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    15.04.2025

    La Garanzia Growth: un nuovo supporto per le imprese italiane


    La cd. “Garanzia Growth”([1]) (la “Garanzia Growth”), operativa dal 1° aprile 2025, va a sostituire altri strumenti di garanzia di SACE S.p.A. (“SACE”) ed, in particolare, le “Garanzia Futuro” e “Garanzia Green” ed in misura parziale la “Garanzia Archimede”, che - sebbene avessero destato interesse nel mercato - non sono riuscite ad esprimere tutto il loro potenziale, anche a causa di talune complessità nella relativa messa a terra. Si vedrà che la Garanzia Growth se, da un lato, sicuramente supera alcune di queste criticità (ad esempio, l’inapplicabilità della Garanzia Futuro ai pool bancari), dall’altro lato, mantiene, a nostro avviso, alcuni elementi migliorabili (vedasi, ad esempio, il fatto che la Garanzia Growth non possa essere utilizzata per titoli di debito e/o a beneficio di fondi di private debt).

    A quanto sopra si deve aggiungere che la Garanzia Growth viene rilasciata sul mercato in piena continuità operativa rispetto alle sopra menzionate “Garanzia Futuro” e “Garanzia Green” grazie alla predisposizione effettuata da SACE di un nuovo modello 5.0 delle condizioni generali (le “Condizioni Generali”) della precedente “Garanzia Futuro”. Ciò consente alle 120 attuali banche partner di SACE di poter già ora strutturare finanziamenti assistiti dalla stessa Garanzia Growth. 

    Si precisa che il presente elaborato concerne un’analisi delle previsioni della Garanzia Growth relativamente all’operatività della stessa in convenzione. 

    * * *

    La Garanzia Growth nasce con l’intento, tra le altre cose, di semplificare il processo di accesso alla garanzia. Da come si evince dalla pagina web di SACE, i tempi di rilascio della garanzia dovrebbero essere davvero celeri (addirittura, in certi casi, entro 24 ore dalla richiesta di garanzia). Inoltre, viene garantito alle imprese ed ai soggetti finanziatori un processo totalmente digitalizzato per l’emissione della garanzia. 

    Il processo prevede, in ogni caso la presentazione di una richiesta di finanziamento al soggetto finanziatore che allega un’autocertificazione con la quale vengono definite le finalità del finanziamento, il tutto secondo il modello sub Allegato 3 alle Condizioni Generali (la “Richiesta di Finanziamento”). Sono previsti quattro separati moduli (allegati alla Richiesta di Finanziamento e tra loro alternativi) a seconda della tipologia di operazione su cui viene richiesto l’intervento di SACE. Nello specifico, come meglio si dirà nel prosieguo, abbiamo (i) il modulo “Mercato Domestico PMI”, (ii) il modulo “Mercati Globali”, (iii) il modulo “Mercato Domestico MID&LAC” e (iv) il modulo “Green PMI”. 

     

    1. I soggetti a favore dei quali la Garanzia Growth può essere emessa

    La Garanzia Growth può essere rilasciata in favore di:

    (i) banche nazionali

    (ii) banche estere; e 

    (iii) operatori finanziari italiani od esteri,

    che rispettino adeguati principi di organizzazione, vigilanza, patrimonializzazione ed operatività

    È di particolare interesse segnalare che le FAQ pubblicate da SACE, relative alla Garanzia Growth (le “FAQ”)([2]) escludono dal novero dei soggetti finanziatori che possono richiedere la Garanzia Growth in convenzione i fondi di private debt, le società di gestione del risparmio e i FIA (anche se già in precedenza convenzionati con Garanzia Futuro). 

     

    2. Le imprese destinatarie della Garanzia Growth

    Ai sensi dell’art. 2.1 delle Condizioni Generali Garanzia Growth, per avere accesso alla garanzia, le imprese devono: 

    (i) essere costituite in forma di società di capitali, anche in forma cooperativasia PMI ([3]) che non PMI (a seconda della tipologia di operazione su cui si chiedere l’intervento di copertura di SACE, come meglio si dirà nel proseguio);

    (ii) avere la sede legale ovvero la stabile organizzazione in Italia

    (iii) alla data della Richiesta di Finanziamento, non risultare in difficoltà ai sensi della Comunicazione della Commissione europea 2014/C 249/01

    (iv) alla data della richiesta di Garanzia Growth e sulla base delle risultanze delle verifiche condotte dal soggetto finanziatore secondo le proprie procedure interne di concessione del credito: 

