L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM), ha recentemente reso nota[1] una segnalazione inviata alla fine del mese di luglio all’Autorità italiana di Regolazione dei Trasporti al Ministero dei Trasporti, nonché alle Regioni Sardegna e Sicilia, riguardante la tutela della libera concorrenza nel mercato del cabotaggio marittimo da e verso le isole minori italiane.
La segnalazione prende le mosse da alcune denunce pervenute al Garante, denunce secondo cui le tariffe dei servizi di trasporto a favore di soggetti residenti in Sicilia e Sardegna avrebbero subito un aumento in conseguenza della formazione di monopoli nel mercato della fornitura dei suddetti servizi.
L’AGCM ha scelto di archiviare dette denunce. L’Autorità afferma, infatti, di non poter sottoporre i servizi di cabotaggio con le isole minori a un giudizio di compliance con la normativa antitrust poiché detti servizi sono “prestati dalle imprese in base a contratti di servizio sottoscritti con l’amministrazione pubblica competente, a cui spetta stabilire le tariffe e le frequenze delle corse, nonché individuare le categorie di utenti che si ritiene meritevoli di agevolazioni o esenzione”.
Di conseguenza, l’indagine del Garante andrebbe a sindacare il “modo in cui le amministrazioni interessate stabiliscono il perimetro dei servizi da assoggettare a Obblighi di Servizio Pubblico (OSP)”.
Dalla lettura di quanto sopra sembra pertanto, che, nell’ordinamento giuridico italiano, l’applicazione della normativa antitrust trovi un limite implicito nel principio di discrezionalità dell’azione amministrativa che lascia agli enti competenti ampia libertà di manovra nella scelta delle modalità con cui soddisfare un interesse pubblico.
Nel caso di specie, l’interesse pubblico è rappresentato dalla tutela della cd. “continuità territoriale”, a favore di tutti i residenti nelle isole minori quanto dei pendolari (nonché a favore di altre categorie di soggetti quali, ad es. i nativi non residenti).
A questo punto è lecito domandarsi fino a che punto la discrezionalità amministrativa possa limitare l’azione dell’Autorità garante.
Una prima risposta può essere rinvenuta in una recentissima decisione della stessa AGCM[2] da cui sembra potersi desumere un nuovo orientamento del Garante, il quale, pur rimanendo fedele ai limiti sopra enunciati, intenderebbe sottoporre comunque al proprio vaglio la correttezza e buona fede e la trasparenza con cui l’ente pubblico agisce nell’ambito del potere discrezionale riconosciutogli per legge.
Pur avendo ritenuto di non poter esprimersi sul merito della questione, l’AGCM ha scelto di esprimere comunque un parere su quali misure dovrebbero essere adottate per contemperare l’esigenza di garantire un servizio di pubblico interesse con il principio di libero accesso al mercato dei servizi di trasporto.
Il Garante ha quindi preso le mosse da una Comunicazione della Commissione UE del 2014[3], volta a chiarire la portata dei principi posti in essere dal Reg. n. 3577/92 “concernente l’applicazione del principio di libera prestazione dei servizi al cabotaggio marittimo”. In tale sede, la Commissione ha affermato: (i) che “l’esclusiva” nei servizi di cabotaggio marittimo deve considerarsi l’eccezione e non la regola e (ii) che gli Stati membri, prima di imporre obblighi di servizio pubblico (e, quindi, concludere contratti di servizio pubblico), dovrebbero aver “appurato” che i servizi di trasporto regolare risulterebbero inadeguati rispetto all’interesse pubblico da tutelare “qualora la loro fornitura fosse lasciata alle sole forze di mercato”.
Sulla scorta di tali considerazioni, l’AGCM ha affermato che il regime di OPS[4] dovrebbe essere applicato solo ove sia stato concretamente appurato che il servizio pubblico non potrebbe essere garantito dal confronto competitivo.
Il Garante suggerisce, quindi, che le amministrazioni competenti svolgano periodicamente “approfondite analisi di mercato” volte a verificare se gli operatori del settore possano soddisfare l’interesse pubblico senza necessità di intervento pubblico e se, nel caso in cui detto intervento sia necessario, vi sia la possibilità di evitare l’attribuzione di diritti di esclusiva.
È sicuramente meritevole lo scopo di tali suggerimenti. Se sul mercato rilevante operano più soggetti in regime di libera concorrenza si avranno vantaggi a favore dell’utenza, quali la riduzione delle tariffe dei collegamenti, ma anche in termini di riduzione della spesa pubblica (es. contributi pubblici per l’esercizio di un servizio pubblico da parte di soggetto privato).
Nondimeno, questi suggerimenti non appaiono di facile realizzazione tenuto conto sia delle risorse finanziarie a disposizione delle amministrazioni che dovrebbero svolgere dette indagini di mercato, sia del reale numero di armatori capaci di esercire con continuità i servizi di collegamento da e per le isole minori italiane.
[1] Vds. Bollettino n. 29 del 31.7.17
[2] Vds. provvedimento n. 26728, pubblicato sul bollettino n. 32/2017.
[3] Vds. Comunicazione della Commissione, 22.4.14 COM(2014) 232 final
[4] Obblighi di Servizio Pubblico