La tua ricerca

    31.10.2017

    Le Sezioni Unite confermano la compatibilità dei punitive damages con l’ordine pubblico italiano: focus sulla sentenza n. 16601 del 5 luglio 2017


    È confermato: le sezioni unite della Corte di Cassazione hanno accolto l’incisivo suggerimento della prima sezione civile (con l’ordinanza n. 9978 del 16 maggio 2016[1]), ammettendo il riconoscimento in Italia di una sentenza straniera di condanna al risarcimento dei danni comprensivo dei c.d. punitive damages. Si tratta della conferma di una decisa evoluzione di pensiero all’interno dell’ordinamento italiano, anche alla luce di una serie di interventi legislativi volti a riconoscere rimedi risarcitori aventi anche finalità sostanzialmente sanzionatoria.

     

    In sostanza, la sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione ripercorre le argomentazioni dell’ordinanza n. 9987 del 16 maggio 2016, confermandone le conclusioni[2].

     

    Identificando una già esistente evoluzione del pensiero, le Sezioni Unite richiamano un precedente del 2015. La Corte di Cassazione infatti, sempre a sezioni unite, con la sentenza n. 9100/2015 (in tema di responsabilità degli amministratori) aveva infatti ritenuto che la funzione sanzionatoria del risarcimento del danno non fosse più “incompatibile con i principi generali del nostro ordinamento” alla luce dell’evoluzione legislativa. Ed infatti, già in quella sede si era tenuto conto delle innovazioni legislative “volte a dare un connotato lato sensu sanzionatorio al risarcimento”. Nel 2015, tuttavia, la Corte Suprema aveva concluso nel senso che la natura sanzionatoria dovesse essere chiaramente e necessariamente prevista da una norma di legge (da intendersi, in base al tenore complessivo della sentenza, norma interna o comunitaria)[3].

     

    Le Sezioni Unite riconducono la precedente contrarietà ai danni punitivi all’avvertita esigenza di bloccare le spinte verso l’ampliamento delle tipologie risarcitorie a ipotesi non previste dalla legge, dando però ora a intendere che tale esigenza possa essere curata anche senza frapporre ostacoli di principio al riconoscimento di pronunce straniere che prevedano punitive damages. E infatti, le stesse concludono che le critiche mosse in passato non fossero sufficienti “a sopprimere quanto è emerso dalla traiettoria che l’istituto della responsabilità civile ha percorso in questi decenni”.

     

    La responsabilità civile ha certo una funzione primaria compensativo-riparatoria, ma è possibile riconoscerle, in casi tipici, anche una funzione sanzionatorio-punitiva, oltre che di prevenzione e deterrenza (la c.d. natura polifunzionale della responsabilità civile).

     

    Le Sezioni Unite si preoccupano di fornire un elenco di previsioni legislative di istituti connaturati da una funzione anche sanzionatoria, seguendo l’impostazione della ordinanza di rimessione. In primo luogo,  vengono elencate le disposizioni normative già riportate nell’ordinanza di rimessione. In secondo luogo, viene ripreso il contenuto della sentenza della Corte di Cassazione n. 7613 del 2015, la quale evidenziava i tratti comuni tra astreintes e danni punitivi[4]. Inoltre, è riconosciuto carattere sanzionatorio ad ulteriori norme, quali ad esempio l’art. 28 comma II del D.Lgs. 81 del 2015 (in materia di contratti di lavoro) che prevede una forfettizzazione del risarcimento in caso di conversione del contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato per illegittimità dell’apposizione del termine[5].

     

    A chiusura della ricognizione, le Sezioni Unite si soffermano sulla giurisprudenza costituzionale e, in particolare, sulla sentenza n. 152 del 2016, con la quale la Corte costituzionale ha riconosciuto all’art. 96 c.p.c. una funzione non solo risarcitoria ma più propriamente sanzionatoria, con finalità deflattive[6].

     

    La sentenza, dopo aver ribadito la necessità di una “intermediazione legislativa” per “imprimere accentuazioni ai risarcimenti che vengono liquidati”, ripercorre l’evoluzione giurisprudenziale del concetto di ordine pubblico internazionale, partendo da quanto affermato nell’ordinanza di rimessione[7].

