La tua ricerca

    16.05.2017

    La nuova disciplina relativa alle informazioni di carattere non finanziario


    Con il decreto legislativo n. 254 del 30 dicembre 2016 (il “Decreto Legislativo”), è stata introdotta nell’ordinamento italiano, in attuazione della direttiva 2014/95/UE, una nuova disciplina relativa alla pubblicità delle informazioni di carattere non finanziario, applicabile a partire dall’esercizio finanziario avente inizio dal 1° gennaio 2017.

     

    La disciplina di cui al Decreto Legislativo si rivolge ed è applicabile agli enti di interesse pubblico (come identificati dall’art. 16 del d.lgs. 39/2010) che abbiano avuto, su base individuale o consolidata, in media, durante l’esercizio finanziario un numero di dipendenti superiore a 500 e che, alla data di chiusura del bilancio, abbiano superato (avuto riguardo ai dati individuali o consolidati) almeno uno dei seguenti limiti dimensionali: (a) totale dello stato patrimoniale: euro 20.000.000; e (b) totale dei ricavi netti delle vendite e delle prestazioni: euro 40.000.000. Sono tuttavia esonerati dall’obbligo di redigere e pubblicare la dichiarazione di carattere non finanziario individuale gli enti di interesse pubblico che, pur superando su base individuale gli indici sopra riportati: (i) sono altresì tenuti a redigere e pubblicare la dichiarazione consolidata; e (ii) sono compresi nella dichiarazione consolidata di carattere non finanziario redatta dalla rispettiva società madre.

     

    Si precisa per chiarezza che l’art. 16 del d.lgs. 39/2010, come modificato dal d.lgs. 135/2016, definisce gli enti di interesse pubblico come (a) le società italiane emittenti valori mobiliari ammessi alla negoziazione su mercati regolamentati italiani e dell’Unione europea; (b) le banche; (c) le imprese di assicurazione di cui all’articolo 1, comma 1, lettera u), del codice delle assicurazioni private; e (d) le imprese di riassicurazione di cui all’articolo 1, comma 1, lettera cc), del codice delle assicurazioni private, con sede legale in Italia, e le sedi secondarie in Italia delle imprese di riassicurazione extracomunitarie di cui all’articolo 1, comma 1, lettera cc-ter), del codice delle assicurazioni private.

     

    La disciplina introdotta dal Decreto Legislativo prevede che gli enti di interesse pubblico interessati redigano, per ogni esercizio finanziario, una dichiarazione volta a garantire al pubblico una corretta informativa circa l’attività di impresa, il suo andamento, i suoi risultati e l’impatto dalla stessa prodotto avuto riguardo ai temi energetici, ambientali, sociali e attinenti al personale nonché al rispetto dei diritti umani e alla lotta contro la corruzione attiva e passiva. Tale dichiarazione dovrà descrivere, tra l’altro, i principali rischi generati o subiti in relazione ai predetti temi nonché il modello aziendale di gestione e organizzazione delle attività di impresa, le politiche praticate e le azioni adottate per gestirli. Le informazioni di carattere non finanziario sono fornite mediante un raffronto con quelle fornite negli esercizi precedenti, facendo eventuale riferimento alle voci e gli importi contenuti nel bilancio. Nel caso in cui l’ente di interesse pubblico sia tenuto alla pubblicazione della dichiarazione di carattere non finanziario su base consolidata, la dichiarazione di carattere non finanziario si riferisce al gruppo nel suo complesso, comprensivo della società madre e delle società figlie integralmente consolidate.

     

    Nei casi in cui gli enti di interesse pubblico non praticano politiche rispetto a uno o più dei temi rilevati, gli stessi sono tenuti a illustrare la motivazione di tale scelta in maniera chiara e articolata. In taluni casi eccezionali, inoltre, previa deliberazione motivata dell’organo di amministrazione, sentito l’organo di controllo, nella dichiarazione di carattere non finanziario possono essere omesse le informazioni concernenti sviluppi imminenti e operazioni in corso di negoziazione, qualora la loro divulgazione possa compromettere gravemente la posizione commerciale dell’impresa. Se l’ente di interesse pubblico si avvale di tale facoltà, tuttavia, lo deve esplicitare nella dichiarazione di carattere non finanziario.

