La Legge Annuale 2025 per le Piccole e Medie Imprese, che è stata approvata in via definitiva il 4 marzo 2026 dal Senato, introduce una significativa riforma del quadro italiano delle cartolarizzazioni, ridefinendo il modo in cui il magazzino può essere monetizzato e utilizzato come base per operazioni di finanziamento.
Modificando gli articoli 7, 7.1 e 7.2 della legge n. 130/1999 (la Legge sulle Cartolarizzazioni), la riforma consente alle imprese di liberare il valore finanziario del proprio stock di magazzino attraverso il ricorso al mercato dei capitali, offrendo un’alternativa alle tradizionali forme di finanziamento basate su garanzie.
1. Elementi chiave della riforma
Il magazzino diventa un attivo cartolarizzabile: per la prima volta, i beni mobili non registrati — inclusi i beni di magazzino — possono essere direttamente cartolarizzati. Ciò consente operazioni basate sul trasferimento del magazzino a una veicolo di cartolarizzazione e sull’emissione di note garantite dal magazzino ai sensi dell’articolo 7.2.
Estensione del patrimonio segregato (patrimonio destinato): il patrimonio destinato può ora includere non solo crediti ma anche attivi lungo l’intero ciclo produttivo — materie prime, semilavorati, prodotti finiti e beni sostitutivi — consentendo strutture dinamiche e revolving allineate alle esigenze operative.
Due sono le strutture alternative di cartolarizzazione:
Struttura ai sensi dell’articolo 7.1: la società destina il magazzino (unitamente a crediti presenti o futuri) a un patrimonio destinato, ovvero lo trasferisce a una SPV di supporto non emittente. La società veicolo di cartolarizzazione emittente concede un finanziamento a ricorso limitato, il cui rimborso deriva dagli attivi segregati e dai relativi proventi nell’ambito di una struttura giuridicamente separata.
Struttura ai sensi dell’articolo 7.2: il magazzino è acquistato dalla società veicolo di cartolarizzazione emittente, la quale ne finanzia l’acquisto mediante l’emissione note garantite dallo stock trasferito e dai relativi proventi della vendita, consentendo una soluzione di destocking strutturalmente più lineare.
Accesso per finanziatori non autorizzati: soggetti finanziatori non autorizzati possono utilizzare tecniche di cartolarizzazione per fornire finanziamento a valere sul magazzino (attività in precedenza riservata a banche e intermediari regolamentati) oppure per acquistare il magazzino stesso.
2. Principali cambiamenti rispetto al quadro previgente
La riforma segna un chiaro passaggio da modelli di finanziamento del magazzino basati sul pegno a vere e proprie strutture di cartolarizzazione. In precedenza, il finanziamento del magazzino si fondava sul pegno mobiliare non possessorio a garanzia di un finanziamento. Il nuovo regime introduce strutture basate alternativamente sulla segregazione legale (articolo 7.1) oppure sull’acquisto del magazzino da parte di una SPV emittente (articolo 7.2), ampliando in modo significativo gli strumenti disponibili.
I patrimoni destinati non sono più limitati ai crediti e alle relative garanzie accessorie, ma possono ricomprendere l’intero ciclo produttivo, consentendo strutture revolving e continuamente reintegrabili.
La struttura ai sensi dell’articolo 7.2 crea inoltre la possibilità di una “derecognition” del magazzino dal bilancio dell’impresa e di una più chiara segregazione strutturale rispetto ai modelli tradizionali basati su garanzie.
3. Perché è rilevante
La riforma amplia in modo significativo le possibilità di inventory financing in Italia.
Essa apre nuovi canali di liquidità, riduce i vincoli operativi associati alle strutture basate su pegno non possessorio e facilita operazioni di destocking attraverso strumenti di cartolarizzazione standardizzati.
Per un’analisi completa — inclusi schemi strutturali, considerazioni fiscali e un confronto dettagliato tra gli articoli 7.1 e 7.2 — si rimanda al nostro alert completo disponibile al seguente link.