     

    Sottolineando il passaggio da un concetto di ordine pubblico meramente nazionale ad un concetto di ordine pubblico dell’Unione Europea[8], le Sezioni Unite ritengono che l’inclusione del diritto sovranazionale nel concetto di ordine pubblico non debba comunque consentire l’ingresso di norme o sentenze straniere che possano “minare la coerenza interna dell‘ordinamento giuridico”. Pertanto, la “sentenza straniera che sia applicativa di un istituto non regolato dall’ordinamento nazionale, quand’anche non ostacolata dalla disciplina europea, deve misurarsi con il portato della Costituzione e di quelle leggi che, nelle nervature sensibili, fibre dell’apparato sensoriale e delle parti vitali di un organismo, inverano l’ordinamento costituzionale”.

     

    Di conseguenza, in tema di recepimento di sentenze straniere, la verifica si deve limitare ad una eventuale contraddizione dell’istituto straniero con l’intreccio di valori e norme che rilevano ai fini della delibazione.

     

    Alla luce di queste premesse, secondo la Suprema Corte le conclusioni si traggono da sole.

     

    L’istituto dei danni punitivi si rivela come “non ontologicamente incompatibile con l’ordinamento italiano” e, pertanto, non in contrasto con il nostro ordine pubblico. Tuttavia, l’ammissibilità deve in ogni caso essere vagliata volta per volta, sulla base di un’attenta indagine circa gli effetti del riconoscimento, in modo da assicurarsi della compatibilità con l’ordine pubblico.

     

    Per far ciò, bisognerà innanzitutto valutare il rispetto del principio di tipicità e quindi verificare che la condanna abbia una fonte normativa riconoscibile quantomeno nell’ordinamento di provenienza. Inoltre, nella legge in questione vi dovrà essere una specifica e definita “perimetrazione” della fattispecie, in ossequio al principio di tipicità, ed una altrettanto specifica previsione dei limiti quantitativi delle condanne irrogabili, alla luce del principio di prevedibilità.

     

    Da ultimo, in sede di riconoscimento, dovrà essere verificata dalle corti italiane la proporzionalità tra risarcimento riparatorio compensativo e risarcimento punitivo e tra quest’ultimo e la condotta censurata, al fine di rendere riconoscibile la funzione sanzionatoria punitiva (in osservanza del principio di proporzionalità)[9].

     

    La chiara evoluzione giurisprudenziale, definitivamente sancita dalla Suprema Corte italiana con questa pronuncia, testimonia la crescente attenzione delle corti italiane ai fenomeni giuridici stranieri e, pur mantenendo saldo il proprio ruolo di tutela dell’integrità del sistema italiano e del relativo ordine pubblico, la volontà concreta dei giudici italiani di non frapporre ostacoli formali all’effettività della tutela offerta in altre giurisdizioni.

     

    Migliorando la circolazione delle pronunce straniere, evidentemente, si favoriscono gli scambi, a tutto beneficio dell’economia del paese.

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Il contenuto di questo articolo ha valore solo informativo e non costituisce un parere professionale.

    Per ulteriori informazioni contattare Angelo Anglani.

     

     

     

     

     

    [1] Cfr. “Compatibility of punitive damages with Italian public order? Maybe. Last word to the Joint Divisions of the Supreme Court”, International Litigation Newsletter, Settembre 2016, 53 ss. (in inglese) e su www.lexology.com/library/detail.aspx

     

    [2] Per completezza appare utile notare che le Sezioni Unite prendono le mosse dall’analisi dell’orientamento contrario, consacrato nella sentenza della Corte di Cassazione n. 1183 del 2007. Quest’ultima aveva infatti indicato che l’unica funzione del risarcimento fosse di eliminare le conseguenze del danno arrecato, prescindendo da una concezione afflittiva e punitiva delle categorie risarcitorie, come tale estranea al nostro ordinamento. La pronuncia del 2007, “immediatamente censurata dalla dottrina maggioritaria”, come la stessa Corte riferisce, aveva trovato poi conferma nel 2012, con la pronuncia n. 1781, Tale ultima pronuncia, nel negare l’ammissibilità in Italia dei danni punitivi, aveva richiamato, quale principio dell’ordinamento italiano, il divieto di spostamento patrimoniale da un soggetto ad un altro in mancanza di una causa giustificatrice.

     

    [3] Gli ostacoli al riconoscimento sono in questa pronuncia rinvenuti nelle articolazioni del principio di legalità consacrato dall’Art. 25, II comma, della Costituzione (“nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso”) e nel disposto di cui all’Art. 7 della Convenzione Europea sulla salvaguardia dei diritti dell’Uomo e delle libertà fondamentali (“Nessuno può essere condannato per una azione o una omissione che, al momento in cui è stata commessa, non costituiva reato secondo il diritto interno o internazionale. Parimenti, non può essere inflitta una pena più grave di quella applicabile al momento in cui il reato è stato commesso”). A ciò, secondo la sentenza delle Sezioni Unite in commento, al fine di comprendere la ratio dei dinieghi, si deve aggiungere l’articolo 23 della Costituzione, in forza del quale nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge.