     

     

     

    Dal punto di vista dei soggetti coinvolti nella redazione della dichiarazione di carattere non finanziario e della procedura di approvazione della stessa, le similitudini con la disciplina del bilancio di esercizio sono molteplici e, infatti, la dichiarazione di carattere non finanziario può essere contenuta nella relazione sulla gestione che accompagna il bilancio di esercizio o quello consolidato e, in tale caso, costituisce una specifica sezione della stessa, ovvero può costituire una relazione distinta.

     

    Con riferimento, innanzitutto, ai soggetti coinvolti, il Decreto Legislativo pone in capo agli amministratori dell’ente di interesse pubblico la responsabilità della redazione della dichiarazione di carattere non finanziario. L’organo di controllo è, invece, chiamato a vigilare sull’osservanza delle disposizioni del Decreto Legislativo e a riferirne nella relazione annuale all’assemblea. Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti (o altro revisore legale appositamente designato), infine, verifica l’avvenuta predisposizione della dichiarazione di carattere non finanziario ed esprime, con apposita relazione, distinta da quella relativa al bilancio, un’attestazione circa la conformità delle informazioni fornite rispetto a quanto previsto nel Decreto Legislativo.

     

    Per quanto concerne, invece, il procedimento per l’approvazione della dichiarazione di carattere non finanziario, il Decreto Legislativo prevede che, entro gli stessi termini per la presentazione del progetto di bilancio, la dichiarazione di carattere non finanziario approvata dall’organo amministrativo debba essere messa a disposizione dell’organo di controllo e del soggetto incaricato di svolgere la revisione legale dei conti e sia poi oggetto di pubblicazione sul registro delle imprese a cura degli amministratori congiuntamente alla relazione sulla gestione.

     

    Nel caso di violazione delle disposizioni del Decreto Legislativo (i.e. in caso di omesso deposito della dichiarazione di carattere non finanziario, di non conformità alla stessa a quanto previsto nel Decreto Legislativo o nel caso in cui la stessa contiene elementi non conformi al vero o omette fatti rilevanti) sono previste sanzioni amministrative pecuniarie a carico dei soggetti coinvolti nel processo di redazione della dichiarazione di carattere non finanziario e, quindi, in capo agli amministratori, ai componenti dell’organo di controllo e al soggetto incaricato della revisione legale dei conti, che variano tra Euro 20.000 e Euro 150.000. L’autorità deputata all’accertamento e all’irrogazione delle predette sanzioni è la Consob e si applica la procedura sanzionatoria di cui agli articoli 194-bis, 195, 195-bis e 196-bis del TUF.

     

     

     

    Il contenuto di questo articolo ha valore solo informativo e non costituisce un parere professionale.

    Per ulteriori informazioni ci potete contattare al seguente indirizzo: articoliMF@advant-nctm.com

    Quotazione in Borsa delle PMI
    Negli ultimi anni il mercato Euronext Growth Milan è diventato il punto di rifer…
    Approfondisci
    Così cambia l’insider trading a Piazza Affari
    Il Senato ha approvato un disegno di legge di iniziativa governativa che modific…
    Approfondisci
    Il grande freddo delle Borse senza l'unione dei mercati
    La frammentazione delle procedure di scambio è uno degli ostacoli alla crescita …
    Approfondisci
    Le novità del Listing Act
    Articolo a cura di Lukas Plattner e Giacomo AbbadessaTratto da Diritto Bancario.…
    Approfondisci
    Risparmi verso le pmi: esempi virtuosi per l'Italia sono Svezia, Olanda e Francia
    Il rapporto tra capitalizzazione di Borsa e Pil, tra i grandi Paesi europei, in …
    Approfondisci
    Capitali per la crescita - Il processo di quotazione e l'evoluzione della normativa
    Lukas Plattner parteciperà all'evento organizzato dal comitato tecnico di ANDAF …
    Approfondisci
    Il Parlamento Ue approva il Listing Act: per le imprese più facile andare in Borsa
    Ma ora servono incentivi fiscali "Tra la Legge Capitali già in vigore, il Listi…
    Approfondisci
    Competitività dei capitali e riforma del Testo Unico della Finanza
    A Courmayeur il XXXVII convegno della Fondazione Centro nazionale di prevenzione…
    Approfondisci
    Growth Italia. Via al Listing Act europeo, quali novità per le Pmi
    Lukas Plattner commenta le novità che verranno introdotte con l'approvazione del Listing Act europeo
    Approfondisci