A fronte dell’emergenza sanitaria causata dalla progressiva diffusione del COVID-19 il Governo Italiano ha adottato numerosi provvedimenti (Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’8, 9 ed 11 marzo 2020) per contenere gli effetti della crisi che, ad oggi, non è più solamente sanitaria.
Quella conseguente alla diffusione del COVID-19 è infatti anche una crisi economica che sta interessando direttamente l’economia reale e che potrebbe estendersi al settore bancario e finanziario a causa delle difficoltà in cui le imprese potrebbero incorrere nel far fronte ai propri obblighi di pagamento.
A questo rischio imminente il Governo sta cercando di far fronte con ulteriori misure finalizzate a dare sostegno alle imprese, da ultimo con il Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020 (c.d. “Decreto Cura Italia”), anche se non sono mancati interventi da parte delle associazioni di categoria, tra cui l’Addendum del 6 marzo 2020 stipulato dall’Associazione Bancaria Italiana (“ABI”) in relazione all’Accordo per il Credito 2019.
L’Addendum all’Accordo per il Credito 2019: moratoria ABI ed estensione del programma Imprese in Ripresa 2.0
Il 6 marzo 2020 l’ABI ha sottoscritto un Addendum all’Accordo per il Credito 2019.
Grazie all’Addendum, il periodo temporale di applicazione della misura è stato notevolmente esteso. Infatti, il programma “Impresa in Ripresa 2.0” trova ora applicazione per i finanziamenti in essere alla data del 31 gennaio 2020, che siano stati erogati “in favore delle imprese danneggiate dall’emergenza epidemiologica “COVID-19”.
L’ABI ha quindi riaperto una finestra importante per poter accedere alle misure della sospensione o dell’allungamento, entro i limiti indicati dall’Accordo: la sospensione è consentita per un periodo massimo di 12 mesi, mentre l’allungamento può concedersi per un periodo massimo pari al doppio della durata del piano di ammortamento residuo (per il credito a breve termine il limite è di 270 giorni).
Inoltre, a fronte dell’eccezionalità dello scenario cui le imprese si trovano a dover far fronte, l’ABI sottolinea l’opportunità che le banche, ove possibile, offrano condizioni migliorative rispetto a quelle previste esplicitamente dal predetto Accordo, aprendo così la possibilità a concessioni di maggior favore rispetto a quelle inizialmente studiate per il 2019.
Più nel dettaglio, il programma “Impresa in Ripresa 2.0” prevede la possibilità per le banche e gli intermediari finanziari che vi aderiscono[1] di agevolare il rimborso dei finanziamenti del richiedente sospendendo il pagamento della quota capitale (sospensione) o prorogandone la scadenza (allungamento).
L’accesso al programma è consentito solamente alle micro, piccole e medie imprese[2] che, al momento della presentazione della domanda, non abbiano in essere posizioni debitorie classificate come non-performing.
La misura della sospensione trova applicazione per i finanziamenti a medio lungo termine e per le operazioni di leasing mobiliare od immobiliare, anche qualora questi siano stati concessi a fronte di un contributo pubblico. Per similitudine, si prevede l’applicabilità della sospensione anche alle aperture di conto corrente ipotecario, a condizione che il finanziamento, alla data di presentazione della domanda, sia già in ammortamento con un piano di rimborso rateale. Le rate del finanziamento, inoltre, non devono essere scadute per più di 90 giorni alla data della presentazione della domanda, né il finanziamento deve essere stato oggetto di sospensione o proroga nei 24 mesi precedenti.
L’allungamento è applicabile anche ai mutui, ai finanziamenti a breve termine, al credito agrario di conduzione ex. art. 43 TUB, ed anche agli insoluti di pagamento che l’impresa ha registrato sui crediti oggetto di anticipazione da parte della banca.