    • non essere sottoposte a procedure concorsuali

    • non essere sottoposte a procedure esecutive avviate dal soggetto finanziatore o a procedure esecutive immobiliari avviate da un soggetto terzo (quale, a titolo esemplificativo, un fornitore dell’impresa beneficiaria o un terzo finanziatore) che influiscano negativamente sulla valutazione del merito creditizio dell’impresa beneficiaria;

    • non avere segnalazioni negative in Centrale Rischi; e 

    • non essere inadempienti a qualsiasi obbligo di rimborso nei confronti del soggetto finanziatore, salvo che le imprese beneficiarie provvedano al rimborso delle eventuali somme non pagate entro la relativa data di erogazione; e

    (v) avere, alla data della richiesta di Garanzia Growth, un rating creditizio compreso all’interno delle soglie indicate nell’Allegato 2 delle condizioni generali della Garanzia Growth (Termini e Condizioni Particolari).

     

    3. I finanziamenti garantiti dalla Garanzia Growth e le modalità di erogazione

    Ai sensi della FAQ n. 18 sono ammessi i finanziamenti, inclusa la modalità "Confirming" per il pagamento di fatture a scadenza. Sono, invece, esclusi titoli di debito, leasing e factoring anticipo fatture

    I finanziamenti possono prevedere un’erogazione unica o erogazioni multiple/SAL, se effettuate entro il periodo di preammortamentoÈ  esclusa la modalità revolving

    Le FAQ precisano altresì che la Garanzia Growth non può essere impiegata nel contesto di operazioni di project finance, mentre è ammessa la possibilità di finanziare operazioni corporate asset based, purchè le garanzie reali che assistono il finanziamento siano conformi alle Condizioni Generali.

    L’importo massimo in linea capitale del finanziamento (che, come si evince dalle FAQ, potrà essere gestito in pool purchè, tra l’altro, tutte le banche partecipanti al pool abbiano aderito alle Condizioni Generali)in questa maniera superando una delle principali criticità della “Garanzia Futuro”) e la durata del medesimo devono essere concordati tra le parti come previsto dall’Allegato 2 delle Condizioni Generali (Termini e Condizioni Particolari) che sono oggetto di definizione tra SACE ed il singolo soggetto finanziatore aderente alle Condizioni Generali (le “Condizioni Particolari”). In particolare, è possibile supportare finanziamenti a medio/lungo termine per un importo da un minimo di euro 50.000,00 ad un massimo di euro 50.000.000,00 in linea capitale con durata compresa tra i 12 mesi ed i 20 anni

    I contratti di finanziamento garantiti dalla Garanzia Growth dovranno (i) rispettare i termini e condizioni indicati nelle Condizioni Particolari e (ii) essere conformi ai contenuti di cui all’Allegato 4 (Contenuti minimi del Contratto di Finanziamento), che contiene le previsioni da inserire obbligatoriamente nel contratto di finanziamento.

     

    4 Le peculiarità dei “4 Moduli”

    Come anticipato, la peculiarità della Garanzia Growth risiede nel fatto che le Condizioni Generali prevedano ben quattro diverse autocertificazioni da allegare alternativamente alla Richiesta di Finanziamento. 

    Un elemento comune a tutti i moduli è la definizione delle spese sostenute o da sostenere.

    Le “spese da sostenere” sono quelle ancora da sostenere in merito al progetto finanziato. Per “spese sostenute” si intendono: 

    (a) i costi e le spese sostenuti per investimenti

    • entro 18 mesi antecedenti alla Richiesta di Finanziamento (cd. “Reachback semplice”) o 

    • oltre 18 mesi ma in ogni caso entro 60 mesi antecedenti alla Richiesta di Finanziamento (cd. “Reachback avanzato”), a condizione che vengano effettuate spese da sostenere entro i successivi 3 (tre) anni per un importo almeno pari al 10% della quota del finanziamento relativa a tali spese sostenute; e 

    (b) i costi e le spese sostenuti per esigenze di capitale circolante entro 60 mesi antecedenti alla Richiesta di Finanziamentoa condizione che vengano effettuate spese da sostenere entro i successivi 3 (tre) anni per un importo almeno pari al 10% della quota del finanziamento relativa a tali spese sostenute

    Per la voce “altre spese” (per esigenze di capitale circolante), prevista dai moduli “Mercato Domestico PMI”, “Mercati Globali” e “Mercato Domestico Mid&LAC”, non c’è distinzione tra Reachback semplice ed avanzato e le stesse possono essere state sostenute entro 60 mesi dalla Richiesta di Finanziamento, a condizione che l’impresa beneficiaria si impegni ad effettuare spese da sostenere ricadenti negli ambiti del modulo a cui la richiesta della voce “altre spese” si riferisce. L’impegno è da realizzarsi entro 3 anni dalla Richiesta di Finanziamento e per un importo almeno pari al 10% della quota di spese sostenute

