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    21.03.2025

    DDL Intelligenza Artificiale: dal Senato la prima approvazione


    Una prima analisi del disegno di legge sull’intelligenza artificiale all’esame del Parlamento.

     

    Iter legislativo

    Nella notte di giovedì 20 marzo, il Senato della Repubblica ha approvato il disegno di legge sull’intelligenza artificiale (il “DDL AI”) che integrerà a livello nazionale la disciplina dettata dal Regolamento (UE) 2024/1689 (più noto come AI Act). 

    A quasi un anno di distanza dalla sua trasmissione alle Camere, il DDL AI ha ricevuto il via libera dall’Aula del Senato con lievi modifiche. La palla passa ora alla Camera dei Deputati. Per l’effettiva implementazione delle norme, occorrerà comunque attendere (anche dopo che sarà approvato in via definitiva dal Parlamento) l’adozione da parte del Governo dei decreti legislativi sulle materie oggetto di delega. 

    I tempi (lunghi) di approvazione da parte del Senato del DDL AI si spiegano anche alla luce del parere reso dalla Commissione europea con il quale erano state rilevate alcune incongruenze con l’AI Act che, come si dirà di seguito, sono state solo parzialmente risolte.

     

    Il disegno di legge

    L’obiettivo del DDL AI è quello di rafforzare ulteriormente il livello di tutela in relazione all’utilizzo dell’intelligenza artificiale con specifico riferimento a taluni ambiti e settori.

    La struttura del DDL AI si articola come segue.

    Nella prima parte sono stabiliti i principi guida ed è definita la strategia nazionale in relazione all’utilizzo dell’intelligenza artificiale.

    La seconda parte prevede, invece, specifiche disposizioni di settore, volte a innalzare il livello di trasparenza nei seguenti ambiti e settori:

    • sanitario e ricerca scientifica;
    • mondo del lavoro e professioni intellettuali;
    • attività giudiziaria;
    • pubblica amministrazione;
    • sicurezza nazionale;
    • tutela degli utenti e diritto d’autore.

    La terza parte è dedicata alla governance e individua le autorità nazionali competenti in materia e cioè:

    • l’Agenzia per l’Italia Digitale (AgID), in qualità di autorità di notifica; e
    • l’Agenza per la Cybersicurezza Nazionale (ACN), in qualità di autorità di vigilanza.

    Infine, la quarta parte è dedicata alla tutela penale e stabilisce una serie di circostanze aggravanti in relazione all’utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale nella commissione di taluni reati, oltre a introdurre una nuova fattispecie di reato che punisce l’illecita diffusione dei cd. deep fake.

     

    Le modifiche al testo originario

    Rispetto alla versione originaria del 23 aprile 2024, il nuovo testo del DDL AI ha subito poche modifiche, tutte di scarso rilievo. In particolare, si segnalano:

    • la rimozione di autonome definizioni dei termini “sistemi di intelligenza artificiale” e “modelli di intelligenza artificiale”, facendo rinvio alle definizioni dell’AI Act;
    • i trattamenti di dati personali per finalità di ricerca e sperimentazione clinica saranno disciplinati specificamente attraverso decreto del Ministero della salute;
    • il conferimento di apposita delega al governo per definire una disciplina organica relativa all’utilizzo di dati, algoritmi e metodi matematici nell’ambito del training di sistemi di intelligenza artificiale.

     

    I rilievi della Commissione

    Come detto sopra, la Commissione europea aveva espresso al Governo una serie di rilievi sul testo originario del DDL AI, giudicato eccessivamente restrittivo. 

    In particolare, nel suo parere circostanziato C(2024)7814, la Commissione aveva “bocciato” il testo di legge per tre ordini di motivi:

    • le definizioni non possono distaccarsi da quelle utilizzate nell’AI Act;
    • gli ambiti delle professioni intellettuali, dell’attività giudiziaria e della sanità rischiano di essere sovraccaricati da obblighi eccessivi;
    • le autorità di governance nominate, AgID e ACN, sono autorità governative che non possono assicurare piena indipendenza.

     

    Considerazioni conclusive

    Se il primo rilievo è stato affrontato e risolto, i restanti rilievi non sembrano essere stati presi in considerazione. Le aree di potenziale incompatibilità con la disciplina europea sull’intelligenza artificiale dunque persistono. 

    La domanda a questo punto è: il DDL AI sarà approvato così com’è o, invece, il legislatore terrà conto del parere della Commissione revisionandone il contenuto? Non ci resta che attendere la decisione della Camera dei Deputati.

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