     

    [4] La sentenza in commento riporta il testo della sentenza n. 7613 del 2015 della Corte di Cassazione, la quale a sua volta contiene un elenco innanzitutto di norme in base alle quali il provvedimento che accerta la violazione fissa una somma per ogni inosservanza o violazione successiva o per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione dei comandi in esso contenuti. Ecco l’elenco:

     

    - in tema di brevetto e marchio, il R.D. 29 giugno 1127, n. 1939, art. 86, e R.D. 21 giugno 1942, n. 929, art. 66, abrogati dal D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30, che ha dettato a tal fine le misure dell'art. 124, comma 2, e art. 131, comma 2;

     

    - il D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206, art. 140, comma 7, c.d. codice del consumo, dove si tiene conto della "gravità del fatto";

     

    - secondo alcuni rientra in questa lista anche l'art. 709 ter c.p.c., nn. 2 e 3, introdotto dalla L. 8 febbraio 2006, n. 54, per le inadempienze agli obblighi di affidamento della prole;

     

    - l'art. 614 bis c.p.c., introdotto dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 49, il quale contempla il potere del giudice di fissare una somma pecuniaria per ogni violazione ulteriore o ritardo nell'esecuzione del provvedimento, "tenuto conto del valore della controversia, della natura della prestazione, del danno quantificato o prevedibile e di ogni altra circostanza utile";

     

    - il D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, art. 114, redatto sulla falsariga della norma appena ricordata, che attribuisce analogo potere al giudice amministrativo dell'ottemperanza.

     

    Vi sono poi ipotesi in cui è la legge che direttamente commina una determinata pena per il trasgressore:

     

    - le disposizioni penali degli artt. 388 e 650 c.p.

     

    - l'art. 18, comma 14, dello statuto dei lavoratori, ove, a fronte dell'accertamento dell'illegittimità di un licenziamento di particolare gravità, la mancata reintegrazione è scoraggiata da una sanzione aggiuntiva;

     

    - la L. 27 luglio 1978, n. 392, art. 31, comma 2, per il quale il locatore pagherà una somma in caso di recesso per una ragione poi non riscontrata;

     

    - l'art. 709 ter c.p.c., n. 4, che attribuisce al giudice il potere di infliggere una sanzione pecuniaria aggiuntiva per le violazioni sull'affidamento della prole;

     

    - il D.L. 22 settembre 2006, n. 259, art. 4, convertito in L. 20 novembre 2006, n. 281, in tema di pubblicazione di intercettazioni illegali, che dispone la riparazione consistente in una somma di denaro determinata in ragione di ogni copia stampata o con riguardo al bacino di utenza della diffusione avvenuta con mezzo radiofonico, televisivo o telematico (anche se il giudice dovrà tenere conto, in caso di azione risarcitoria, di quanto così corrisposto).

     

    [5] Sono altresì riportati:

     

    - l'art. 28 del d.lgs n. 150/2011 sulle controversie in materia di discriminazione, che dà facoltà al giudice di condannare il convenuto al risarcimento del danno tenendo conto del fatto che l'atto o il comportamento discriminatorio costituiscono ritorsione ad una precedente azione giudiziale ovvero ingiusta reazione ad una precedente attività del soggetto leso volta ad ottenere il rispetto del principio della parità di trattamento;

     

    - l'art. 18 comma secondo dello Statuto dei lavoratori, che prevede che in ogni caso la misura del risarcimento non potrà essere inferiore a cinque mensilità della retribuzione globale di fatto.

     

    La sentenza delle Sezioni Unite specifica infine che “L'elenco di "prestazioni sanzionatorie", dalla materia condominiale (art. 70 disp. att. c.c.) alla disciplina della subfornitura (L. n. 192 del 1998, art. 3, comma 3), al ritardo di pagamento nelle transazioni commerciali (D.Lgs. n. 231 del 2002, artt. 2 e 5) è ancora lungo. Non è qui il caso di esaminare le singole ipotesi per dirimere il contrasto tra chi le vuol sottrarre ad ogni abbraccio con la responsabilità civile e chi ne trae, come le Sezioni Unite ritengono, il complessivo segno della molteplicità di funzioni che contraddistinguono il problematico istituto”.

