La tua ricerca

    22.02.2018

    La portata del principio enunciato dalla Suprema Corte sulla non rilevanza dell'usura c.d. sopravvenuta


    Le Sezioni Unite della Suprema Corte, con la sentenza n. 24675 del 19 ottobre 2017, prendono posizione sull’ammissibilità e rilevanza della c.d. “usura sopravvenuta”, ossia dell’ipotesi in cui il tasso di interesse concordato superi la soglia dell’usura (come determinata in base alle disposizioni della Legge del 7 marzo 1996, n. 108), nel corso dello svolgimento del rapporto.

     

    La Suprema Corte si è pronunciata sulla possibilità che la clausola determinativa degli interessi – nel caso in cui tale clausola sia contenuta in contratti anteriori all’entrata in vigore della L. 108, e risulti poi usuraria al momento dell’entrata in vigore della L. 108/1996 – sia sottoponibile ad un vaglio di validità o di efficacia; al contempo, ha equiparato a tale fattispecie quella in cui il tasso di interesse, determinato dalle parti nel vigore della legge anti-usura e originariamente pattuito nel limite del tasso-soglia, superi tale soglia nel corso del rapporto.

     

    Nel caso sottoposto al vaglio delle Sezioni Unite:

    • la società attrice aveva contratto un mutuo decennale nel 1990, con un tasso di interesse che, sulla base dei parametri successivamente stabiliti dalla L. 108/1996, era divenuto usurario;
    • più nel dettaglio, la società attrice aveva instaurato il giudizio di primo grado chiedendo, oltre alla pronuncia di una sentenza dichiarativa della nullità della previsione del tasso di interesse, la restituzione di tutti gli interessi versati, o comunque, di quelli eccedenti il tasso soglia, nonché la condanna al risarcimento dei danni (patrimoniali e non) conseguenti al reato di usura commesso dalla Banca che – secondo la ricostruzione dei fatti fornita dell’attrice – si era, altresì, rifiutata di rinegoziare il tasso di interesse (divenuto usurario) dopo l’entrata in vigora della L. 108;
    • la pronuncia del Tribunale di Milano di condanna dell’Istituto Bancario veniva riformata dalla competente Corte d’appello la quale – condividendo la tesi dell’appellante secondo cui il carattere “fondiario” del mutuo fosse sufficiente a dispensare dall’osservanza delle disposizioni della richiamata L. 108 – concludeva per la piena validità della clausola determinativa degli interessi;
    • la Corte di Cassazione – dopo avere preliminarmente stabilito l’applicabilità, in astratto e in via generale, della normativa anti-usura contenuta nella citata L. 108 anche ai contratti di “mutuo fondiario” – rimetteva gli atti al Primo Presidente per l’assegnazione alle Sezioni Unite della questione relativa da un lato all’incidenza della disciplina contenuta nella legge anti-usura rispetto ai contratti stipulati prima della sua entrata in vigore, e, dall’altro lato, all’incidenza della disciplina rispetto ai contratti che hanno superato tale soglia nel corso dello svolgimento del rapporto.

    Le Sezioni Unite della Suprema Corte concludono che l’unico momento rilevante al fine di valutare l’usurarietà di un rapporto di mutuo è quello della pattuizione degli interessi, mentre sarebbe a tal fine irrilevante il momento della dazione. Di conseguenza, la sanzione prevista dall’art. 1815 c.c., non può essere estesa alle fattispecie di usura c.d. sopravvenuta, nelle quali il tasso di interesse, ab origine lecito, diviene usurario solo in executivis.

     

    Il ragionamento delle Sezioni Unite è costruito sull’esito di un’indagine ermeneutica compiuta dal Supremo Collegio: non vi è, nel nostro ordinamento, una norma imperativa che vieti la dazione di interessi divenuti usurari nelle more del rapporto e, dunque, l’usura sopravvenuta. Non potrebbe, dunque, ipotizzarsi – giusta l’art. 1418, comma 1 c.c. – l’illiceità della pretesa del pagamento di interessi divenuti in executivis ultra legali.

     

    Ad avviso della Corte, infatti, di una norma imperativa siffatta non vi è traccia. Come osservano, infatti, le Sezioni Unite, la lettura dell’art. 644 c.p. (ossia l’unica disposizione che contiene [rectius: conteneva] un esplicito divieto di farsi corrispondere interessi usurari e non solo di pattuire gli stessi) deve farsi in conformità all’interpretazione autentica che, della medesima, ha fornito l’art. 1 d.l. n. 394/2000. Tale norma ha limitato l’operatività dell’art. 644 c.p. al solo momento della pattuizione degli interessi usurari, stabilendo che “ai fini dell’applicazione dell’art. 644 del codice penale e dell’art. 1815, secondo comma, c.c., si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento”.

     

    Nè ulteriori e diversi divieti sono rinvenibili nel sistema:

    • non l’art. 2, comma 4 della L. 108 che – definendo il limite oltre al quali gli interessi sono usurari – assume una funzione di mera integrazione del divieto posto dall’art. 644 c.p.c. (del quale condivide i limiti riferiti e riferibili all’ambito di applicazione) mentre non svolge alcuna autonoma funzione precettiva;
    • non l’art. 1815 c.c. – peraltro anch’esso oggetto di interpretazione autentica dell’art. 1 d.l. n. 394/2000 – che presuppone una nozione di interessi usurari definita altrove, ossia nell’art. 644 c.p. integrato dal meccanismo previsto dalla L. 108.

     

     

    Alla luce delle considerazioni svolte, si può concludere che una clausola contenente interessi divenuti usurari non è censurabile sul piano della validità.

