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    08.02.2021

    Le recenti modifiche alla Legge sulle Cartolarizzazioni


    Introduzione

     

    Il presente documento analizza le modifiche apportate alla Legge 30 aprile 1999, n. 130, in materia di cartolarizzazione dei crediti (la “Legge 130”) dall’articolo 1 commi 214 e 215 della Legge 30 dicembre 2020, n. 178 (la “Legge di Bilancio 2021”), per effetto del quale è stato ampliato l’ambito di applicazione e specificata l’interpretazione del comma 4 dell’articolo 7.1 della Legge 130.

     

     

     

    Il quadro normativo di riferimento e le modifiche nel corso degli anni

     

    Nel corso degli anni la Legge 130 è stata oggetto di diversi interventi normativi:

    (a) il Decreto Legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito in Legge 24 aprile 2017, n. 96, ha introdotto una disciplina specifica per la cartolarizzazione di crediti deteriorati, prevedendo, inter alia, la possibilità di costituire una società veicolo ad hoc al fine di acquisire, gestire e valorizzare, nell'interesse dell’operazione di cartolarizzazione, i beni immobili a garanzia dei crediti oggetto di cartolarizzazione, ivi compresi i beni oggetto di contratti di locazione finanziaria;

    (b) la Legge 30 dicembre 2018, n. 145, ha introdotto specifiche previsioni relative a (i) cartolarizzazioni aventi come sottostante titoli obbligazionari; (ii) finanziamenti erogati dalla società di cartolarizzazione; (iii) cartolarizzazioni sintetiche; e (iv) cartolarizzazioni dei proventi derivanti dalla titolarità di beni immobili;

    (c) il Decreto Legge 30 aprile 2019, n. 34, poi convertito in legge 28 giugno 2019 n. 58 (c.d. Decreto Crescita) ha apportato alcune modifiche sulla cartolarizzazione dei crediti tra cui: (i) con riferimento alle operazioni di cartolarizzazione di crediti derivanti da aperture di credito e classificati come UTP, la possibilità di trasferire gli impegni o la facoltà di erogazione a una banca o intermediario finanziario separatamente dal conto a cui l'apertura di credito è collegata ma mantenendo la domiciliazione del conto medesimo; (ii) la possibilità di costituire più società veicolo di appoggio per l’attività di acquisizione, gestione e valorizzazione di beni immobili o di beni mobili registrati e di applicare l'articolo 58 TUB ai trasferimenti alle società veicolo di appoggio di tali beni immobili o mobili registrati anche in assenza di rapporti giuridici individuabili in blocco;

    (d) il Decreto Legge 30 dicembre 2019, n. 162, poi convertito in Legge 28 febbraio 2020, n. 8 (c.d. Decreto Milleproroghe 2020) ha (i) disciplinato con maggior dettaglio la disciplina del “direct lending”; (ii) ampliato l’ambito di applicazione delle norme che facilitano la cartolarizzazione dei crediti derivanti da apertura di credito; e (iii) completato la disciplina della cartolarizzazione con finanziamento (c.d. sub-participation).

     

     

    Le modifiche introdotte con la Legge di Bilancio 2021

     

    Come anticipato, con l’articolo 1 commi 214 e 215 della Legge di Bilancio 2021 il legislatore ha apportato le ulteriori modifiche di seguito indicate.

     

    Modifica dell'ambito di applicazione della Legge 130

     

    L’ articolo 1 della Legge 130 stabilisce che la stessa trova applicazione con riferimento alle operazioni realizzate mediante cessione a titolo oneroso di crediti pecuniari, sia esistenti sia futuri, individuabili in blocco se si tratta di una pluralità di crediti, quando ricorrono due requisiti, uno dei quali, rimasto immutato, è relativo al fatto che la cessionaria (o la società emittente i titoli se diversa dalla cessionaria) sia una società per azioni con oggetto esclusivo la realizzazione di una o più operazioni di cartolarizzazione.

