In ragione dell'evolversi della situazione epidemiologica, del carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e dell'incremento dei casi sul territorio nazionale, con il DPCM 22 marzo 2020 (“Decreto”), il legislatore è intervenuto al fine di adottare nuove misure urgenti per il contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale.
Sul punto, l’art. 1, lett. a), del Decreto impone la sospensione di tutte le attività produttive industriali e commerciali, ad eccezione di quelle indicate nell’Allegato 1 al medesimo Decreto.
In deroga a quanto sopra, la lett. c) dell’art 1 del Decreto prevede che le attività produttive che sarebbero sospese ai sensi della lettera a) possono comunque proseguire se organizzate in modalità a distanza o lavoro agile (c.d. smart working).
Infine, il Decreto specifica che restano sempre consentite anche le attività che sono funzionali ad assicurare la continuità delle filiere delle attività di cui all’Allegato 1, nonché dei servizi di pubblica utilità e dei servizi essenziali di cui alla legge 12 giugno 1990, n. 146.
Come noto, il regolamento (UE) 596/2014, (c.d. Market Abuse Regulation) impone alle società quotate di rendere pubbliche, nel più breve tempo possibile, tutte le informazioni privilegiate che le riguardino direttamente o indirettamente.
Pertanto, le società quotate dovranno comunicare tempestivamente al mercato se l’attività di impresa potrà proseguire in quanto sono soddisfatte le condizioni di cui al Decreto oppure se è intervenuta la decisione di interrompere la propria attività d’impresa in forza della nuova disciplina di cui al Decreto.
L’art. 1 del Decreto prevede altresì che le imprese le cui attività sono sospese per effetto della nuova disciplina possono completare le attività necessarie alla sospensione entro il 25 marzo 2020.
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