Con sentenza 8 giugno 2017, n. 7429, il Tribunale di Milano è tornato a pronunciarsi sulla peculiare natura di una clausola inserita in un contratto di cessione di partecipazioni sociali con la quale le parti si accollavano, in ragione del 50% ciascuna, il rischio di sopravvenienze passive – che fossero sorte in capo alla società target – inerenti a tasse, imposte e tributi derivanti dall’operazione di cessione.
In seguito ad accertamento dell’Amministrazione Finanziaria, la società target veniva condannata a pagare in favore di Equitalia oneri fiscali dipendenti dall’avvenuta riqualificazione del contratto; la cessionaria, che in forza della predetta compravendita era divenuta titolare dell’intera partecipazione nella società target, agiva quindi in giudizio contro la cedente chiedendo di essere indennizzata in ragione del 50% dell’importo per cui era stata condannata la società target.
La convenuta sollevava una serie di eccezioni per contrastare la pretesa attorea: in particolare, opponeva il difetto di legittimazione attiva della cessionaria, attrice, e di essere tenuta unicamente al rimborso in favore della società target delle somme sborsate dalla medesima; opponeva altresì l’intervenuta prescrizione della medesima pretesa, affermando l’applicabilità dei ristretti termini di decadenza e prescrizione di cui all’art. 1495 c.c., dettati in tema di garanzie della vendita.
Il Tribunale rigettava la pretesa attorea per difetto di legittimazione attiva della cessionaria, configurando la clausola azionata in termini di contratto a favore di terzo di cui all’art. 1411 c.c., nel contesto del quale ‘terzo’ sarebbe la società target, unica legittimata ad agire per l’indennizzo.
Per comprendere appieno la struttura della clausola su cui il Tribunale era direttamente chiamato a pronunciarsi – ovverosia la pattuizione con la quale le parti si accollavano al 50% i rischi derivanti da sopravvenienze passive dovute a oneri fiscali inerenti all’atto di cessione – e risolvere le questioni riguardanti la legittimazione attiva e la prescrizione del diritto a richiedere le somme con essa promesse, fondamentale appare il confronto con un’altra clausola inserita nello stesso contratto, con cui il venditore si impegnava a «risarcire e manlevare» l’acquirente o la società «da ogni danno, perdita minacciata, responsabilità, sanzione, condanna a somme a titolo di risarcimento, spesa […] se causati dall’inadempimento di alcune garanzie».
Quest’ultima pattuizione è senz’altro ascrivibile alle cd. Representations & Warranties (in breve R&W), in particolare alle Business Warranties, ossia – com’è noto – quelle clausole con cui il venditore promette un indennizzo per l’ipotesi in cui vengano a evidenziarsi eventi in grado di intaccare la consistenza patrimoniale della società, nel raffronto con la rappresentazione fatta in contratto.
Le R&W erano ricondotte dalla giurisprudenza tradizionale alle qualità essenziali o promesse di cui all’art. 1497 c.c. e, di conseguenza, sottoposte ai ristretti termini di prescrizione e decadenza di cui all’art. 1495 c.c.; quindi proprio su tale assimilazione si fondava l’eccezione di prescrizione opposta della convenuta.
Un significativo revirement in merito alla natura giuridica di tali clausole è avvenuto con Cass. 24 luglio 2014, n. 16963, nella quale si evidenziava la natura di ‘obbligazione autonoma’ dell’impegno preso dal venditore a favore del compratore. Sebbene la Cassazione non si fosse pronunciata specificamente con riguardo alla natura giuridica dell’obbligazione in esame, in quell’occasione i giudici parvero delineare una struttura che, a parere di chi scrive, sembra plausibile configurare in termini di obbligazione indennitaria – quindi obbligazione pecuniaria, avente per oggetto somma di denaro determinata o determinabile secondo criteri prestabiliti – sottoposta alla condizione sospensiva del verificarsi di determinati eventi, ovverosia proprio dell’evidenziarsi di quelle ricorrenze che vanno a integrare la violazione delle garanzie prestate in contratto.
Tale struttura non pare divergere da quella propria della clausola su cui si è pronunciata la sentenza in commento: in ciascun caso, infatti, lo scopo perseguito dalle parti è, in senso lato, quello di allocare in capo alla società target i rischi derivanti da eventi futuri e incerti, prevedendo il pagamento di una somma di denaro nel caso possano dirsi verificati tali avvenimenti.
La differenza tra la clausola su cui direttamente si sono pronunciati i giudici milanesi e le Business Warranties si mostra con riguardo alla tipologia di eventi dedotti in condizione: nell’un caso, si tratta di sopravvenienze legate all’operazione in sé, nell’altra ipotesi, invece, viene in rilievo la consistenza patrimoniale della società target; si tratta quindi di sopravvenienze il cui momento genetico si colloca in un periodo antecedente alla cessione.
Sul piano della legittimazione attiva a richiedere la somma di denaro contrattualmente promessa, è necessario attenersi alla volontà espressa dalle parti.
Dunque, nel caso della pattuizione con cui era stato previsto a carico di compratore e venditore il pagamento del 50% di eventuali somme sborsate dalla società a causa di sopravvenienze passive legate all’atto di cessione, sorgono due pretese, l’una a carico del venditore e l’altra a carico del compratore, per un importo pari alla metà di quanto pagato dalla società che – come condivisibilmente stabilito dal Tribunale di Milano nella decisione del giugno 2017 – risulta l’unico legittimato attivo rispetto alla pretesa di indennizzo.
A ben vedere, il meccanismo previsto dalla clausola in esame sfugge totalmente alla dialettica tra venditore e compratore tipica della figura della ‘garanzia’.
Una volta evidenziato il distacco concettuale dalla disciplina della compravendita, evidente è l’infondatezza dell’eccezione di prescrizione per l’avvenuto decorso dei termini (inderogabili, ex art. 2936 c.c.) di cui all’art. 1495 c.c.: il diritto all’indennizzo si prescrive infatti in dieci anni; in questo modo si soddisfa la necessità di tutelare l’acquirente in termini assai ampi (forse persino troppo), tenuto conto che di regola gli eventi che determinano il sorgere degli indennizzi arrivano a manifestarsi in un arco temporale maggiore rispetto a quello dell’anno previsto dall’art. 1495 c.c.
Siamo dunque di fronte a un altro tassello – non si può dire decisivo, ma comunque rilevante – nella ricostruzione della complessa vicenda delle clausole collegate ai contratti di cessione di partecipazioni sociali.
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