In data 17 marzo 2020 Banca d’Italia ed IVASS hanno pubblicato una lettera congiunta al mercato nella quale è stato affrontato nuovamente il tema dell’offerta di prodotti non finanziari in abbinamento ad un finanziamento. Tale comunicazione deve essere consegnata ai membri degli organi collegiali di gestione e di controllo nonché ai responsabili delle funzioni di Compliance e di Internal audit.
Al riguardo, l’attenzione delle Autorità di Vigilanza si concentra in particolare sulle c.d. PPI (Payment Protection Insurance – le polizze a protezione del credito e quindi le polizze vita o danni finalizzate a garantire il rimborso del finanziamento) o le polizze a copertura di un bene dato in garanzia (tra le quali polizze incendio o scoppio sull’immobile dato a garanzia di un mutuo ipotecario).
La suddetta lettera al mercato giunge a valle dell’attività di vigilanza svolta rispettivamente da Banca d’Italia nei confronti di banche e intermediari finanziari, da IVASS nei confronti di compagnie di assicurazioni ed intermediari assicurativi, nonché dall’AGCM nell’ambito della repressione delle condotte commercialmente scorrette.
Le Autorità di vigilanza partono dal presupposto che vi siano delle aree di miglioramento ed adeguamento nell’attività di tutti i soggetti coinvolti e, a tal fine, individuano diversi elementi di attenzione, onde poterli analizzare individualmente e indicare le condotte più appropriate da adottare.
Per le polizze obbligatorie, la banca o l’intermediario finanziario dovranno dare preventiva evidenza di tale requisito, indicando in maniera specifica i contenuti minimi della copertura richiesta, in modo tale da permettere al cliente di reperire sul mercato coperture equivalenti. Inoltre, l’intermediario finanziario dovrà accettare il prodotto reperito dal cliente, senza modificare le condizioni offerte per l’erogazione del finanziamento. In tal caso, peraltro, il costo della polizza andrà ad essere incluso nel calcolo del TAEG.
Qualora, al contrario, le polizze siano richieste come facoltative, ciò dovrà essere chiaramente rappresentato al cliente e non dovranno essere utilizzati al momento dell’offerta “espressioni finalizzate a incutere timori di vario genere che possano indurlo a ritenere necessaria la sottoscrizione della polizza”.
Per garantire il rispetto delle suindicate condotte, dovrà essere richiamata l’attenzione del cliente sulle caratteristiche del prodotto assicurativo richiesto nella c.d. welcome letter ed il comportamento dell’intermediario dovrà essere oggetto di una specifica verifica in tal senso nelle procedure sull’adeguatezza ed efficacia delle procedure interne a cura delle funzioni di controllo interno.
Alla luce di una serie di procedimenti introdotti con reclami all’IVASS o all’AGCM, vengono identificate come tipicamente scorrette e dunque da evitare le pratiche commerciali che:
- subordinano la concessione di un finanziamento alla sottoscrizione di una polizza a premio unico anticipato, priva di collegamento funzionale con il finanziamento richiesto, ovvero
- negano il rimborso della quota parte del premio, in caso di rimborso anticipato del finanziamento, sostenendo l’assenza di collegamento funzionale tra le operazioni di finanziamento e di copertura assicurativa.
Le imprese vengono invitate a verifiche periodiche sugli indici di abbinamento dei prodotti offerti, facendo attenzione ai diversi indicatori sia a livello territoriale che per tipologia di canale distributivo, in modo tale da poter individuare condotte potenzialmente anomale.
A tal fine, e per garantire la correttezza delle reti distributive:
- i sistemi di remunerazione non dovranno incentivare il collocamento di prodotti abbinati in misura maggiore rispetto alla vendita separata dei singoli contratti;
- gli operatori dovranno fare attenzione alla c.d. customer satisfaction, recependo quindi ogni tipo di lamentale per individuare potenziali anomalie, nonché formare le reti distributive affinché i prodotti siano commercializzati correttamente.
Anche in tal caso le funzioni di controllo interno dovranno porre in essere tutte le procedure necessarie per verificare il rispetto di quanto precede.
Poiché l’esistenza di conflitti di interessi (e.g. accordi di natura partecipativa o commerciale tra il promotore di una copertura assicurativa e l’erogante/collocatore/distributore di un finanziamento) e lo squilibrio tra il costo dell’attività di collocamento/distribuzione delle polizze assicurative e il compenso percepito costituiscono indicatori tipici di anomalia, le attività di controllo e monitoraggio dovranno individuare i casi e adottare tempestivamente gli interventi correttivi per far cessare le suindicate condotte.
Le soluzioni adottate potranno ovviamente includere campagne di sensibilizzazione/informazione, revisione degli schemi contrattuali, revisione delle reti di vendita ovvero revisione dei sistemi di remunerazione.
Anche in tal caso, le funzioni di Internal Audit vengono invitate a verifiche periodiche (biennali) e on site.
Per raggiungere tale obiettivo, vengono identificati una serie di interventi, nel più ampio rispetto dei principi peraltro già chiariti nella direttiva IDD (e relative norme regolamentari implementate dall’IVASS) tra i quali:
- la valutazione corretta degli interessi del cliente e l’individuazione di giusti livelli di pricing nella costruzione dei prodotti e nella stipula degli accordi distributivi;
- la predisposizione di adeguati processi di scambio di informazioni tra compagnie assicurative e banche ed intermediari;
- l’evitare sistemi retributivi o di budget che spingano le reti distributive ad adottare comportamenti aggressivi.
Anche in tal caso le funzioni di Compliance e Internal Audit dovranno procedere alle verifiche sulle politiche di offerta e collocamento dei prodotti abbinati, all’esito delle quali – ove dovessero essere individuate carenze – dovranno essere assunte le iniziative più adeguate per rimuovere tale vulnus. Gli esiti delle suddette verifiche dovranno anche essere esaminati dagli organi collegiali di gestione e di controllo ed i relativi rapporti e verbali dovranno essere inviati periodicamente (e rispettivamente) a Banca d’Italia ed IVASS, qualora dovessero essere riscontrate delle carenze significative, unitamente al dettaglio del piano di interventi di rimedio.
Resta in ogni caso aperta la possibilità per Banca d’Italia ed IVASS di richiedere agli operatori gli esiti delle analisi svolte.
Il contenuto di questo articolo ha valore solo informativo e non costituisce un parere professionale.
Per ulteriori informazioni o approfondimenti contattare il team Insurance (Anthony Perotto, Antonia di Bella, Guido Foglia o Michele Zucca) e il team Banking (Stefano Padovani o Paolo Porena).