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    25.06.2026

    L'AI entra nei Segreti Commerciali


    Il Consiglio dei ministri, nella seduta del 10 giugno 2026, ha approvato due schemi di decreto legislativo relativi all'adeguamento della normativa nazionale al Regolamento UE 2024/1689 ("AI Act"), in attuazione delle deleghe contenute nella legge n. 132 del 2025, recante "Disposizioni e deleghe al Governo in materia di intelligenza artificiale". Dopo aver conosciuto l'esame preliminare del Consiglio dei ministri, gli schemi di decreto saranno sottoposti al vaglio delle Commissioni parlamentari, della Conferenza delle Regioni e delle autorità competenti, prima dell'approvazione definitiva.

    L'intervento sull'art. 98 c.p.i. costituisce attuazione puntuale di uno specifico criterio di delega: la legge n. 132/2025 ha infatti incaricato il legislatore delegato di individuare il regime giuridico dell'utilizzo di dati, algoritmi e metodi matematici per l'addestramento dei sistemi di intelligenza artificiale. La modifica qui in esame si colloca, peraltro, all'interno di uno schema dal contenuto marcatamente eterogeneo – rubricato in materia di poteri delle autorità nazionali e di utilizzo dell'intelligenza artificiale nella formazione – che spazia dalla vigilanza sul mercato agli spazi di sperimentazione, dalle disposizioni in materia di lavoro all'alfabetizzazione digitale: un dato di contesto che, come si dirà, non è privo di conseguenze sul piano sistematico.

    Tra le altre cose, sono state previste modifiche all'art. 98 del D. Lgs. n. 30 del 10 febbraio 2005, norma che disciplina la tutela dei segreti commerciali nel nostro ordinamento.

     

    Il contenuto del nuovo comma 1-bis

    L'art. 98 del Codice della Proprietà Industriale riconosce come oggetto di protezione le informazioni aziendali e le esperienze tecnico-industriali soggette al legittimo controllo del detentore, al ricorrere di tre condizioni cumulative: la segretezza dell'informazione (non nota né facilmente accessibile agli esperti del settore nella sua configurazione specifica); il valore economico derivante da tale segretezza; l'adozione di misure ragionevolmente adeguate a mantenerla tale.

    L'art. 51 dello schema di decreto legislativo di adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2024/1689, in materia di poteri delle autorità nazionali e di utilizzo dell'intelligenza artificiale nella formazione, propone di inserire un comma 1-bis all'art. 98, secondo cui: "Tra le informazioni aziendali e le esperienze tecnico-industriali di cui al comma 1, se ricorrono le condizioni di cui alle lettere a), b) e c) del predetto comma [segretezza, valore economico, adozione di misure di secretazione, n.d.r.], sono ricompresi anche i dati, gli algoritmi e i metodi matematici per l'addestramento di sistemi di intelligenza artificiale. Ai fini dell'addestramento dei sistemi di intelligenza artificiale, per algoritmi e metodi matematici si intendono le architetture dei modelli, le funzioni di ottimizzazione, le procedure e configurazioni di addestramento, nonché ogni altro elemento tecnico-computazionale funzionale allo sviluppo di sistemi di intelligenza artificiale."

     

    La portata della norma: clausola di inclusione e definizione

    La norma si muove su due piani distinti ma complementari. Sul piano sostanziale, opera una clausola di inclusione esplicita: i dati, gli algoritmi e i metodi matematici impiegati nell'addestramento di sistemi di intelligenza artificiale vengono formalmente ascritti alla categoria delle informazioni aziendali e delle esperienze tecnico-industriali tutelabili. Si tratta, a ben vedere, di una previsione dal valore prevalentemente ricognitivo: anche prima dell'intervento, quelle componenti ben potevano rientrare nel perimetro dell'art. 98, ricorrendone i presupposti. Il comma 1-bis riduce così l'incertezza interpretativa circa l'applicabilità della fattispecie alle componenti tecnico-informative dei modelli, più che introdurre una copertura prima inesistente.

    Sul piano definitorio, la norma chiarisce che per algoritmi e metodi matematici devono intendersi le architetture dei modelli, le funzioni di ottimizzazione, le procedure e configurazioni di addestramento, nonché – mediante una clausola residuale aperta – ogni altro elemento tecnico-computazionale funzionale allo sviluppo di sistemi di intelligenza artificiale. L'elencazione non tassativa è una scelta deliberatamente orientata a garantire alla norma la flessibilità necessaria in un settore in rapida evoluzione tecnologica.