All’intervento dell’ABI ha fatto immediatamente seguito la Circolare n.5/2020 del Fondo di Garanzia per le PMI, che – anticipando quanto contenuto nel successivo Decreto Cura Italia del 17 marzo 2020 - ha deliberato di adottare la conferma d’ufficio della garanzia del Fondo per tutti i finanziamenti cui siano state applicate le misure “Impresa in Ripresa 2.0”. In questo modo, la garanzia viene confermata senza procedere ad alcuna valutazione del merito di credito del soggetto richiedente. L’estensione della garanzia opera su comunicazione degli interessati, mediante invio dell’apposita modulistica predisposta sul sito del Fondo di Garanzia
Il potenziamento del Fondo di Garanzia per le PMI: la moratoria statale per i finanziamenti
Il 17 marzo 2020, il Governo ha adottato il Decreto Cura Italia (D.L. n. 18/2020), la cui misura più incisiva (per le sole PMI in bonis) è rappresentata da una vera e propria moratoria statale che sospende sino alla data del 30 settembre 2020 la possibilità della revoca delle aperture di credito e sospende sempre fino al 30 settembre 2020 il rimborso dei finanziamenti (a rimborso rateale e non), grazie al sostegno di un’apposita sezione speciale del Fondo di Garanzia dotata di un supporto finanziario di 1,73 miliardi di euro.
Più nel dettaglio, in relazione alle esposizioni debitorie delle PMI nei confronti di banche, intermediari finanziari o di altri soggetti abilitati alla concessione di credito in Italia si prevedono le seguenti misure:
Nel dettaglio, l’accesso alle misure è consentito alle sole PMI[3] che ne facciano richiesta mediante apposita comunicazione, cui va allegata un’autocertificazione con cui l’impresa attesta di aver subito in via temporanea carenze di liquidità quale conseguenza diretta della diffusione dell’epidemia COVID-19.
È inoltre necessario che l’impresa, alla data di pubblicazione del Decreto Cura Italia, non sia titolare di esposizioni debitorie classificate come deteriorate.
A fronte dell’applicazione di tali misure, gli istituti di credito beneficiano dell’intervento di un’apposita sezione speciale del Fondo di Garanzia, che – a seconda dei casi - garantirà un importo pari al 33% dei maggiori utilizzi delle aperture di credito non revocabili, dei finanziamenti prorogati o dell’importo delle rate il cui pagamento è stato sospeso.
Le misure si applicano anche ai finanziamenti erogati con fondi di soggetti terzi ed ai finanziamenti agevolati, previo invio - in tale ultimo caso - di un’apposita comunicazione all’ente incentivante.
Il potenziamento del Fondo di Garanzia per le PMI: la moratoria per i finanziamenti agevolati export
Il DL Cura Italia prevede inoltre, per i finanziamenti agevolati per l’internazionalizzazione delle imprese (a valere sul Fondo 394), che gli stessi possano beneficiare, fino al 31 dicembre 2020, di una sospensione fino a dodici mesi del pagamento della quota capitale e degli interessi delle rate in scadenza nel corso dell’anno 2020, con conseguente traslazione del piano di ammortamento per un periodo corrispondente.
Il potenziamento del Fondo di Garanzia per le PMI: il sostegno alla nuova finanza
Il Decreto Cura Italia interviene anche sulle risorse destinate al Fondo di Garanzia per le PMI, sulla scorta di quanto già fatto con il Decreto Legge 2 marzo 2020, no. 9, dedicato alle sole “zone rosse” alla data del 1 marzo 2020.
Il Decreto Legge adottato dal Governo per le imprese con sede od unità locali ubicate nei Comuni delle “zone rosse” aveva previsto un rafforzamento dell’intervento del Fondo di Garanzia per le PMI, ora appunto esteso a tutta Italia per un periodo di 9 mesi dalla data di entrata in vigore del Decreto Cura Italia. La concessione dell’intervento del Fondo avviene a titolo gratuito, raddoppiando l’importo massimo garantito per singola impresa (così elevato a 5 milioni di euro).
Vi è inoltre un incremento significativo della percentuale massima di copertura, che:
- per gli interventi di garanzia diretta è innalzato sino all’80% dell’ammontare di ciascuna operazione di finanziamento, per un importo massimo garantito per singola impresa di 1,5 milioni di euro; e
- per gli interventi di riassicurazione è innalzato sino al 90% dell’importo garantito dal Confidi o da altro garante, a condizione che le garanzie rilasciate non superino la percentuale massima di copertura dell'80% e per un importo massimo garantito per singola impresa di 1,5 milioni di euro.