     

     

     

    La Suprema Corte si è, poi, interrogata sul rilievo che – con riferimento alla fattispecie di usura sopravvenuta – potrebbe assumere il principio della buona fede in senso oggettivo. Secondo un orientamento minoritario, infatti, la dazione degli interessi (superiori al tasso soglia) sarebbe contraria, in generale, al dovere di solidarietà posto dall’art. 2 della Costituzione e, in particolare, al principio di buona fede oggettiva che ne è corollario. In altre parole, tale dovere imporrebbe al creditore di astenersi dal pretendere il pagamento di interessi divenuti “usurari” e, al contempo, “giustificherebbe” l’inadempimento del debitore per essere la relativa prestazione “inesigibile”. Anche di tale principio, tuttavia, la Corte esclude l’applicabilità del caso in questione. Il Supremo Collegio osserva, infatti, che “la violazione del canone di buona fede non è riscontrabile nell’esercizio in sé considerato dei diritti scaturenti dal contratto, bensì nelle particolari modalità di tale esercizio in caso”. Pertanto, nemmeno il principio di buona fede è idoneo, ex se, a sanzionare l’usura sopravvenuta, essendo invece necessaria una indagine da parte del Giudice avente oggetto le concrete circostanze nonché le modalità attraverso le quali il diritto è stato esercitato.

     

     

     

    Non resterebbe che concludere che l’unico rimedio a disposizione del mutuatario possa essere quello contrattuale. Assume senz’altro rilevanza, a tal proposito, la cosiddetta clausola di salvaguardia, spesso prevista nei contratti di mutuo, che consente ai tassi di interesse di avere un andamento nei limiti delle soglie pro tempore vigenti.

     

     

     

    Concludendo – e sotto un ulteriore e provocatorio profilo – il principio dell’irrilevanza dell’usura sopravvenuta, potrebbe influenzare (e forse condurre a termine) l’esito del dibattito, sorto in giurisprudenza, e attinente al se anche gli interessi di mora rilevino ai fini dell’applicazione dell’art. 1815 c.c. A ben vedere, infatti, la sentenza in commento parrebbe essere coerente solo con quell’opzione ermeneutica che esclude che anche il tasso di mora possa essere sottoposto al vaglio di usurarietà con la stessa modalità prevista per gli interessi corrispettivi. L’usurarietà del tasso di mora al momento della pattuizione è – a differenza di quanto accade per gli interessi corrispettivi –  esclusa dalla sua natura meramente eventuale: la sorte di questo interesse è, infatti, legata imprescindibilmente al comportamento del debitore che certamente non è prevedibile al momento della pattuizione. Con la conseguenza, che non sarebbe ipotizzabile (né realizzabile) il superamento, al momento della pattuizione, del tasso soglia da parte dell’interesse moratorio.

     

    Anche l’applicazione di quest’ultimo sarebbe, in altre parole, risultato di una sopravvenienza - in questo caso, non normativa, né dovuta all’andamento del mercato - bensì dovuta al comportamento del debitore, ed inidonea, quindi, a configurare usura ab origine, l’unica rilevante alla luce della Sentenza delle Sezioni Unite. Se così è, il principio di diritto enunciato dal Supremo Consesso potrebbe determinare l’impossibilità di sottoporre il tasso di mora vaglio usurario, per sua natura eventuale, oltre che determinare definitivamente il tramonto dell’usura sopravvenuta.

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Il contenuto di questo articolo ha valore solo informativo e non costituisce un parere professionale.

    Per ulteriori informazioni contattare Federico Corti, Gian Carlo SessaCecilia Longoni e Claudia Chavarria Mendoza.

    International Arbitration and Risk Management
    Alberto Toffoletto e Angelo Anglani parteciperanno all'evento organizzato da SDA…
    Approfondisci
    Novità legislative giurisprudenziali in materia di arbitrato internazionale, tra Helvetia e Bel Paese
    Giovedì 17 ottobre17.00-20.00 Angelo Anglani parteciperà all'evento organizzato…
    Approfondisci
    Esecuzione fondiaria ex art. 41 TUB e liquidazione concorsuale
    Articolo a cura di Bruno Fondacaro e Emanuele Marzano per Diritto Bancario. Il …
    Approfondisci
    CJEU | Restriction of the Freedom of Establishment by Legislation on Applicable Law in Corporate Matters
    Art. 49 and 54 TFEU, Recital 2 of Directive (EU) 2019/2121 of the European Parli…
    Approfondisci
    ADVANT | Litigation and Disputes in France, Germany and Italia. An overview Q&A
    Companies doing business in the European Union are, now more than ever, likely to face commercial disputes in multiple jurisdictions across Europe, each of which have their own specific procedural and subs…
    Approfondisci
    ADVANT FAQs on Climate Change Litigation
    Companies are under increasing social, regulatory and economic pressure in almost all sectors to contribute to the reduction of greenhouse gas emissions ("GHG emissions") and to think about their contribut…
    Approfondisci
    Diritti tv, per il consulente della Lega Serie A servono chiarimenti su offerta Sky
    A 13 giorni dalla scadenza delle offerte, il legale solleva dubbi su quella della pay tv di Comcast. La decisione del Cagliari di non votare all'Assemblea di Lega spacca esattamente in due il fronte delle …
    Approfondisci
    From the Co-Chairs
    From the Co-Chairs Angelo Anglani and Tim Strong Dear friends, This is not the usual message from the Co-Chairs, which at this time of the year very much looks forward to our Annual Litigation Forum.…
    Approfondisci
    Coronavirus, Racanelli: "Seri dubbi su processi da remoto"
    "I processi da remoto? Ho seri dubbi sulla loro fattibilità e faccio miei i rilievi delle Camere penali". Antonello Racanelli, procuratore aggiunto del Tribunale di Roma e già componente del Csm si sofferm…
    Approfondisci