     

    [6] Corte cost., 23 giugno 2016, n. 152: “La novella del 2009 [omissis] non presenta, dunque, connotati di irragionevolezza, ma [omissis] riflette una delle possibili scelte del legislatore, non costituzionalmente vincolato nella sua discrezionalità, nell'individuare la parte beneficiaria di una misura che sanziona un comportamento processuale abusivo e che funga da deterrente al ripetersi di una siffatta condotta”.

     

    [7] L’ordinanza n. 9978 aveva infatti definito l’ordine pubblico internazionale come “complesso dei principi fondamentali caratterizzanti l’ordinamento interno in un determinato periodo storico, ma fondati su esigenze di tutela dei diritti fondamentali dell’uomo comuni ai diversi ordinamenti e desumibili, innanzi tutto, dai sistemi di tutela approntati a livello sovraordinato rispetto alla legislazione ordinaria”.

     

    [8] Secondo le Sezioni Unite si sarebbe passati da una nozione dell’ordine pubblico in base al quale valutare l’ingresso di una legge straniera come “complesso dei principi fondamentali che caratterizzano la struttura etico-sociale della comunità nazionale in un determinato periodo storico, e nei principi inderogabili immanente nei più importanti istituti giuridici” (Cassazione civile, sentenza n. 1680 del 1984) fino a divenire un “distillato” del “sistema di tutele approntate a livello sovraordinato rispetto a quello della legislazione primaria, sicché occorre far riferimento alla Costituzione e, dopo il trattato di Lisbona, alle garanzie approntate ai diritti fondamentali dalla Carta di Nizza, elevata a livello dei trattati fondativi dell’Unione europea dall’art. 6 TUE” (Cassazione Civile, sentenza n. 1302 del 2013).

     

    [9] A questo proposito e in quest’ottica, le Sezioni Unite prendono atto della rapida evoluzione dei punitive damages nell’ordinamento nordamericano, alla luce della quale, anche in tale ordinamento il riconoscimento di danni c.d. grossly excessive è precluso.

    CJEU | Restriction of the Freedom of Estab…
    Art. 49 and 54 TFEU, Recital 2 of Directive (EU) 2019/2121 of the European Parli…
    Approfondisci
    ADVANT | Litigation and Disputes in France, Germany and Italia. An overview Q&A
    Companies doing business in the European Union are, now more than ever, likely to face commercial disputes in multiple jurisdictions across Europe, each of which have their own specific procedural and subs…
    Approfondisci
    ADVANT FAQs on Climate Change Litigation
    Companies are under increasing social, regulatory and economic pressure in almost all sectors to contribute to the reduction of greenhouse gas emissions ("GHG emissions") and to think about their contribut…
    Approfondisci
    Diritti tv, per il consulente della Lega Serie A servono chiarimenti su offerta Sky
    A 13 giorni dalla scadenza delle offerte, il legale solleva dubbi su quella della pay tv di Comcast. La decisione del Cagliari di non votare all'Assemblea di Lega spacca esattamente in due il fronte delle …
    Approfondisci
    From the Co-Chairs
    From the Co-Chairs Angelo Anglani and Tim Strong Dear friends, This is not the usual message from the Co-Chairs, which at this time of the year very much looks forward to our Annual Litigation Forum.…
    Approfondisci
    Coronavirus, Racanelli: "Seri dubbi su processi da remoto"
    "I processi da remoto? Ho seri dubbi sulla loro fattibilità e faccio miei i rilievi delle Camere penali". Antonello Racanelli, procuratore aggiunto del Tribunale di Roma e già componente del Csm si sofferm…
    Approfondisci
    Cinque lezioni che impariamo da UniQLegal
    di Nicola di Molfetta UniCredit diventa anche uno studio legale. O meglio, investe in un progetto professionale dedicato alla gestione del contenzioso bancario e, in prospettiva, alla consulenza. La not…
    Approfondisci
    Ecco come sarà UniQLegal
    di Ilaria Iaquinta È la società tra avvocati per azioni a cui hanno dato vita UniCredit, La Scala e Nctm. MAG ha intervistato i promotori del progetto e si è fatto raccontare tutti i dettagli dell'inizia…
    Approfondisci
    Nctm e La Scala in Spa con UniCredit socio di capitale
    La nuova realtà investirà per le future esigenze delle banche di Alessandro Galimberti Se non è un punto di svolta nel mercato di servizi legali, è qualcosa che gli somiglia molto. Due tra le più autor…
    Approfondisci