L’accesso al Fondo di Garanzia è stato esteso anche alle operazioni di rinegoziazione e consolidamento effettuate con la stessa banca (a condizione che il soggetto finanziatore conceda nuova finanza per almeno il 10% del debito residuo), mentre per le operazioni di sospensione ed allungamento di finanziamenti già garantiti dal Fondo si ha l’estensione automatica della garanzia.
Per il settore turistico alberghiero e delle attività immobiliari – tra i più colpiti, anche in ottica futura, in seguito allo scoppio dell’epidemia – si prevede, in deroga agli attuali limiti previsti dalla disciplina del Fondo, la possibilità di cumulare la garanzia del Fondo con altre forme di garanzia, purché si tratti di operazioni di finanziamento con durata minima di 10 anni e di importo superiore ad Euro 500.000.
L’intervento del Fondo è rafforzato anche per le garanzie concesse su specifici portafogli di finanziamento dedicati a imprese danneggiate dall’emergenza COVID-19, o destinati per almeno il 60% a specifici settori/filiere colpiti dall’epidemia. Per queste categorie è previsto l’innalzamento sino al 50% (incrementabile di un ulteriore 20% in caso di pluralità di garanti) della garanzia del Fondo concessa a copertura della tranche junior.
La garanzia di Cassa Depositi e Prestiti: il sostegno alle imprese diverse dalle PMI
Il sostegno delle imprese diverse dalle PMI è demandato a Cassa Depositi e Prestiti S.p.A., con il sostegno di una ingente garanzia statale. Il Decreto Cura Italia prevede infatti che le esposizioni assunte da CDP nei confronti delle imprese colpite dall’emergenza COVID-19 possano essere assistite dalla garanzia dello Stato per un importo massimo pari all’80% dell’esposizione assunta.
Beneficiano della garanzia statale le esposizioni assunte da CDP verso imprese che hanno subito una diminuzione del fatturato a causa della emergenza epidemiologica, e che operano in specifici settori da individuarsi con decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze. L’individuazione dei settori di attività da parte del Ministero dovrà comunque assicurare la complementarietà rispetto alle categorie di imprese che possono accedere al Fondo di Garanzia per le PMI.
L’intervento di CDP non è limitato a particolari forme di finanziamento, potendo riguardare anche la concessione di garanzie di prima perdita su portafogli di finanziamenti, ed avviene indirettamente, tramite il sostegno a banche ed altri soggetti autorizzati all’esercizio del credito.
In ogni caso, l’individuazione dei criteri, modalità e condizioni per la concessione della garanzia statale, nonché dei settori nei quali devono operare le imprese beneficiarie, è demandata ad un successivo decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze, da emanare di concerto con il Ministro dello Sviluppo Economico.
Il contenuto di questo articolo ha valore solo informativo e non costituisce un parere professionale.
Per ulteriori informazioni contattare Giovanni de' Capitani o Paolo Porena.
[1] L’elenco aggiornato delle banche aderenti è consultabile al seguente link: www.abi.it/DOC_Mercati/Crediti/Credito-alle-imprese/Accordo credito 2019/Banche aderenti/Banche aderenti.pdf
[2] Ai sensi della definizione contenuta nella Raccomandazione della Commissione Europea n. 2003/361/CE del 6 maggio 2003, sono considerate PMI le imprese che (i) occupano meno di 250 persone, e (ii) il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di euro e/o il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di euro; sono considerate invece piccole imprese le imprese che (i) occupano meno di 50 persone e (ii) realizzano un fatturato annuo e/o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di euro; infine, sono considerate microimprese le imprese che (i) occupano meno di 10 persone e (ii) realizzano un fatturato annuo e/o un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di euro.
[3] Come definite nella Raccomandazione della Commissione Europea n. 2003/361/CE del 6 maggio 2003. Si rimanda alla nota 2 di cui sopra.