale al momento dell’apertura della successione, dall’altro, divengono legittimati all’esercizio dei diritti sociali – tra cui le azioni contro l’amministratore – solo a seguito dell’iscrizione del loro acquisto nel registro delle imprese di cui all’art. 2470 c.c.: prima di tale momento, gli eredi non possono nemmeno interferire con l’operato dell’amministratore, in quanto terzi rispetto alla società e come tali privi anche del “potere” di sostituirsi ad essa ex art 81 c.p.c.
Il principio enunciato muove anzitutto dal tenore letterale dell’art. 2470 c.c. che – a ben vedere – nel disporre che «il trasferimento delle partecipazioni ha effetto di fronte alla società dal momento del deposito», non distingue tra trasferimenti inter vivos o mortis causa. Esso trova comunque la sua ratio in un’inderogabile esigenza di certezza delle situazioni giuridiche, esigenza che – del resto – neppure pare collidere con l'operatività dell'art. 459 c.c. Le due norme operano infatti su piani diversi, che non si escludono tra loro: l’art. 459 c.c., determina il momento in cui il delato diviene erede (ed eventualmente “socio”) mentre l’art. 2470 c.c. si limita a regolare il momento (ben diverso) in cui tale qualità di erede-socio diviene anche “opponibile” alla società e suscettibile di una proiezione sul piano processuale ai sensi dell’art. 2476, comma 3, c.c. e dell'81 c.p.c.