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    30.03.2020

    MERCATI FINANZIARI | COVID-19: ESMA, proroga per i termini di pubblicazione delle informazioni finanziarie periodiche


    Al fine di preservare la tutela degli investitori e di contribuire all’integrità dei mercati dell’Unione Europea, in data 27 marzo 2020 l’European Security and Markets Authority (“ESMA”) si è espressa in merito agli impatti che l’emergenza epidemiologica COVID-19 può avere rispetto agli adempimenti che la Direttiva 2004/109/CE (“Direttiva Transparency”) impone agli emittenti quotati su mercati regolamentati (“Emittenti”).

    1. Termini di pubblicazione delle informazioni finanziarie periodiche

    Nel dettaglio, l’ESMA raccomanda alle Autorità nazionali di concedere un periodo di tolleranza agli Emittenti che abbiano necessità di ritardare la pubblicazione delle relazioni finanziarie oltre la scadenza prevista dalle normative nazionali di recepimento della Direttiva Transparency a causa delle misure adottate a livello nazionale ai fini del contenimento della diffusione del virus COVID-19.

     

    In merito, si ricorda infatti che, ai sensi dell’articolo 154-ter, comma 1, D. Lgs 58/1998 (“TUF”), gli Emittenti sono tenuti a pubblicare una relazione finanziaria annuale al più tardi quattro mesi dopo la fine di ogni anno finanziario.

     

    È, inoltre, richiesto che, ai sensi dell’articolo 154-ter, comma 2, TUF, gli Emittenti pubblichino una relazione finanziaria semestrale al più tardi entro tre mesi dalla fine del semestre di riferimento.

     

    Pertanto, l’ESMA invita le Autorità nazionali a riconoscere un periodo di tolleranza, di durata pari a:

    • per le relazioni finanziarie annuali, riferite all’esercizio che scade il 31 dicembre 2019 ovvero anche successivamente ma prima del 1° aprile 2020, due mesi successivi alla scadenza;
    • per le relazioni finanziarie semestrali, riferite a un periodo di rendicontazione che termina il 31 dicembre 2019 ovvero successivamente ma entro il 31 marzo 2020, un mese successivo alla scadenza.

    L'ESMA ha evidenziato che le informazioni finanziarie periodiche rappresentano un importante riferimento per le decisioni economiche degli investitori, nonché per orientare l'esercizio dei diritti di voto o di altre azioni volte a influenzare le decisioni del management. L’ESMA puntualizza anche che la redazione delle informazioni periodiche dovrà continuare a essere effettuata in conformità al quadro di riferimento applicabile in materia di informativa finanziaria per garantire la protezione degli investitori e preservare l'integrità e il corretto funzionamento dei mercati finanziari dell’Unione Europea.

    2. Informativa al Mercato in caso di ritardo

    Sebbene l'ESMA abbia sottolineato che ci si aspetta che gli emittenti si adoperino al meglio per preparare le loro relazioni finanziarie e pubblicarle entro la scadenza legislativa, è stato, altresì, evidenziato che gli Emittenti dovranno tempestivamente comunicare al mercato, in conformità a quanto previsto dal regolamento (UE) 596/2014 in materia di abusi di mercato, ogni ritardo nell’approvazione delle relazioni finanziarie, sia annuali sia semestrali, indicandone le ragioni e, nella misura del possibile, la data di pubblicazione stimata.

    3. Raccomandazione dell’ESMA e D.L. n. 18 del 17 marzo 2020

    L’ESMA ha specificato che la raccomandazione in esame dovrà essere considerata come rilevante in tutte le giurisdizioni ove non sono intervenute, o non saranno comunque adottate, modifiche legislative relative ai termini per l’approvazione delle informazioni finanziarie periodiche.

     

    Sul punto, si evidenzia che sebbene l’art. 106 del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020 (“Decreto”) abbia previsto, inter alia, che, in deroga a quanto previsto per le società per azioni o dalle diverse disposizioni previste a livello statutario, la convocazione dell’assemblea di approvazione del bilancio debba avvenire entro il termine di 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio, tale modifica non trova applicazione con riguardo alle società quotate su mercati regolamentati quanto alla messa a disposizione delle situazione finanziarie di periodo.

     

    Sul punto, l’art. 154-ter del TUF, ai sensi del quale, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, gli emittenti quotati aventi l'Italia come Stato membro d'origine sono tenuti a mettere a disposizione del pubblico la relazione finanziaria annuale, non è stato modificato dal Decreto.

     

    La raccomandazione dell’ESMA colma, pertanto, tale lacuna sino a eventuale intervento normativo che deroghi espressamente anche all’art. 154-ter del TUF.

     

     

     

     

     

    Il contenuto di questo articolo ha valore solo informativo e non costituisce un parere professionale.

    Per ulteriori informazioni contattare Lukas Plattner.

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