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    04.03.2020

    COVID-19 e <i>Market Abuse Regulation</i>: comunicazione dell’AMF in materia di informativa societaria


    In relazione all’emergenza epidemiologica da COVID-19, si registra, in data 28 febbraio 2020, un’interessante comunicazione dell’Autorità francese di gestione del mercato, l’Autorité des marchés financiers (“AMF”), con la quale vengono forniti alcuni chiarimenti in merito all’impatto che l’espansione del virus COVID-19 può avere per gli emittenti in termini di informativa societaria, con particolare riferimento alla normativa sugli abusi di mercato. L’importanza della tematica messa in luce dell’AMF appare, altresì, confermata dall’ESMA la quale ha recentemente evidenziato l’impatto negativo che l’emergenza del virus COVIP-19 ha già avuto, e continuerà ad avere, sui mercati europei[1].

     

    Come noto, il regolamento (UE) 596/2014, c.d. Market Abuse Regulation (“MAR”), impone alle società quotate di rendere pubbliche, nel più breve tempo possibile, tutte le informazioni privilegiate che le riguardino direttamente o indirettamente.

     

    Sotto tale profilo, l’AMF è chiara nell’affermare che qualsiasi conoscenza circa impatto significativo gli sviluppi del virus COVID-19 sulle attività, sulle performances o sulle prospettive dell’emittente debba essere comunicata al mercato senza indugio. L’AMF a causa dell'incertezza sugli sviluppi futuri di tale evento raccomanda, altresì, agli emittenti di rivalutarne periodicamente l'impatto conosciuto o previsto sull'attività e sulle prospettive future.

     

    In ragione dell’espansione del virus COVID-19, l’AMF evidenzia come alcune informazioni legate alla presenza su diversi mercati o in diverse zone geografiche possano essere considerate come informazioni privilegiate e, pertanto, ne raccomanda la comunicazione al mercato, qualora queste emergano nel procedimento di formazione dei dati contabili di periodo, con comunicazione al mercato al momento della presentazione degli stessi.

     

    La pubblicazione dei risultati di esercizio, infatti, è spesso accompagnata dalla comunicazione al mercato delle prospettive di attività e di performances attese per l'anno in corso. Pertanto, anche in assenza di informazioni specifiche da comunicare, l’AMF invita gli emittenti che comunichino al mercato le prospettive di crescita per il 2020 a indicare quali siano le ipotesi alla base della loro formulazione, anche alla luce dei potenziali impatti degli sviluppi dell’emergenza COVID-19.

     

    Inoltre, l’AMF specifica che l'insorgenza di tale epidemia deve essere valutata, se necessario, anche nel bilancio al 31 dicembre 2019, tra gli eventi successivi alla chiusura dell'esercizio con una specifica nota in merito ove necessario.

     

    Sebbene gli orientamenti dell’AMF siano rivolti esclusivamente alle società quotate in Francia, la comunicazione in esame appare di rilevanza anche per il mercato italiano. La normativa prevista dalla MAR trova applicazione nell’Unione Europea, cosicché le raccomandazioni fornite dalle Autorità degli altri Paesi membri possono essere d’aiuto all’interprete per meglio definire la portata normativa delle disposizioni in tema di diffusione di informazioni privilegiate.

     

    Sul punto vale rammentare che CONSOB già oggi raccomanda, nelle proprie Linee Guida in tema di gestione di informazioni privilegiate, agli emittenti di valutare le informazioni che li concernono anche alla luce della congiuntura economica.

     

    Sul punto, si evidenzia che gli orientamenti appena espressi dovranno essere tenuti in considerazione anche in occasione di offerta pubblica di strumenti finanziari, in caso di pubblicazione di un prospetto informativo o di un documento di ammissione ai sensi della normativa applicabile. In tale sede, gli emittenti saranno chiamati a valutare, a titolo di esempio nella descrizione dei fattori di rischio, l'esposizione economica della società all’epidemia da COVID-19, fermo restando eventuali impatti che la stessa potrebbe avere sui diversi mercati di riferimento.

     

     

     

    Il contenuto di questo articolo ha valore solo informativo e non costituisce un parere professionale.

    Per ulteriori informazioni contattare Lukas Plattner o Alessandra Stabilini.

     

     

     

     

     

    [1] https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma_50-165-1040_trv_no.1_2020.pdf

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