Con un nuovo intervento di fine estate, il legislatore è intervenuto ancora una volta in via d’urgenza sulla disciplina del codice di procedura civile, in particolare sulla disciplina del giudizio davanti alla Corte di cassazione: il 31 agosto 2016 è stato infatti pubblicato il decreto legge 168/2016, recante “Misure urgenti per la definizione del contenzioso presso la Corte di cassazione e per l’efficienza degli uffici giudiziari” (“D.L. 168/2016”).
Il D.L. 168/2016 è stato convertito in legge il 25 ottobre 2016 (“L. 197/2016”) e contiene una serie di modifiche dirette a consentire una più celere definizione delle controversie davanti alla Corte di cassazione.
In particolare, l’intervento del legislatore è avvenuto attraverso:
- l’attribuzione al Presidente della Corte di Cassazione e ai Presidenti delle Sezioni della Corte di Cassazione del potere di provvedere con un decreto preliminare presidenziale su questioni che prima richiedevano una decisione da parte dell’organo collegiale, vale a dire:
- integrazione del contradditorio in cause inscindibili e la notificazione ovvero la rinnovazione della notificazione dell’impugnazione in cause scindibili (art. 377, comma 3°, c.p.c.);
- dichiarazione di estinzione del processo nei casi di rinuncia e negli altri casi previsti dalla legge, se non è stata ancora fissata la data della decisione (art. 391, comma 1°, c.p.c.) ;
- l’estensione dell’ambito di applicazione del procedimento in camera di consiglio, che diventa il modello procedimentale di carattere “generale”, con conseguente riduzione della trattazione in pubblica udienza a ipotesi “residuale”: se prima la Corte di Cassazione pronunciava in camera di consiglio solo nei casi espressamente previsti dall’art. 375 del codice di procedura civile, con l’entrata in vigore della riforma si pronuncia in camera di consiglio (con eccezione ovviamente dei casi in cui può essere emesso il decreto preliminare presidenziale: v. supra) non solo nei casi già espressamente previsti dall’art. 375 c.p.c., ma anche “in ogni altro caso, salvo che la trattazione in pubblica udienza sia resa opportuna dalla particolare rilevanza della questione di diritto trattata” (art. 375, n. 5, c.p.c.);
- la limitazione della discussione orale nei procedimenti davanti alla Corte di cassazione: se prima la discussione orale era ammessa come regola generale, anche nel procedimento in camera di consiglio, dopo l’ultima riforma è ammessa solo nel caso in cui il ricorso debba essere deciso in pubblica udienza (art. 379 c.p.c.) (quindi, come visto prima, solo in casi residuali), mentre in tutti i casi in cui il ricorso è deciso in camera di consiglio (quindi, come detto, di regola) la discussione orale non è più ammessa (artt. 380-bis, 380-bis.1., 380-ter c.p.c.).
Se l’estensione dell’ambito di applicazione del procedimento in camera di consiglio e (soprattutto) l’attribuzione al Presidente della Corte o ai Presidenti delle Sezioni del potere di decidere alcune questioni con decreto preliminare presidenziale possono forse essere visti come novità idonee a consentire una più celere definizione dei giudizi in cassazione, la limitazione dell’ammissibilità della discussione orale non sembra avere lo stesso rilievo a tal fine e incide invece su un diritto delle parti finora riconosciuto come regola generale.
In ogni caso, l’(eventuale) effetto positivo della riforma sui tempi di definizione dei giudizi in cassazione è favorito dall’applicazione delle nuove norme non solo (i) ai ricorsi depositati successivamente alla data di entrata in vigore della riforma (i.e. il 31 ottobre 2016) ma anche (ii) ai ricorsi già depositati alla data di entrata in vigore per i quali “non è stata fissata udienza o adunanza in camera di consiglio.
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