    Qualora l’operazione persegua obiettivi ambientali green (i.e. nel caso di utilizzo del modulo Green PMI e per le casistiche A.3 e/o A.4 previste all’interno del modulo Mercato Domestico MID&LAC) sono finanziabili spese già sostenute in immobilizzazioni entro i 60 mesi antecedenti alla Richiesta di Finanziamento, purché sussistano o siano attesi ulteriori costi e/o spese di gestione e/o manutenzione e/o di realizzazione non ancora sostenuti alla data della Richiesta di Finanziamento (ma non vi è un impegno analogo a quello previsto per il Reachback avanzato). Non  è invece possibile richiedere il rimborso di spese sostenute per capitale circolante. 

     

    4.1 Il modulo “Mercato Domestico PMI”

    Il modulo “Mercato Domestico PMI” è dedicato ad imprese PMI,per operazioni in Italia. Il finanziamento può avere ad oggetto:

    • immobilizzazioni materiali, immateriali e/o finanziarie (sia per spese da sostenere che sostenute) in relazione a investimenti connessi a diversi settori (inclusi, a titolo esemplificativo, infrastrutture ambientali e risorse idriche, infrastrutture energy da fonti rinnovabili, biocombustibili, waste to energy, innovazione tecnologica, industriale e digitale, imprenditoria femminile); o

    • esigenze di capitale circolante per (i) l’approntamento di una fornitura o sub-fornitura di beni e/o servizi (per sole spese da sostenere) o per (ii) il pagamento dei debiti maturati dall’impresa beneficiaria verso i propri fornitori derivanti da forniture di beni e/o servizi connesse a investimenti sempre in relazione determinati settori (per sole spese da sostenere) oppure, in alternativa, (iii) per altre spese (in quest’ultimo caso sono finanziabili solamente spese sostenute).

     

    4.2 Il modulo “Mercati Globali”

    Il modulo “Mercati Globali” è dedicato a tutte le tipologie di imprese (PMI e grandi imprese), per operazioni all’estero. Il finanziamento può avere ad oggetto: 

    • immobilizzazioni materiali, immateriali e/o finanziarie all’estero (sia per spese da sostenere che sostenute). Con riferimento alla presente fattispecie l’operazione da finanziare non deve essere relativa a talune categorie di investimenti impattanti sotto il profilo ambientale; o

    • esigenze di capitale circolante per (i) l’approntamento di una fornitura o sub-fornitura di beni e/o servizi in favore di una controparte estera (per sole spese da sostenere); (ii) l’approntamento di una fornitura di beni e/o servizi da incorporarsi in produzioni destinate all’estero (per sole spese da sostenere); (iii) il pagamento dei debiti maturati dall’impresa beneficiaria verso i propri fornitori derivanti da forniture di beni e/o servizi da incorporarsi in produzioni di beni e/o servizii dell’impresa beneficiaria destinate all’estero (per sole spese da sostenere); (iv) altre spese (in quest’ultimo caso sono finanziabili solamente spese sostenute). 

     

    4.3 Il modulo “Mercato Domestico Mid&LAC”

    Il modulo “Mercato Domestico Mid&LAC” fruisce del plafond previsto per la Garanzia Archimede (per operazioni fino a Euro 50 milioni) ed è dedicato alle imprese non PMI, per operazioni in Italia. Il finanziamento può avere ad oggetto:

    • immobilizzazioni materiali, immateriali e/o finanziarie in Italia in relazione a investimenti connessi a (i) infrastrutture; (ii) servizi pubblici locali; (iii) transizione, economia pulita e circolare e mobilità sostenibile; (iv) adattamento/mitigazione, sostenibilità/resilienza climatica; (v) industria; (vi) innovazione tecnologica, industriale e digitale;

    • esigenze di capitale circolante (i) connesse ad investimenti di cui ai paragrafi (i), (ii), (v) e (vi) di cui sopra (per sole spese da sostenere); (ii) per il pagamento dei debiti maturati dall’impresa beneficiaria verso i propri fornitori derivanti da forniture di beni e /o servizi connesse a investimenti nei settori di cui ai paragrafi (i), (ii), (v) e (vi) di cui sopra (per sole spese da sostenere); (iii) per altre spese (in quest’ultimo caso sono finanziabili solamente spese sostenute).