     

    La Legge di Bilancio 2021 interviene invece a modificare il secondo requisito:

    • prima dell'entrata in vigore della Legge di Bilancio 2021 era infatti previsto che le somme corrisposte dal debitore o dai debitori ceduti fossero destinate in via esclusiva, dalla società cessionaria, al soddisfacimento dei diritti incorporati nei titoli emessi, dalla stessa o da altra società, per finalizzare l’acquisto di tali crediti, nonché al pagamento dei costi dell’operazione;
    • successivamente all'entrata in vigore della Legge di Bilancio 2021 (i.e. dal 1 gennaio 2021) è previsto che le somme (a) corrisposte dal debitore o dai debitori ceduti o (b) comunque ricevute a soddisfacimento dei crediti ceduti siano destinate in via esclusiva, dalla società cessionaria, al soddisfacimento dei diritti incorporati nei titoli emessi, dalla stessa o da altra società, o al soddisfacimento dei diritti derivanti dai finanziamenti alle medesime concessi da parte dei soggetti autorizzati all’attività di concessione di finanziamenti, per finanziare l’acquisto di tali crediti, e al pagamento dei costi dell’operazione. Viene inoltre specificato che, nel caso della concessione di finanziamenti, i riferimenti contenuti nel testo della legge ai titoli emessi a fronte della cartolarizzazione devono essere riferiti ai finanziamenti e i riferimenti ai portatori dei titoli devono essere riferiti ai soggetti creditori dei pagamenti dovuti da parte del soggetto finanziato ai sensi di tali finanziamenti.

    Pertanto, il comma 214 dell’articolo 1 della Legge di Bilancio 2021 modificando l’articolo 1, comma 1, lett. (b) della Legge 130/1999 ha:

    (a) di fatto, introdotto la possibilità di strutturare le operazioni di cartolarizzazione secondo un modello più semplice a livello operativo e gestionale rispetto all’emissione di titoli, prevedendo la possibilità per le società di cartolarizzazione di finanziare l’acquisto dei crediti oggetto di cessione anche tramite l’assunzione di un finanziamento concesso da parte di un soggetto autorizzato ai sensi della normativa applicabile. Nel quadro normativo previgente, alle SPV era invece consentito finanziare l’acquisto dei crediti esclusivamente attraverso l’emissione di titoli (salvo alcune ipotesi eccezionali);

    (b) esteso la segregazione patrimoniale, prevedendo che siano destinate in via esclusiva al soddisfacimento dei diritti incorporati nei titoli emessi, o derivanti dai finanziamenti, nonché al pagamento dei costi dell’operazione, oltre alle somme corrisposte dal debitore o dai debitori ceduti (come già previsto nel testo previgente), anche quelle “comunque ricevute a soddisfacimento dei crediti ceduti”.

    L'interpretazione autentica dell'articolo 7.1, comma 4

     

    Il comma 215 della Legge di Bilancio 2021 reca una disposizione interpretativa relativa alla cartolarizzazione di crediti deteriorati da parte di banche e intermediari finanziari. Il citato comma 4 stabilisce, infatti, che possono essere costituite una o più società veicolo d'appoggio (c.d. LeaseCo o ReoCo), aventi come oggetto sociale esclusivo il compito di acquisire, gestire e valorizzare, nel solo interesse dell’operazione di cartolarizzazione, i beni immobili e mobili registrati nonché gli altri beni e diritti concessi o costituiti a garanzia dei crediti oggetto di cartolarizzazione, ivi compresi i beni oggetto di contratti di locazione finanziaria e i rapporti derivanti da tali contratti.

     

    Senza modificare il tenore letterale della norma, il comma 4 dell’art. 7.1 della Legge 130 chiarisce che tale disposizione si interpreta nel senso che l’acquisizione, da parte delle società veicolo di appoggio, dei citati asset – compresi i beni oggetto di contratti di locazione finanziaria, anche se risolti, eventualmente insieme con i rapporti derivanti da tali contratti – può avvenire anche per effetto di scissione o altre operazioni di aggregazione.

     

     

     

    Il contenuto di questo elaborato ha valore meramente informativo e non costituisce, né può essere interpretato, quale parere professionale sugli argomenti in oggetto. Per ulteriori informazioni si prega di contattare Matteo Gallanti e Anna Guadagnin.

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