     

    Una norma di chiarificazione sistematica, non un nuovo diritto

    Il comma 1-bis non introdurrebbe, quindi, un nuovo diritto di proprietà intellettuale sui modelli, né modificherebbe la struttura tripartita delle condizioni di accesso alla tutela. Esso costituirebbe piuttosto una norma di chiarificazione sistematica volta, da un lato, ad offrire certezza del diritto agli operatori del settore e, dall'altro, a produrre un effetto incentivante sulle pratiche di governance interna: le imprese che sviluppano intelligenza artificiale sapranno che – previa adozione di misure organizzative, legali e tecniche adeguate a mantenere segreti i propri asset (come policy di accesso differenziato ai dataset, accordi di riservatezza, sistemi di password e controllo degli ambienti di sviluppo) – essi potranno beneficiare della tutela riservata ai segreti commerciali.

     

    I limiti oggettivi della tutela

    La portata pratica della novella va però misurata sui suoi confini. La tutela non opera in modo automatico per il solo fatto che un asset sia "tecnico-computazionale": resta interamente condizionata al ricorrere dei tre requisiti dell'art. 98, e in particolare a quello – tutt'altro che scontato in questo settore – della segretezza nella precisa configurazione e combinazione degli elementi.

    Ne deriva che restano fuori dalla protezione tutte le componenti che segrete non sono o non sono più: i pesi resi pubblici dei modelli cosiddetti open-weight; i dataset costruiti mediante raccolta automatizzata di fonti liberamente accessibili in rete; le architetture e le funzioni di ottimizzazione ormai notorie e descritte nella letteratura scientifica. È, anzi, proprio su questo crinale – la dimostrazione in concreto della segretezza e dell'adozione di misure adeguate – che si concentrerà prevedibilmente il futuro contenzioso. La norma, in altri termini, offre una cornice di certezza, ma non dispensa l'impresa dall'onere di costruire e documentare la segretezza dei propri asset.

     

    Perché il segreto e non il diritto d'autore

    La modifica dell'art. 98 c.p.i. proposta dallo schema di decreto legislativo del giugno 2026 risponde ad una scelta di sistema: sebbene il diritto d'autore potrebbe apparire lo strumento più naturale per la protezione di opere dell'ingegno digitali complesse (sulla scia della tutela dei programmi per elaboratore), nell'economia dell'intelligenza artificiale il valore competitivo della creatività della forma espressiva risulta recessivo, in quanto la tutela autorale è – per espressa scelta politico-legislativa italiana e sovranazionale – fortemente legata alla paternità umana.

    La tutela autorale è, infatti, ineludibilmente ancorata alla figura dell'autore umano e al suo apporto creativo individuale: l'art. 1 della legge 22 aprile 1941, n. 633 richiede che l'opera, pur prodotta tramite l'ausilio dell'intelligenza artificiale, sia il "risultato del lavoro intellettuale dell'autore". Si tratta di un ancoraggio che la stessa legge n. 132/2025 ha inteso non solo confermare, ma irrobustire: l'art. 25 della legge ha infatti modificato in tal senso l'art. 1 l. aut. e introdotto l'art. 70-septies. Emerge così con nitidezza il disegno complessivo del legislatore: il medesimo intervento che irrigidisce la via autorale attorno all'autore-persona fisica apre, sul versante industrialistico, la via oggettiva del segreto. La scelta in favore dell'art. 98 c.p.i. non è dunque casuale, ma coerente con una precisa architettura di sistema.

    Questo requisito si rivela un ostacolo nello sviluppo tecnologico del settore dell'intelligenza artificiale. Da un lato, infatti, la creatività nella forma espressiva è spesso un valore poco tangibile nelle componenti dei modelli di intelligenza artificiale: i dataset di addestramento sono, nella stragrande maggioranza dei casi, aggregazioni massive di dati raccolti mediante processi automatizzati, prive di attività di selezione e organizzazione umana; i pesi del modello sono il risultato di un'operazione matematica su enormi quantità di dati. Insomma, si tratta di asset che – pur dotati di rilevantissimo valore economico – ben possono non recare l'impronta della personalità dell'autore. Dall'altro, l'ausilio dello strumento tecnologico nello sviluppo dei modelli e delle relative componenti rende ancora più difficile conseguire la tutela, in quanto il "lavoro intellettuale dell'autore" è requisito che deve essere tangibile ai fini della proteggibilità.

