Uno strumento di prevenzione che può portare anche all'amministrazione straordinaria degli istituti bancari.
L'amministrazione straordinaria, disciplinata dagli articoli 70 e seguenti del Testo Unico Bancario (D. Lgs. n. 385/1993, "TUB") è uno strumento di gestione delle crisi bancarie ben consolidato nella nostra disciplina di settore, che tuttavia, con la attuazione in Italia della cosiddetta BRRD (Bank Recovery and Resolution Directive - Direttiva 2015/59/UE), è stato rinnovato in diversi aspetti.
La BRRD è spesso fatta coincidere - a torto o a ragione, dato che lo strumento è stato sino ad oggi utilizzato molto di rado e in misura assai limitata - con il bail-in, applicazione del principio per il quale la crisi delle banche deve essere sopportata, in prima istanza, dai loro azionisti e dai loro creditori, inclusi i depositanti oltre la soglia dei sistemi di assicurazione dei depositi. In realtà, ad una analisi un poco più attenta, la parte forse più importante, e per molti versi più innovativa della BRRD riguarda gli strumenti di "prevenzione" delle crisi bancarie, richiamati del resto, a dimostrarne la centralità, sin dal primo considerando della Direttiva. Nell'ottica di prevenzione delle crisi, infatti, la BRRD introduce una serie di strumenti c.d. di "intervento precoce", alcuni dei quali del tutto nuovi nell'ordinamento nazionale, finalizzati a "porre rimedio al deterioramento della situazione finanziaria ed economica di un ente prima che questo giunga a un punto tale per cui non vi siano alternative alla risoluzione" (BRRD, quarantesimo considerando).
Sempre nell'ambito delle misure di prevenzione della crisi, in una grada zione proporzionata alla gravità della situazione di crisi della banca o delle violazioni di disposizioni legislative, regolamentari o statutarie che ne regolano l'attività, la BRRD prevede poi lo strumento del removal - la rimozione dell'alta dirigenza o dell'organo amministrativo della banca e la sua sostituzione con soggetti idonei - e, infine, dell'amministrazione "temporanea", che corrisponde alla "nuova" amministrazione straordinaria disciplinata dagli articoli 70 e seguenti del TUB. I presupposti per l'attivazione dell'amministrazione straordinaria sono, alternativamente: (i) gli stessi presupposti del removal, vale a dire "gravi violazioni di disposizioni legislative, regolamentari o statutarie o gravi irregolarità nell'amministrazione" oppure un deterioramento della situazione della banca o del gruppo bancario "particolarmente significativo" che le misure di intervento precoce non sono in grado di rimediare, ove l'autorità di vigilanza ritenga il removal insufficiente, oppure (ii) una situazione in cui "sono previste gravi perdite del patrimonio" o (iii) una istanza motivata degli organi amministrativi o dell'assemblea straordinaria della banca (art. 70 TUB).
La decisione di disporre l'amministrazione straordinaria spetta all'Autorità di vigilanza - BCE o Banca d'Italia - e non più, come era previsto dal TUB prima della BRRD, dal Ministero dell'Economia e delle Finanze e implica la nomina di uno o più commissari straordinari e di un Comitato di sorveglianza con funzioni di controllo e consultive rispetto ai commissari. Una caratteristica fondamentale dell'amministrazione straordinaria è - o dovrebbe essere, vedi quanto si dirà più avanti - la temporaneità: essa può infatti durare fino al massimo di un anno, salvo che l'Autorità disponga una durata più breve. Questa caratteristica è coerente con l'attribuzione alla amministrazione straordinaria di uno spiccato carattere di prevenzione della crisi e di risanamento, tendenzialmente destinato alla soluzione della crisi e alla rimessione inbonis della banca (anche se la risoluzione o la liquidazione coatta amministrativa ne possono essere l'esito, ove l'obiettivo del risanamento non possa essere raggiunto). Tuttavia, questa caratteristica è resa più sfumata dalla previsione della possibilità che la durata sia prorogata, per la durata massima di un ulteriore anno, ma più volte, purché sussistano i presupposti per l'attivazione della procedura che abbiamo già sopra richiamato.
Un'altra caratteristica qualificante dell'istituto è l'ampiezza dei poteri conferiti all'autorità di vigilanza rispetto alla definizione dei compiti e dei poteri degli organi della procedura, in particolare i commissari. Il TUB, infatti, prevede, come regola di default, che i commissari esercitino tutte le funzioni e tutti i poteri spettanti all'organo di amministrazione della banca. Tuttavia, l'Autorità di vigilanza, può: (i) all'atto della nomina, limitare le funzioni e i poteri dei commissari prevedendone soltanto alcuni; (ii) sempre all'atto della nomina, stabilire speciali limitazioni ai poteri dei commissari o attribuire loro compiti ulteriori e diversi rispetto a quelli previsti dalla legge; (iii) all'atto della nomina o successivamente, imporre che determinati atti dei commissari debbano essere autorizzati dall'Autorità medesima o imporre speciali cautele e limitazioni nella gestione della banca.
Durante l'amministrazione straordinaria, le prerogative dell'assemblea dei soci sono fortemente limitate: essa infatti può essere convocata soltanto dai commissari, previa autorizzazione dell'Autorità, che ne fissano anche l'ordine del giorno (previa approvazione dell'autorità), immodificabile da parte dell'assemblea. Ai commissari spetta anche, in via esclusiva, l'esercizio dell'azione di responsabilità nei confronti dei cessati esponenti aziendali, su autorizzazione dell'Autorità; gli organi che succedono ai commissari proseguono le azioni promosse e riferiscono alla Banca d'Italia.
L'amministrazione straordinaria può concludersi (i) con la ricostituzione degli organi dell'amministrazione ordinaria della banca, alla quale provvedono i commissari, convocando all'uopo l'assemblea dei soci, prima di cessare le loro funzioni, oppure (ii) ove il risanamento non sia risultato possibile - anche in combinazione con altri strumenti - con l'apertura di una procedura di gestione della crisi, ove ne siano presenti i presupposti.
Tratto da AziendaBanca