    Qualora l’operazione rientri nell’ambito di immobilizzazioni materiali/immateriali e/o finanziarie connesse ai settori della transizione, economia pulita e circolare e mobilità sostenibile e/o dell’adattamento/mitigazione, sostenibilità/resilienza climatica, sorge un obbligo in capo all’impresa beneficiaria di indicare quale “Obiettivo Ambientale“ è perseguito per mezzo dell’operazione.

     

    4.4 Il modulo “Green PMI”

    Il modulo “Green PMI” è dedicato a tutte le imprese PMI, che intendono finanziare spese da sostenere e/o spese sostenute per progetti greenin Italia. In particolare, il finanziamento deve essere richiesto allo scopo di effettuare i pagamenti dei costi e delle spese da sostenere e/o già sostenuti per attività tese al perseguimento di uno o più degli “Obiettivi Ambientali”. 

     

    5. La percentuale garantita ed il regime commissionale della Garanzia Growth

    La Garanzia Growth è una garanzia a prima richiesta assunta da SACE e dallo Stato italiano esplicita, irrevocabile, avente ad oggetto il rischio di mancato rimborso del finanziamento, per capitale e interessi, per una quota pari al 70% del debito garantito, senza alcun vincolo di solidarietà tra i due soggetti.

    Il soggetto finanziatore dovrà corrispondere a SACE per la concessione della Garanzia Growth la “Remunerazione SACE Running”, orientata alle condizioni di mercato, su base periodica. Si noti che le Condizioni Generali della nuova Garanzia Growth escludono in toto la disciplina relativa al pagamento della cd. remunerazione upfront che, in passato, poteva cumularsi con la “Remunerazione SACE Running” o, in alternativa, essere prevista come unica forma di remunerazione dovuta dalll’impresa beneficiaria in favore di SACE. L’unica forma di remunerazione contemplata dunque dalle Condizioni Generali è la Remunerazione SACE Running. 

    Le commissioni dovute a SACE sono calcolate tenuto conto, tra le altre cose, del rating creditizio attribuito all’impresa beneficiaria

     

    6. L’istruttoria di SACE

    Il soggetto finanziatore, una volta ricevuta la Richiesta di Finanziamento da parte dell’impresa, effettuerà l’istruttoria creditizia. A seguito dell’approvazione dell’operazione di finanziamento da parte dell’organo deliberante, il soggetto finanziatore procederà all’invio della richiesta di Garanzia Growth. SACE effettuerà quindi la dovuta istruttoria prodromica alla concessione della garanzia. In caso di esito positivo, verrà emessa la garanzia mediante il portale online, utilizzando il modello di garanzia di cui all’Allegato 6 (Garanzia SACE) delle Condizioni Generali, comunicando altresì al soggetto finanziatore il CUI (codice unico identificativo) relativo a tale garanzia. 

    La prima od unica erogazione del finanziamento dovrà avvenire entro 60 giorni dalla ricezione della comunicazione di SACE relativa al positivo esito dell’istruttoria e, quindi, dall’emissione della garanzia

     

    7. La Garanzia Growth “Light”. 

    SACE ha altresì introdotto un ulteriore strumento di garanzia a beneficio delle imprese italiane (in continuità con quanto già effettuato con riferimento alla “Garanzia Futuro”), la cd. Garanzia Growth Light, le cui condizioni generali rispecchiano in modo quasi integrale le Condizioni Generali Garanzia Growth. Alcune delle principali differenze che meritano di essere poste all’attenzione riguardano: 

    (i) l’elenco dei criteri di eligibility delle imprese beneficiarie, che con riferimento alla Garanzia Growth Light non tiene in considerazione il rating creditizio di quest’ultime al fine della concessione della garanzia; e 

    (ii) le modalità di determinazione delle commissioni dovute a SACE non tengono conto del rating creditizio attribuito all’impresa beneficiaria, ma sono determinate a insindacabile giudizio di SACE sulla base di metodologie e valutazioni interne e indicate nel testo della garanzia rilasciata da SACE.

     

    Il contenuto di questo elaborato ha valore meramente informativo e non costituisce, né può essere interpretato, quale parere professionale sugli argomenti in oggetto.

     


    ([1]) Si veda il comunicato stampa pubblicato al seguente link https://www.sace.it/media/comunicati-e-news/dettaglio-comunicato/sace--al-via-la-garanzia-growth-per-la-crescita-delle-imprese.

    ([2]) Le  FAQ sono disponibili al seguente link https://www.sace.it/docs/default-source/garanzia-growth/faq-garanzie-growth-02-04-2025.pdf?sfvrsn=3ce4f1b9_3.  

    ([3]) come definite nella Raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione Europea.

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