    Il diritto d'autore, in sintesi, si rivela uno strumento poco adeguato nell'economia dell'intelligenza artificiale, in cui l'investimento strategico su larga scala può essere meglio preservato da una tutela di tipo "oggettivo". In questo contesto, la tutela dei segreti commerciali ai sensi dell'art. 98 del Codice della Proprietà Industriale emerge come lo strumento giuridicamente più pronto a recepire la novità tecnologica: essendo fondata su condizioni oggettive di segretezza e valore economico, questo tipo di tutela offre una copertura strutturalmente più coerente con la natura di dataset, funzioni e pesi dei modelli rispetto a quella, ancorata al requisito creativo, del diritto d'autore.

     

    Profili processuali: le Sezioni specializzate in materia di impresa

    Il contenzioso relativo a dati di addestramento, algoritmi e pesi di modelli di intelligenza artificiale, nella misura in cui beneficino della tutela industrialistica, verrebbe trattato sempre dalle Sezioni Specializzate in materia di impresa dei Tribunali, già competenti in materia di segreti commerciali, garantendo continuità nell'applicazione dei principi elaborati dalla giurisprudenza specializzata. La scelta è coerente con uno dei criteri della delega, che già rimetteva a tali Sezioni le controversie sull'utilizzo di dati, algoritmi e metodi matematici per l'addestramento, e assicura che la materia sia trattata da un giudice avvezzo alla peculiare istruttoria dei segreti commerciali – ad esempio quanto alla verifica delle misure di protezione e alla gestione della riservatezza nel corso del giudizio.

     

    Prospettive critiche: il nodo dell'opacità

    La novella non è, peraltro, esente da rilievi critici, che un'analisi completa non può tacere. Si è osservato che, qualificando per definizione dati, architetture e parametri come potenziale oggetto di segreto, la disposizione tenderebbe a rendere i sistemi di intelligenza artificiale giuridicamente più difficili da scrutinare, proprio mentre l'ordinamento – europeo e interno – muove in direzione opposta, verso obblighi di trasparenza e spiegabilità.

    L'obiezione, tuttavia, va precisata, perché poggia su due piani che è bene tenere distinti. Un conto è la spiegazione di una singola decisione automatizzata – il perché di quell'output per quell'input –, che spetta al lavoratore o al cittadino come "motivazione intelligibile"; altro è la conoscenza del modello in sé – pesi, architettura, dati e configurazioni di addestramento –, che è l'oggetto proprio del segreto. I due livelli non coincidono: la motivazione di una decisione può di regola essere resa senza ostendere i parametri o il codice, attraverso indicazioni sulla logica seguita e sui fattori che hanno pesato (anche in forma controfattuale). È, del resto, la stessa impostazione del diritto europeo, che impone informazioni significative sulla logica e sugli elementi principali della decisione, non l'esibizione dell'algoritmo addestrato, e che affianca non a caso gli obblighi di trasparenza a clausole di salvaguardia della riservatezza, presupponendone la coesistenza. In questa misura, l'idea che spiegare imponga necessariamente di svelare il segreto è imprecisa.

    La tensione, più sottile, si manifesta a un livello ulteriore: non quello della spiegazione funzionale, ma quello della verifica del sistema – quando, per accertare l'assenza di bias discriminatori o un malfunzionamento, non basti la motivazione del singolo output e occorra accedere ai dati di addestramento o al modello stesso. È qui che il detentore può opporre il segreto, che opera allora non come ostacolo alla spiegazione, ma come possibile schermo all'ispezione piena. Anche su questo piano, però, l'ordinamento offre strumenti di mediazione: l'art. 121-ter c.p.i. e il regime di riservatezza nei procedimenti sui segreti commerciali consentono di contemperare le contrapposte esigenze attraverso l’accesso selettivo riservato a soggetti vincolati alla riservatezza. Il segreto, dunque, non travolge automaticamente la verificabilità, ma ne aumenta il costo e ne sposta la sede in giudizio.

     

    Conclusione

    L'intervento del legislatore delegato, nel rendere esplicita la copertura industrialistica degli asset di intelligenza artificiale, fornisce alle imprese un importante input per orientare i propri investimenti in ricerca e sviluppo e le proprie strategie di protezione. Ne esce confermata una precisa scelta di sistema – l'opzione per una tutela oggettiva fondata sul segreto in luogo di quella creativa fondata sull'autore – il cui pregio in termini di certezza del diritto andrà però misurato, nella prassi applicativa, con le esigenze di trasparenza che innervano il resto della disciplina sull'intelligenza artificiale.

     

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