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    10.11.2016

    Divieto di finanziare l’acquisto di proprie azioni e inibitoria cautelare


    Il Tribunale di Venezia ha ritenuto che il divieto di finanziare l’acquisto e la sottoscrizione di proprie azioni sancito dall'art. 2358 c.c. opera anche per le società cooperative per azioni, in virtù del richiamo di cui all’art. 2519 c.c.

     

    Il Tribunale di Venezia ha accolto i ricorsi presentati da due correntisti, con cui è stato chiesto di inibire alla banca di chiedere il pagamento dei saldi passivi dei conti correnti a loro intestati. In particolare, sotto il profilo del periculum in mora, il Tribunale ha ritenuto sussistente il requisito del pregiudizio irreparabile richiesto dall’art. 700 c.p.c. in quanto, pur trattandosi di un danno, in prima battuta, di carattere patrimoniale, esso sarebbe tale - per l’entità dell’importo - da provocare una modifica significativa dell’organizzazione della vita personale del debitore.

     

    Con distinti ricorsi ex art. 700 c.p.c. depositati innanzi al Tribunale di Venezia due correntisti lamentavano la nullità dei contratti di finanziamento conclusi con un noto istituto bancario, in quanto finalizzati all’acquisto di azioni della banca medesima in spregio al divieto di cui all’art. 2358 c.c., e chiedevano pertanto al Tribunale di inibire alla banca di chiedere il pagamento dei saldi passivi dei conti correnti ingenerati dai predetti contratti.

     

    La banca si costituiva in entrambi i procedimenti contestando la sussistenza tanto del periculum quanto del fumus boni iuris.

     

    In particolare, con riferimento al requisito del periculum, la banca rilevava che una richiesta pagamento non potrebbe integrare il requisito del “pregiudizio imminente e irreparabile” richiesto dall’art. 700 c.p.c., posto che: (i) si tratterebbe di un pregiudizio di carattere patrimoniale e quindi riparabile; (ii) l’ordinamento attribuisce al soggetto che intende opporsi a una richiesta di pagamento molteplici strumenti, di conseguenza il danno lamentano non sarebbe nemmeno imminente.

     

    Quanto, invece, al fumus boni iuris, la Banca contestava: (i) la possibilità di applicare la disciplina prevista dall’art. 2358 c.c., dettata per le società per azioni, anche alle società cooperative; (ii) che difetterebbe qualsiasi collegamento tra la concessione del finanziamento e l’acquisto di azioni della banca; (iii) che i ricorrenti non avrebbero provato la mancanza di quelle condizioni in presenza delle quali è ammesso finanziare l’acquisto di proprie azioni. 

     

    Con riferimento al periculum il Tribunale di Venezia ha ritenuto che anche una richiesta di pagamento può integrare il requisito del periculum irreparabile ex art. 700 c.p.c., in quanto «pur trattandosi di pregiudizio attinente in prima battuta a profili di carattere patrimoniali, è pur vero che indebitamenti elevati – ove il creditore ne esiga il pagamento – appaiono suscettibili di provocare una modifica significativa, per tutto il tempo della causa di merito ordinario, dell’organizzazione di vita, anche personale del debitore».

     

     

     

    Quanto al fumus boni iuris, in entrambi i procedimenti il Tribunale di Venezia ha ritenuto che le pretese dei correntisti apparissero, a un primo esame, fondate. In particolare:

     

    (i)          con riferimento all’applicabilità della disciplina dell’art. 2358 c.c. alle società cooperative, pur riconoscendo che si tratta di una questione controversa, il Tribunale ha sostenuto che in forza del richiamo fatto dall’art. 2519 c.c. si deve ritenere che il divieto di finanziare l’acquisto di azioni proprie opera anche con riferimento a tali società;

     

    (ii)         sussisterebbe la prova del collegamento tra l’operazione di finanziamento e quella di acquisto, posto che la contiguità temporale tra tali operazioni costituisce un elemento presuntivo grave, preciso e concordate sufficiente a dimostrare l’unitarietà delle operazioni;

     

    (iii)       in virtù del principio di vicinanza della prova, grava sulla banca l’onere di provare la sussistenza di quelle condizioni in presenza delle quali è ammesso finanziare l’acquisto di proprie azioni. Prova che non è stata fornita nel caso di specie.

     

    Alla luce di ciò il Tribunale, in accoglimento delle pretese dei ricorrenti, ha inibito alla banca di richiedere il pagamento del saldi passivi dei conti correnti.

     

     

     

    Il contenuto di questo articolo ha valore solo informativo e non costituisce un parere professionale.  Per ulteriori informazioni contattare Gian Carlo Sessa (gian.carlo.sessa@advant-nctm.com), Guido Bartalini (guido.bartalini@advant-nctm.com) e Mauro Curtò (mauro.curto@advant-nctm.com )

     

     

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